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Ordinanza — n. 27058/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses revenue agency appeal allowing taxpayer to present new evidence in court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27058/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tribunal's decision upholding a taxpayer's claim. The agency argued that evidence presented in court regarding the taxpayer's financial capacity should have been excluded, but the court found the lower court correctly allowed such documentation. The decision rests on the principle that presumptions used to reconstruct income remain subject to contrary proof in both investigative and trial phases.

Regesto Legislator

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Art. 32, Art. 38 d.P.R. n. 600/1973: Presumptions used by the tax authority to reconstruct a taxpayer's income remain subject to contrary proof in both the investigative and trial phases, allowing the production of new evidence in court to challenge the initial assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax income reconstruction presumptions rebuttable new evidence admissibility tax audit procedure financial capacity proof contributo straordinario in denaro patrimonio coniugale beni di famiglia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R.
Art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
L'atto impositivo era stato emesso ai sensi dell'art. 38, quinto comma, d.P.R.
Art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.
art. 2697 cod. civ
600 del 1973, nonché dell'art. 2697 cod. civ., per avere la CTR "erroneamente ritenuto integrata la prova dell'utilizzo di altri assegni per la copertura delle spese contestate" (ric., p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. V, 6.2.2019, n. 3403
Cass. sez. VI-V, 16.5.2018, n. 12026
3403; Cass. sez. VI-V, 16.5.2018, n. 12026; Cass.
Cass. sez. VI-V, 15.6.2017, n. 14930
12026; Cass. sez. VI-V, 15.6.2017, n. 14930).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro Cortese Silvana, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Gianfilippo Ceccio che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luigi Ragno, alla via del Gesù n. 62 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2959, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, il 21.9.2020, e pubblicata il 30.3.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 6.7.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava a Cortese Silvana l'avviso di accertamento n. TYXX1A200227, mediante il quale veniva contestata, ai fini Irpef, una quota di incrementi patrimoniali imputati all'anno 2006, in relazione al quale la contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, pari ad Euro 42.953,00 (oltre Euro 12.331,00 quale quota gestionale di un'autovettura). L'atto impositivo era stato emesso ai sensi dell'art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, in conseguenza dell'acquisto di negli anni 2008 e 2009, di due immobili, ed a seguito della mancata risposta al questionario Q00279/2011 con il quale l'ufficio aveva chiesto chiarimenti alla contribuente.

2. Silvana Cortese impugnava l'atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, la quale accoglieva il ricorso ritenendo provata la disponibilità delle somme invocata dalla contribuente (nello specifico la provvista era stata indicata come assicurata mediante assegni bancari ricevuti dal marito, nonché mediante il reimpiego delle somme percepite in conseguenza della vendita di quattro beni immobili).

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, l'Agenzia delle Entrate ricorreva innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, ribadendo la legittimità del proprio operato. La CTR rigettava l'appello confermando la sentenza di primo grado.4. Ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso la contribuente. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR ritenuto non preclusa alla contribuente la facoltà di produrre in giudizio documentazione non presentata in fase istruttoria 2.

Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Ente impositore censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 2697 cod. civ., per avere la CTR "erroneamente ritenuto integrata la prova dell'utilizzo di altri assegni per la copertura delle spese contestate" (ric., p. 9), titoli ulteriori rispetto a quelli di cui si era comunque stimata la rilevanza in sede di autotutela (ric., p. 8).

3. Preliminarmente deve riscontrarsi che la controricorrente ha contestato il vizio di legittimazione attiva della ricorrente, per essere stata l'impugnazione per cassazione introdotta dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, mentre "i soli legittimati alla proposizione del ricorso (per Cassazione) sono l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale (di Messina) quale ufficio emittente l'atto, ovvero la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate" (controric., p. 5).La contestazione risulta infondata.

Proprio la norma invocata dalla controricorrente, l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, prevede infatti, per la parte d'interesse, che "2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata" (evidenza aggiunta), e non sembra esservi dubbio che la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Sicilia è struttura sovraordinata rispetto alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Messina.

4. Mediante il suo primo strumento di impugnazione, l'Ente impositore lamenta la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice dell'appello, per aver ritenuto ammissibile la produzione documentale proposta dalla parte privata soltanto in fase di giudizio, non avendovi provveduto quando le era stata richiesta mediante questionario in fase endoprocedimentale, rimanendo violato il disposto di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973. La CTR osserva in proposito che "l'agenzia delle entrate non ha documentato la richiesta di documentazione avanzata alla contribuente nella fase endoprocedimentale, con la conseguenza che la documentazione oggi prodotta dalla contribuente è pienamente utilizzabile" (sent.

