Cassation court allows appeal against tax lien, ruling private postal notification invalid due to lack of special license.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Regional Tax Commission's dismissal of the appeal inadmissible because the private postal operator lacked the required special license. The appellant argued the notification was merely null but curable, while the Commission held it was non-existent due to the operator's unlicensed status. The court accepted the argument that without a special license, the notification is void and the appeal was untimely, thus quashing the lower decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 d.lgs. 261/1999; Art. 124 del 2017: When tax appeals require notification by a licensed special postal operator, notification by an unlicensed private carrier is null and void, rendering the appeal inadmissible if not served within the statutory period.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1207-2021 proposto da: MANFREDI MARIA STELLA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata da se medesima e dall'avvocato LUCIA MARIA ROSARIA MORLINI; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; controricorrenti - avverso la sentenza n. 1151/26/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata l' 08/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 01207 sez. MT - ud. 06-07-2022 -2- Premesso che:
1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Puglia ha dichiarato inammissibile, perché "notificato [il 28.4.2015] tramite un concessionario privato del servizio di recapito postale ... non abilitato ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 261/99" e quindi con modalità tale da rendere la notifica "inesistente", l'appello proposto da Maria Stella Manfredi contro la decisione della CTP di Foggia reiettiva dell'originario ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia Sud spa con nota del 29.3.20123;
2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente; 3.11Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate Riscossione hanno depositato controricorso; considerato che:
1. il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo viene lamentata la violazione o falsa applicazione dell' "art.4 del d.lgs. 261/1999, della direttiva 2008/6/CE e del regime introdotto dalla 1.124 del 2017" nonché la "nullità della sentenza per illegittimità della pronuncia di inammissibilità del proposto appello". In sostanza la ricorrente deduce che la CTR ha errato nel dichiarare inesistente la notifica dell'appello laddove avrebbe dovuto ritenere al notifica affetta da nullità sanabile e di fatto sanata dalla costituzione degli appellati. Con il primo motivo viene anche prospettata la responsabilità dei magistrati componenti il collegio di appello per aver dichiarato l'impugnazione inammissibile;
2. il motivo, per quanto attiene all'errore addebitato alla CTR è fondato. Nessuna pronuncia può essere adottata in questa sede riguardo alla dedotta responsabilità del collegio d'appello. 2.1. In materia di validità della notificazione degli atti processuali eseguita tramite operatori postali privati, è stato dalle Sezioni Unite di questa Corte, affermato il seguente principio: "In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n.2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta • privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla 1.124 del 2017.
La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 299 del 10/01/2020). Nello stesso senso, con specifico riferimento alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio tributario, è stato ribadito che « In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" dì cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla I. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del "servizio postale universale" e, nel successivo regime della I. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale.» (Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 25521 del 12/11/2020; cfr. altresì Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2299 del 31/01/2020). 2.2.
Alla luce del principio espresso dalla predetta pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, la notifica dell'appello tributario eseguita dalla odierna ricorrente a mezzo posta, tramite operatore di posta privata privo di licenza, il 28.4.2015, è dunque non inesistente, come ritenuto dalla CTR, ma nulla e, sotto il profilo della rituale instaurazione dei contraddittorio nei confronti delle parti appellate, sanata dalla costituzione dell'appellato. 2.3. In base al medesimo principio, ai fini della verifica, da effettuarsi anche d'ufficio, della tempestività dell'appello, non vi è certezza legale sulla data di consegna del ricorso all'operatore postale privato e l'effetto sanante della costituzione delle parti appellate non rileva.
La tempestività dell'appello può emergere dagli atti di causa laddove risulti che l'atto sia pervenuto al destinatario prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado. In mancanza devesi ritenere l'appello inammissibile in quanto tardivo (Cass., sez. VI, 14 settembre 2021 n. 24752 e 24743). 2.4. Ora, nel caso di specie, dalla dall'avviso di ricevimento dell'atto di appello, risulta che l'atto è pervenuto entro il termine del 14 maggio 2015 (termine ultimo, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., essendo stata la sentenza di primo grado depositata il 14 novembre 2014);
4. con il secondo e il terzo motivo di ricorso vengono poste, rispettivamente, questioni relative al merito della controversia e al capo della sentenza impugnata relativo alle spese dei gradi di merito. 4.1. Il secondo motivo è inammissibile in questa sede atteso che esso ha ad oggetto questioni su cui la CTR non si è espressa in conseguenza della ritenuta inammissibilità dell'appello. Resta salva la riproponibilità delle suddette questioni davanti al giudice del rinvio. 4.2. Il terzo motivo resta assorbito atteso che la liquidazione delle spese seguirà alla decisione da parte del medesimo giudice;
5. in ragione di quanto precede deve quindi dirsi che il primo motivo di ricorso va accolto, il secondo va dichiarato inammissibile e il terzo va dichiarato assorbito. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per esame dell'appello della contribuente nonché per la liquidazione delle spese dell'intero processo;
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia, in dive