Cassation court dismisses tax authority appeal, allowing tax court to declare litigation ended before settlement completion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax authority appealed a regional tax court decision that declared the litigation ended before the taxpayer's settlement request was finalized. The authority argued the court erred by ending the case while the settlement practice was still pending and ineffective. The court agreed, ruling that the tax authority had not yet completed its examination of the settlement request, thus invalidating the premature termination of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, commi 10 e 12, Dl. n. 119 del 2018; The tax court cannot declare the cessation of litigation when the taxpayer's request for settlement has not yet been fully processed or produced legal effects by the tax authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro Pinto Jessica, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv.to Vincenzo Sarnicola che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carla D'Agostino, alla via Livia Drusilla n. 59 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3722, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, il 17.6.2020, e pubblicata il 15.7.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 6.7.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:
Fatti di causa 1. L'Amministrazione finanziaria notificava il 20.2.2018 a L'Oasi del Fauno Srls, avviso di accertamento relativo al conseguimento di maggiori utili nell'anno 2014. L'atto impositivo non era opposto e diveniva definitivo. L'Agenzia delle Entrate notificava quindi a Pinto Jessica, socia nella misura del 100%, l'avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione presuntivamente conseguito.
2. La contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, proponendo plurime censure. La CTP accoglieva il ricorso introdotto dalla Pinto ed annullava l'atto impositivo.
3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, spiegava appello l'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno. La contribuente depositava documentazione relativa a pratica di definizione agevolata della lite. La CTR in data 17.6.2020 definiva il secondo grado del giudizio, dichiarando l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
4. Avverso la decisione pronunciata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso la contribuente. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi 10 e 12, del Dl. n. 119 del 2018, come conv., in cui è incorsa la CTR per aver dichiarato la cessazione della materia del contendere tra le parti, sebbene il condono richiesto dalla contribuente non fosse ancora perfezionato.
2. Mediante il suo mezzo di impugnazione, l'Amministrazione finanziaria lamenta la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR, per aver dichiarato la cessazione della materia del contendere tra le parti, sebbene la pratica di condono presentata dalla contribuente non si fosse conclusa, e comunque non fosse ancora produttiva di effetti. La CTR ha osservato che "si costituiva la contribuente, evidenziando di aver depositato, così come documentato in atti, copia della domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett.
b) e comma 3 del d.l. 23.10.2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 2018 n. 136, oltre che attestazione di corretta ricezione della stessa e di pagamento della prima rata per euro 380,90 ... va dichiarata, esaminata la predetta istanza, rispetto alla quale l'Ufficio nulla ha eccepito, anche con riguardo alla conseguente richiesta della contribuente, la cessazione della materia del contendere" (sent. CTR, p. II). 2.1. Censura l'Ente impositore la contrarietà alla legge della decisione adottata dalla CTR perché, sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente, il giudice dell'appello avrebbe potuto al più sospendere il processo, qualora la Pinto l'avesse richiesto, ma non avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, non sussistendone i presupposti di legge.
L'Agenzia delle Entrate non manca di segnalare che, nei termini di legge, l'istanza di condono proposta dalla contribuente è stata rigettata dall'Ufficio, con provvedimento del 14.7.2020, impugnato dalla contribuente in altra sede. Il provvedimento di diniego adottato dall'Amministrazione finanziaria risulta quindi tempestivo, come si evidenzierà poco oltre. 2.2. Rileva, in proposito, la previsione di cui al comma 10 dell'art. 6 del Dl. n. 119 del 2018, come conv., che detta: "10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020". Vengono inoltre in rilievo le previsioni di cui al comma 12 dello stesso art. 6, che dispone. "12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine" 2.3. La prospettazione dell'Amministrazione finanziaria secondo cui il condono non risultava ancora perfezionato, alla data in cui la CTR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con decisione depositata il 15.7.2020, risulta pertanto corretta, come pure la tesi dell'Agenzia secondo cui la contribuente avrebbe avuto diritto a domandare la sospensione del giudizio appare condivisibile. 2.4.
Il giudice dell'appello è incorso in errore, pertanto, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere tra le parti, quando ancora correva il termine riconosciuto all'Amministrazione finanziaria per procedere all'esame della pratica. 2.5. Sulla conclusione raggiunta non incide la mancata proposizione di osservazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate nel corso del giudizio di appello, a seguito del deposito della documentazione e dell'istanza di cessazione da parte della contribuente, su cui pure si soffermano la CTR ed anche la controricorrente, perché il termine per la valutazione è previsto direttamente dalla legge, ed è compito del giudice assicurarne il rispetto.
Il precedente richiamato dalla controricorrente, Cass. sez. V, 23.2.2021, n. 4776, non rileva nella presente vicenda, perché attinente ad ipotesi relativa al diverso condono di cui all'art. 6 del Dl. n. 193 del 2016, come conv., che segue regole diverse, in cui la Suprema Corte ha peraltro prudenzialmente disposto la notifica della documentazione prodotta dal contribuente all'Amministrazione finanziaria.
3. Il ricorso introdotto dall'Amministrazione finanziaria appare pertanto fondato. 3.1. Il ricorso proposto dall'Ente impositore deve pertanto essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, che provvederà anche a regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.La Corte,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esp