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Ordinanza — n. 27059/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal allowing taxpayer to present new evidence in tax assessment proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27059/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission's decision. The agency argued that the taxpayer improperly introduced financial documents not submitted during the initial investigation phase. However, the court held that presumptions used to reconstruct income remain subject to contrary proof in both investigative and judicial stages. Consequently, the court found the taxpayer's evidence sufficient to rebut the agency's presumptions and dismissed the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.: Presumptions regarding income reconstruction in tax assessments remain subject to contrary proof in judicial proceedings, allowing taxpayers to introduce new evidence to rebut the administration's claims.

Parole chiave

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tax assessment presumptions judicial evidence admissibility income reconstruction rules tax administrative procedure contrary proof requirement revenue agency appeal financial capacity proof impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973
Detto avviso veniva emesso ai sensi dell'art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 in conseguenza dell'acquisto di due immobili tra il 2008 e il 2009, ed in seguito a mancata risposta al questionario Q00279/2011, con il quale l'ufficio chiedeva chiarimenti alla contribuente.
Art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 2697 cod. civ.
600 del 1973, nonché dell'art. 2697 cod. civ., per avere la CTR "erroneamente ritenuto integrata la prova dell'utilizzo di altri assegni per la copertura delle spese contestate" (ric., p.
art. 2697 cod. civ
600 del 1973, nonché dell'art. 2697 cod. civ., per avere la CTR "erroneamente ritenuto integrata la prova dell'utilizzo di altri assegni per la copertura delle spese contestate" (ric., p.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. V, 6.2.2019, n. 3403
Cass. sez. VI-V, 16.5.2018, n. 12026
3403; Cass. sez. VI-V, 16.5.2018, n. 12026; Cass.
Cass. sez. VI-V, 15.6.2017, n. 14930
12026; Cass. sez. VI-V, 15.6.2017, n. 14930).5.3.2.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro Cortese Silvana, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv. Gianfilippo Ceccio che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luigi Ragno, alla via del Gesù n. 62 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2962, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, il 21.9.2020, e pubblicata il 30.3.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 6.7.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. Cortese Silvana, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, riceveva l'avviso di accertamento n. TYX01A201625 con il quale veniva accertata la quota di incrementi patrimoniali relativi ad IRPEF per l'anno 2005 pari ad Euro 42.953,00, oltre Euro 12.331,00 a titolo di quota gestionale per un autoveicolo. Detto avviso veniva emesso ai sensi dell'art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 in conseguenza dell'acquisto di due immobili tra il 2008 e il 2009, ed in seguito a mancata risposta al questionario Q00279/2011, con il quale l'ufficio chiedeva chiarimenti alla contribuente.

2. Cortese Silvana impugnava l'atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, la quale accoglieva il ricorso ritenendo provata la disponibilità delle somme invocata dalla contribuente (nello specifico la provvista era stata indicata come assicurata tramite assegni ricevuti dal marito, nonché mediante il reimpiego delle somme percepite in conseguenza della vendita di quattro immobili).

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, ricorreva l'Agenzia delle Entrate innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, ribadendo la legittimità del proprio operato. La CTR rigettava l'appello, confermando la sentenza di primo grado.

4. Ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso la contribuente. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR ritenuto non preclusa alla contribuente la facoltà di produrre in giudizio documentazione non presentata in fase istruttoria.

2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'ente impositore censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 2697 cod. civ., per avere la CTR "erroneamente ritenuto integrata la prova dell'utilizzo di altri assegni per la copertura delle spese contestate" (ric., p. 9), titoli ulteriori rispetto a quelli di cui si era comunque concordato sulla rilevanza in sede di autotutela (ric., p. 8).

3. Preliminarmente deve rilevarsi che la controricorrente ha contestato il vizio di legittimazione attiva della ricorrente, per essere stata l'impugnazione per cassazione introdotta dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, mentre "i soli legittimati alla proposizione del ricorso (per Cassazione) sono l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale (di Messina) quale ufficio emittente l'atto, ovvero la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate" (controric., p. 5). La contestazione risulta infondata.

Proprio la norma invocata dalla controricorrente, l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, prevede infatti, per la parte d'interesse, che "2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata" (evidenza aggiunta), e non sembra esservi dubbio che la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Sicilia è struttura sovraordinata rispetto alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Messina.

4. Mediante il suo primo strumento di impugnazione, l'Ente impositore lamenta la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice dell'appello, per aver ritenuto ammissibile la produzione documentale proposta dalla parte privata soltanto in fase di giudizio, non avendovi provveduto quando le era stata richiesta mediante questionario in fase endoprocedimentale, rimanendo violato il disposto di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973. La CTR osserva in proposito che "l'agenzia delle entrate non ha documentato la richiesta di documentazione avanzata alla contribuente nella fase endoprocedimentale, con la conseguenza che la documentazione oggi prodotta dalla contribuente è pienamente utilizzabile" (sent.

