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Ordinanza — n. 27092/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, overturning lower court's acceptance of meal voucher credit collection as valid income. The court ruled that all active operations must be declared regardless of collection method.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27092/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to increase tax liability based on a discrepancy between declared and actual VAT operations. The taxpayer argued that income collected via meal voucher assignments was not taxable active operations, but the court held that all such operations must be reported in the VAT declaration regardless of the collection mechanism. Consequently, the lower court's judgment was annulled and remanded for a new decision applying the correct legal interpretation of the VAT reporting requirements.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 2709 c.c.; Art. 144 d.lgs. n. 50/2016; Art. 14 d.P.R. n. 600/1973; Art. 39 d.P.R. n. 633/1972; Art. 144 comma 5 d.lgs. n. 50/2016; Art. 21 d.l.n. 78/2010: All active operations declared for VAT purposes must be included in the VAT declaration irrespective of the specific method of credit collection, such as meal voucher assignments, and discrepancies arising from such methods do not justify excluding them from the taxable volume of business.

Parole chiave

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VAT declaration requirements active operations reporting meal voucher assignments tax discrepancy analysis burden of proof tax income collection methods tax liability increase indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
ha poi erroneamente valutato, a favore del contribuente, le risultanze delle sue scritture, che in realtà fanno prova contra se, in tal modo incorrendo anche nella violazione dell’art. 2697 c.c.
Art. 2709 c.c.
Art. 14 d.P.R. n. 600/1973
in tema di onere della prova; infine, ha ulteriormente errato il giudice d’appello laddove ha ritenuto ammissibile la dedotta modalità di pagamento mediante cessione dei buoni pasto, invece non consentita dall’art. 144 del d.lgs.
Art. 39 d.P.R. n. 633/1972
Art. 144 comma 5 d.lgs. n. 50/2016
in tema di onere della prova; infine, ha ulteriormente errato il giudice d’appello laddove ha ritenuto ammissibile la dedotta modalità di pagamento mediante cessione dei buoni pasto, invece non consentita dall’art. 144 del d.lgs.
Art. 21 d.l.n. 78/2010
50/2016, ed infine dell’art. 21 del d.l.n.
art. 2697 c.c
ha poi erroneamente valutato, a favore del contribuente, le risultanze delle sue scritture, che in realtà fanno prova contra se, in tal modo incorrendo anche nella violazione dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21778/2020
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Testo completo

/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15821/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro DE BERNARDI MIRKO LUIGI, elettivamente domiciliato in Roma, Via De Cristofaron. 40, presso lo studio dell’avvocato Francesco Giorgio Zanardelli che lo rappresenta e difende,come da procura in calce al contro ricorso N. 15821/21 R.G. - c ontroricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 2886/2020depositata in data 4.12.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24.5.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;

Rilevatoche: la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, accolse l’appello proposto da Mirko De Bernardiavverso la sentenza emessa dalla C.T.P. di Milano , cui i l contribuentes’era rivolto impugna nd o un avviso di accertamento per maggiori redditi per l’anno 2013, fondato sul controllo effettuato confrontando l’ammontare complessivo delle operazioni attive IVA dichiarate nel Quadro VE, pari ad € 1.071.066,00, con quello riveniente dalle operazioni di acquisto comunicate dai clienti della ditta individuale verificata, pari ad € 1.458.515,00; osservò il giudice d’appello che le pur sussistenti discrasie erano per lo più da imputare alla circostanza che il contribuente aveva incassato alcuni crediti dai propri clienti mediante cessione dei buoni pasto da questi a loro volta ricevuti da propri clienti, sicché non si trattava di attivo non dichiarato nella contabilità aziendale e nelle dichiarazioni fiscali, ma piuttosto di una modalità alternativa di incasso dei propri crediti; ciò anche perché l’Agenzia non aveva esaminato il libro giornale e la scheda del conto “Ticket c/Crediti”, ove venivano registrati gli incassi effettuati con dette modalità; avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a du e motivi , illustrati da memoria ;

