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Ordinanza — n. 27080/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to improper notification of the appeal act to a non-domiciled address.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27080/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court allowed Salvo Carlo's cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision, ruling that the appeal was improperly notified. The appellant argued the notification occurred at an address different from his first-instance domicile, which he had legally established. The court found the notification invalid because it was sent to an address unrelated to the appointed lawyer, rendering the appeal ineffective and the original judgment unappealable.

Regesto Legislator

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Art. 330 c.p.c.; Art. 1, comma 2 e 49 d.lgs. n. 546/1992: An appeal must be notified to the party's domicile or the studio of the constituted procurator; notification to a different address without proof of relationship is invalid.

Parole chiave

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improper notification tax appeal procedure domicile establishment cassation appeal invalid service of process notifica del cambiamento d'indirizzo domicilio eletto notificazione postale irregolare

Disposizioni normative citate

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Art. 330 c.p.c.
La notifica dell'appello va effettuata alla parte presso lo studio del procuratore costituito e domiciliatario per il primo grado di giudizio in base all'art. 330 c.p.c., applicabile nel processo tributario in virtù del richiamo di cui agli artt.
Art. 1, comma 2 d.lgs. n. 546/1992
Salvo Carlo, denunciando "nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art. 17, comma 1, d.lgs.
Art. 49 d.lgs. n. 546/1992
Art. 291 c.p.c.
Art. 327 c.p.c.
il ricorso in conclusione deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio atteso che la sentenza di primo grado, in quanto mai impugnata, è ormai inappellabile per scadenza anche del termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.;
art. 330 c.p
La notifica dell'appello va effettuata alla parte presso lo studio del procuratore costituito e domiciliatario per il primo grado di giudizio in base all'art. 330 c.p.c., applicabile nel processo tributario in virtù del richiamo di cui agli artt.
art. 327 c.p
il ricorso in conclusione deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio atteso che la sentenza di primo grado, in quanto mai impugnata, è ormai inappellabile per scadenza anche del termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26303-2020 proposto da: SALVO CARLO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato UGO ANELO; - ricorrenti - contro COMUNE di ROSETO CAPO SPULICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA RIZZELLI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 788/03/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 03/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 26303 sez. MT - ud. 06-07-2022 -2- Premesso che:

1. Salvo Carlo, denunciando "nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art. 17, comma 1, d.lgs. 546792", ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Calabria ha accolto l'appello del Comune di Roseto Capo Spulico contro la decisione di annullamento di una cartella di pagamento relativa ad Ici del 2007. Deduce di non avere avuto notizia dell'appello se non allorché, nell'esercizio della propria attività professionale di avvocato, si era recato per "la verifica di alcuni procedimenti presso la segreteria della commissione tributaria regionale" in data 13.7.2020. Il ricorrente precisa e documenta di avere eletto domicilio per il giudizio di primo grado presso "il Dottor Falanga Giovanni, Rende (CS), Piazzale Kennedy n.5" mentre l'atto di appello è stato notificato presso il "Dottor Falanga Giovanni, Traversa 03 Giorgio De Chirico, Rende (CS)". Evidenzia che il domiciiatario, Dottor Falanga, non aveva alcuna relazione con il luogo dove la notifica era avvenuta e allega e prova che egli, in particolare, risiedeva altrove;

3. nel controricorso il Comune a sua volta evidenzia di aver notificato l'appello in Traversa 03 Giorgio De Chirico in quanto dall'intestazione della sentenza di primo grado tale risultava essere il domicilio del Dottor Falanga e che l'atto risultava essere stato ricevuto da Carmela Salerno qualificatasi come "incaricata"; considerato che:

1. il ricorso è fondato. La notifica dell'appello va effettuata alla parte presso lo studio del procuratore costituito e domiciliatario per il primo grado di giudizio in base all'art. 330 c.p.c., applicabile nel processo tributario in virtù del richiamo di cui agli artt. 1, comma 2, e 49 del d.lgs. n. 546 del 1992. Nel caso di specie è Incontroverso e comunque risulta dalle produzioni della parte ricorrente che la notifica dell'appello è avvenuta presso un indirizzo diverso rispetto a quello di domiciliazione dell'odierno ricorrente nel giudizio di primo grado;

2. né ha alcun rilievo il fatto che tale diverso indirizzo fosse quello indicato nell'intestazione della sentenza di appello atteso che l'unico atto alle cui risultanze deve aversi riguardo è l'atto introduttivo dell'originario giudizio in cui - l'odierno ricorrente elesse domicilio in viale Kennedy;

5. neppure ha alcun rilievo che l'atto di appello sia stato, presso l'indirizzo diverso da quello del procuratore domiciliatario, in fatto ricevuto da persona qualificatasi come "incaricata". A fronte della allegazione dell'odierno ricorrente della assenza di qualsiasi relazione tra il soggetto (tale Salerno Carmela) che ebbe a ricevere l'atto di appello in quel diverso indirizzo e il procuratore Giovanni Falanga mancano del tutto l'allegazione e la prova da parte del Comune della sussistenza di una qualche relazione cosicché non può ritenersi che la notificazione quand'anche irrituale sia nulla e rinnovabile ex 291 c.p.c. e non radicalmente inesistente per difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quell'indirizzo e di quel soggetto con il destinatario;

6. il ricorso in conclusione deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio atteso che la sentenza di primo grado, in quanto mai impugnata, è ormai inappellabile per scadenza anche del termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.;

7. le spese del merito sono compensate per l'evolversi della vicenda processuale;

8. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza PQM accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio; compensa le spese del merito; condanna il Comune di Roseto Capo Spulico a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.400,00 per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Così de