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Ordinanza — n. 27091/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal, ruling urgency must stem from external factors, not tax authority delays.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27091/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax company's appeal against a regional tax court decision that rejected their claim regarding an early tax assessment notice. The company argued that the authority violated procedural rules by issuing the notice before the required sixty-day delay period, citing imminent statute of limitations as a valid reason for urgency. The court rejected the opposing argument that internal delays by the tax office could justify bypassing the time limit, establishing that such reasons must originate outside the tax authority's control.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7 della legge n. 212/2000; Urgency justifying the waiver of the sixty-day delay period must consist of factual elements external to the tax authority and beyond its direct responsibility, excluding imminent statute of limitations or internal operational delays.

Parole chiave

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tax assessment notice statute of limitations sixty-day delay period urgency requirements tax authority responsibility procedural violation Cassation review tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7 della legge n. 212/2000
per gli anni 2010-2015; in particolare, nel respingere l’unico motivo di doglianza della società contribuente (attinente alla violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11110/2022
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Testo completo

2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 5849/2021 proposto da GF LOGISTIC s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17, presso lo studio dell’avvocato Oreste Cantillo, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato che la rappresenta e difendeper legge - controricorrente - N. 5849/21 R.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. st. di Salerno,n. 3802/2020 depositata in data 21.7.2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24.5.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;

Rilevatoche: con sentenza n. 3802/2020la C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno, rigettò l’appello proposto da GF Logistic s.p.a. avverso la sentenza della C.T.P. di Salerno, che aveva respinto il ricorso della società in relazione all’avviso di accertamento notificatole il 28.12.2015; con detto avviso, si erano recuperati a tassazione € 163.621,00, relativi all’anno d’imposta 2010, per indebita detrazione IVA e maggior valore della produzione netta ai fini IRAP, oltre accessori e sanzioni, a seguito delle verifiche fiscali compiute dalla G.d.F. per gli anni 2010-2015; in particolare, nel respingere l’unico motivo di doglianza della società contribuente (attinente alla violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, per essere stato emesso l’avviso ante tempus, senza osservare il termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio di copia del processo verbale delle operazioni compiute, nella specie trattandosi di verifica fiscale operata nei locali destinati all’esercizio dell’attività), il giudice d’appello – confermando analogo percorso argomentativo della C.T.P. - osservò che il vizio che, al riguardo, è idoneo ad inficiare l’atto è non già l’assenza di motivazione circa le ragioni di urgenza che giustificano la prevista deroga normativa al dovere di osservare il termine in questione, bensì proprio l’assenza di dette ragioni , nella specie N. 5849/21 R.G. indubbiamente sussistenti, stante l’imminente maturazione della decadenza, benché ciò non fosse imputabile a ritardi o negligenze dell’Ufficio; avverso la predetta sentenza GF Logistic s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, al quale l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; consideratoche: con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (St. contr.), giacché tra i motivi di urgenza che, soli, giustificano la deroga al dovere di osservanza del termine dilatorio di sessanta giorni,non può rientrare l’imminente scadenza dei termini di decadenza del potere di accertamento, né la pur ritenuta complessità delle operazioni di verifica, gravando invece sull’Ufficio l’onere di allegare e dimostrare che la circostanza in questione non derivi da fatto a sé imputabile; la doglianza è fondata; con orientamento costante e consolidato, questa Corte ha condivisibilmente affermato che “In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa; poiché la disposizione legislativa ha come destinataria l'amministrazione finanziaria nel suo complesso, intesa come ente impositore, l'agenzia fiscale è N. 5849/21 R.G. comunque responsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, in quanto organo ispettivo collaterale” (così, ex plurimis e da ultimo, Cass. n. 11110/2022); a nulla, quindi, vale osservare – come ha fatto la controricorrente – che solo il 9.11.2015, ed in relazione all’anno d’imposta 2013, si è avuta contezza che il contestato comportamento della società contribuente era stato realizzato anche per gli anni precedenti (e per il 2010 in particolare), giacché ciò non toglie che si tratti pur sempre di circostanza sostanzialmente riferibile all’operato della stessa amministrazione, non già a fatti o situazioni esterne o sottratte al suo diretto controllo; il ricorso va pertanto accolto: la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno, in diversa composizione, che applicherà il suddetto principio di diritto e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anch