Mirko De Bernardi ha resistito con controricorso; N. 15821/21 R.G. consideratoche: 1.1 -va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per pretesa violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., come sollevata dal controricorrente; infatti, il ricorso non è fondato su specifici documenti, né sul loro mancato o erroneo apprezzamento, ma sulla dedotta violazion e di norme processuali o sostanziali e su profili che prescindono dai documenti pure genericamente richiamati; 2.1 - con il primo motivo d'impugnazione l’Agenzia denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., giacché la sentenza non contiene alcuna evidenza delle ragioni logico-giuridiche e degli elementi istruttori posti a base della decisione, costituendo anzi le affermazioni ivi contenute la mera riproduzione di quanto esposto nell’appello del contribuente; 2.2 –il motivo è infondato; infatti, la circostanza per cui le espressioni utilizzate dalla Commissione siano in tutto o in parte analoghe a quelle utilizzate dall’appellante non implica alcun deficit motivazionale, né è univoco indice di adesione acritica all’impianto dell’atto di gravame(Cass. n. 21778/2020); 3.1 –col secondo motivo, l’Agenzia si duole della falsa applicazione degli artt.2697 e 2709 c.c., 14 del d.P.R. n. 600/1973, 39 del d.P.R. n. 633/1972, e 144, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, ed infine dell’art. 21 del d.l.n. 78/2010, giacché la C.T.R. ha incentrato il proprio esame su questione esulante dall’oggetto di giudizio (ossia, le modalità di incasso dei crediti), mentre in realtà avrebbe solo N. 15821/21 R.G. dovuto verificare se sussistesse o menola discrasia tra l’entità delle operazioni dichiarate ai fini IVA e quelle accertate dall’Ufficio con l’ausilio del c.d.

“spesometro”; in tal guisa, la C.T.R. ha commesso un primo errore, non considerando che nel quadro VE della dichiarazione devono essere riportate tutte le operazioni attive del contribuente, a prescindere dalle modalità di incasso dei relativi crediti; la C.T.R. ha poi erroneamente valutato, a favore del contribuente, le risultanze delle sue scritture, che in realtà fanno prova contra se, in tal modo incorrendo anche nella violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova; infine, ha ulteriormente errato il giudice d’appello laddove ha ritenuto ammissibile la dedotta modalità di pagamento mediante cessione dei buoni pasto, invece non consentita dall’art. 144 del d.lgs. n. 50/2016; 3.2– il Collegio ritiene di non poter condividere la proposta del Consigliere Relatore al riguardo, nel senso della inammissibilità della doglianza perché attinente al merito; infatti, la C.T.R.

– a fronte della contestazione dell’Ufficio – avrebbe dovuto verificare se, dall’incrocio dei dati prima riportati, la discrasia così emersa fosse fondata o meno; nel far ciò, dunque, essa avrebbe dovuto appurare quali fossero le ragioni della accertata discrasia, che all’evidenza non possono dipendere o essere correlate alle modalità di incasso dei crediti: non si tratta, infatti, di appurare i movimenti per cassa, bensì di confrontare l’ammontare delle operazioni attive dichiarate dal contribuente ai fini IVA (ossia, il volume d’affari), con quelle passive che le sue controparti commerciali hanno a loro volta dichiarato, rispetto alla posizione dello stesso De Bernardi;

N. 15821/21 R.G. pertanto, a nulla rileva evidenziare che parte degli incassi del De Bernardi sia stata eseguit a – e anche al di là dell’indebita cessione , pure denunciata – mediante utilizzo dei buoni pasto a suo tempo ricevuti dai clienti dello stesso odierno controricorrente, perché anche dette operazioni avrebbero comunque dovuto essere esposte nel quadro VE della dichiarazione; da tanto discende, dunque, l’accoglimento del mezzo in esame; 4.1 -la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, che si atterà ai principi sopra enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

rigetta il primo motivo e accoglie il secondo; cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che