CTR, p. 3). 4.1. Secondo la prospettazione dell'Amministrazione finanziaria, l'espresso invito a provvedere a(d una non meglio specificata) produzione documentale era stato rivolto alla contribuente mediante il questionario informativo inviatole, al quale, però, la Cortese non aveva assicurato alcun seguito. Orbene, se la ricorrente Agenzia delle Entrate intende contestare che la CTR non ha esaminato il reale contenuto di un atto che pure era stato prodotto, propone una censura che attinge ad un preteso errore di percezione in cui sarebbe incorso il giudice dell'appello.

Si verterebbe pertanto nell'ambito di un vizio revocatorio, non censurabile in questa sede.4.2. L'atto in questione, peraltro, non appare comunque suscettibile di esame in questo giudizio di legittimità, perché emerge il vizio di specificità della contestazione. La ricorrente Amministrazione finanziaria indica sì il numero del questionario somministrato alla contribuente (Q00279/2011), ma si limita alla riproduzione (ric., p.

5) della parte del documento in cui viene impartito l'avvertimento circa la preclusione a poter utilmente invocare nel corso del giudizio documenti non prodotti in risposta alla richiesta preprocessuale dell'Ufficio, senza però nemmeno aver cura di riprodurre il contenuto del documento nelle sue parti essenziali ai fini della contestazione, quelle in cui sarebbe stata richiesta alla Cortese una specifica produzione documentale. Nulla consente pertanto di ritenere che una individuata documentazione sia stata formalmente richiesta dall'Ente impositore alla contribuente, e che quest'ultima si sia sottratta dal fornirla. 4.3. Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

5. Mediante il secondo strumento di impugnazione l'Amministrazione finanziaria critica la violazione di legge, in cui ritiene essere incorso il giudice dell'appello per aver "violato l'art. 38 [del Dpr n. 600 del 1973], con riguardo alla valutazione di rilevanza degli assegni versati dal coniuge della contribuente" (ric., p. 7), ulteriori rispetto a quelli comunque presi in considerazione in sede di autotutela. 5.1. Non risulta invero chiaro quali conseguenze intenderebbe far discendere l'Amministrazione finanziaria dall'affermazione che "nelle ipotesi di accertamento sintetico è pacifico che sull'Amministrazione finanziaria, nella determinazione del reddito non gravi altro onere di allegazione se non con riguardo [ai] fatti indici di maggiore capacità contributiva posti a base della pretesa tributaria" (ric., p. 8). 5.2.

Merita in proposito di essere ricordato che le presunzioni tramite le quali l'Agenzia delle Entrate ricostruisce induttivamente il reddito del contribuente, rimangono comunque suscettibili di prova contraria, sia in sede istruttoria, sia in sede processuale. 5.3. La CTR sostiene, con chiarezza, che "l'agenzia delle entrate non fornisce alcun elemento probatorio volto a neutralizzare e comunque ridimensionare la portata probatoria della documentazione prodotta dalla contribuente", dalla documentazione depositata dalla Cortese "emerge incontrovertibilmente che la contribuente ha usufruito nel corso degli anni di una disponibilità finanziaria pari a complessivi C 792.451,00 (C 480.000.00 a titolo di assegni sottoscritti dal di lei marito ed C 312.451,00 quale corrispettivo dei beni immobili venduti nel corso degli anni) È evidente che si tratta di una disponibilità che copre ampiamente il complessivo costo degli immobili acquistati tra il 2008 ed il 2009, pari a complessive C 427.400,00" (sent.

CTR, p. 3). 5.3.1. Valuta pertanto il giudice dell'appello che, a fronte delle presunzioni allegate dall'Amministrazione finanziaria, la contribuente ne abbia allegate di altrettanto, ed anzi ancor più, rilevanti, e che l'Agenzia delle Entrate non abbia avuto cura di contrastarle, correttamente applicando i principi indicati in materia da questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. sez. V, 6.2.2019, n. 3403; Cass. sez. VI-V, 16.5.2018, n. 12026; Cass. sez. VI-V, 15.6.2017, n. 14930).5.3.2. L'Ente impositore non si confronta con la sentenza pronunciata dalla CTR, non ne contrasta la ratio decidendi, non indica mediante quali elementi probatori abbia inteso neutralizzare, o almeno ridimensionare, la portata probatoria della documentazione prodotta dalla contribuente.

Neppure espone analiticamente perché alla documentazione prodotta dalla ricorrente dovrebbe negarsi rilievo probatorio. 5.4. Il motivo di ricorso risulta perciò in parte inammissibile, e per il resto è comunque infondato.

6. In definitiva il ricorso deve essere respinto. 6.1. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del vMre del giudizio. itA,t ri-nJ v_ ertweitcL 19.R. ,(15 Zeoz 0(4. 2.046 ). La Corte,

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente Cortese Silvana, e le liquida nella compless