CTR, p. 3). 4.1. Secondo la prospettazione dell'Amministrazione finanziaria, l'espresso invito a provvedere a(d una non meglio specificata) produzione documentale era stato rivolto alla contribuente mediante il questionario informativo inviatole, al quale, però, la Cortese non aveva assicurato alcun seguito. Orbene, se la ricorrente Agenzia delle Entrate intende contestare che la CTR non ha esaminato il reale contenuto di un atto che pure era stato prodotto, propone una censura che attinge ad un preteso vizio di percezione in cui sarebbe incorso il giudice dell'appello.

Si verterebbe pertanto nell'ambito di un vizio revocatorio, non censurabile in questa sede. 4.2. L'atto in questione, peraltro, non appare comunque suscettibile di esame in questo giudizio di legittimità, perché emerge il vizio di specificità della contestazione. La ricorrente Amministrazione finanziaria indica sì il numero del questionario somministrato alla contribuente (Q00279/2011), ma si limita alla riproduzione (ric., p.

5) della parte del documento in cui viene impartito l'avvertimento circa la preclusione a poter utilmente invocare nel corso del giudizio documenti non prodotti in risposta alla richiesta preprocessuale dell'Ufficio, senza però nemmeno aver cura di riprodurre il contenuto del documento nelle sue parti essenziali ai fini della contestazione, quelle in cui sarebbe stata richiesta alla Cortese una specifica produzione documentale. Nulla consente pertanto di ritenere che una individuata documentazione sia stata formalmente richiesta dall'Ente impositore alla contribuente, e che quest'ultima si sia sottratta dal fornir 4.3. Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

5. Mediante il secondo strumento di impugnazione l'Amministrazione finanziaria critica la violazione di legge, in cui ritiene essere incorso il giudice dell'appello per aver "violato l'art. 38 [del Dpr n. 600 del 1973], con riguardo alla valutazione di rilevanza degli assegni versati dal coniuge della contribuente" (ric., p. 7), diversi rispetto a quelli comunque presi in considerazione in sede di autotutela. 5.1. Non risulta invero chiaro quali conseguenze intenderebbe far discendere l'Amministrazione finanziaria dall'affermazione che "nelle ipotesi di accertamento sintetico è pacifico che sull'Amministrazione finanziaria, nella determinazione del reddito non gravi altro onere di allegazione se non con riguardo [ai] fatti indici di maggìore capacità contributiva posti a base della pretesa tributaria" (ric., p. 8). 5.2.

Merita in proposito di essere ricordato che le presunzioni tramite le quali l'Agenzia delle Entrate ricostruisce induttivamente il reddito del contribuente, rimangono comunque suscettibili di prova contraria, sia in sede istruttoria, sia in sede processuale. 5.3. La CTR sostiene, con chiarezza, che "l'agenzia delle entrate non fornisce alcun elemento probatorio volto a neutralizzare e comunque ridimensionare la portata probatoria della documentazione prodotta dalla contribuente", dalla documentazione depositata dalla Cortese "emerge incontrovertibilmente che la contribuente ha usufruito nel corso degli anni di una disponibilità finanziaria pari a complessivi C 792.451,00 (C 480.000.00 a titolo di assegni sottoscritti dal di lei marito ed C 312.451,00 quale corrispettivo dei beni immobili venduti nel corso degli anni).

È evidente che si tratta di una disponibilità che copre ampiamente il complessivo costo degli immobili acquistati tra il 2008 ed il 2009, pari a complessive C 427.400,00" (sent. CTR, p. 3). 5.3.1. Valuta pertanto il giudice dell'appello che, a fronte delle presunzioni allegate dall'Amministrazione finanziaria, la contribuente ne abbia allegate di altrettanto, ed anzi ancor più, rilevanti, e che l'Agenzia delle Entrate non abbia avuto cura di contrastarle, correttamente applicando i principi indicati in materia da questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. sez.

V, 6.2.2019, n. 3403; Cass. sez. VI-V, 16.5.2018, n. 12026; Cass. sez. VI-V, 15.6.2017, n. 14930). 5.3.2. L'Ente impositore non si confronta con la sentenza pronunciata dalla CTR, non ne contrasta la ratio decidendi, non indica mediante quali elementi probatori abbia inteso neutralizzare, o almeno ridimensionare, la portata probatoria della documentazione prodotta dalla contribuente. Neppure espone analiticamente perché alla documentazione prodotta dalla ricorrente dovrebbe negarsi rilievo probatorio. 5.4. Il motivo di ricorso risulta perciò in parte inammissibile, e per il resto è comunque infondato.

6. In definitiva il ricorso deve essere respinto. 6.1. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valc G4. P1) ,(171/0p2 kire del giudizio. i`lptk ukk1.9.3e 'Lo i 6\ i . a Corte,

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente Cortese Silvana, e le liquida