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Ordinanza — n. 27055/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, confirming five-year prescription limits for interest and penalties absent final judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27055/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that annulled tax collection notices. The agency argued that tax penalties and interest should be subject to a ten-year prescription period, but the court upheld the lower court's finding that these specific amounts prescribe in five years. Consequently, the court dismissed the appeal, affirming that the five-year limitation applies to interest and penalties when the underlying tax debt is not based on a final judicial judgment.

Regesto Legislator

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Art. 20, comma 3; Art. 24, comma 1 of D.Lgs. n. 472/1997; Art. 2948 c.c.: In the absence of a final judicial judgment, tax penalties and interest prescribe within five years, not ten.

Parole chiave

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tax prescription period interest and penalties five year limit tax collection notice final judicial judgment administrative sanctions civil code article sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 20, comma 3 of D.Lgs. n. 472/1997
civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs.
Art. 24, comma 1 of D.Lgs. n. 472/1997
Art. 2946 of the Civil Code
civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2946 cod.
Art. 2948 of the Civil Code
Sono invece soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 of the Civil Procedure Code
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.
art. 2953 cod. civ
le quali, in una ormai risalente decisione, hanno statuito che "il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod.
art. 2946 cod. civ
civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2946 cod. civ, e degli artt.
art. 2948 c.c
Sono invece soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U., Sentenza n. 25790 del 10/12/2009
Cass. sez. VI-V, 20.6.2016, n. 12715
Cass. sez. VI-V, 20.6.2016, n. 12715).
Cass. 9906/2018
335 del 1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. 9906/2018; Cass.32308/2019).
Cass. 32308/2019
Cass. sez. VI-V, 29.4.2020
Cass. sez. VI-V, 8.3.2022, n. 7486
4, c.c.", Cass. sez. VI-V, 8.3.2022, n. 7486.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro Cinque Marco; - intimato - avverso la sentenza n. 159, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 2.11.2020, e pubblicata 1'8.1.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 6.7.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava a Cinque Marco, il 27.8.2018, l'intimazione di pagamento n. 041 2018 9006457112, relativa a diciannove cartelle esattoriali, per un valore complessivo superiore al milione di Euro.

2. Il contribuente impugnava l'ingiunzione fiscale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, proponendo plurime censure. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che i tributi (Irpef, Iva) fossero stati tempestivamente contestati, avendo la relativa pretesa prescrizione decennale, mentre in relazione ad interessi e sanzioni, assoggettati al più breve termine di prescrizione quinquennale, annullava l'intimazione di pagamento e gli atti presupposti.

3. L'Ente impositore spiegava appello avverso la decisione adottata dalla CTP, in riferimento alle statuizioni in cui era rimasta soccombente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che rigettava il ricorso e confermava la decisione dei primi giudici.

4. Ricorre per cassazione l'Amministrazione finanziaria affidandosi a due motivi di ricorso. Il contribuente non si è costituito. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2946 cod. civ, e degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il credito per le sanzioni e gli interessi si prescrive in cinque anni.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Ente impositore censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 20, comma terzo, e 24, comma primo, del D.Lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile la prima e non la seconda norma, affermando che le sanzioni per la violazione di norme tributarie, e gli interessi, si prescrivono in cinque anni.

3. Mediante i suoi due motivi di ricorso l'Agenzia delle Entrate censura la decisione adottata dalla CTR, per essere incorsa nella violazione di legge in relazione al termine di prescrizione di interessi e sanzioni dei crediti tributari vantati dal fisco, in relazione a diverse prospettive. I due motivi di ricorso presentano profili di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di chiarezza espositiva. 3.1. In materia hanno avuto a pronunciarsi anche le SS.UU. le quali, in una ormai risalente decisione, hanno statuito che "il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472", Cass.

S.U., Sentenza n. 25790 del 10/12/2009 (conf. Cass. sez. VI-V, 20.6.2016, n. 12715). Il principio è stato più volte riaffermato da questa Corte regolatrice, chiarendo che "i crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. 9906/2018; Cass.32308/2019). Sono invece soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. gli interessi e le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 D.Igs. 472/1997", Cass. sez.

VI-V, 29.4.2020. Di recente, poi, si è quindi dettato il conforme e sintetico principio secondo cui "in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.", Cass. sez. VI-V, 8.3.2022, n. 7486.

4. Il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria deve pertanto essere rigettato. Non occorre provvedere in ordine alle spese di lite, stante la soccombenza della ricorrentT e la rpg,h.Qat. coptituzigne della parte pr(vata. ‘2, `G,42 13, e- i _74,) ot.Ys'A 15 V'°°1- (Cvn- 1.,ncifra 12PI‘ )_ La Cort ,

P.Q.M.

rigetta il