Cassation appeal dismissed for failure to file within 20 days; late filing deemed inadmissible by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file the petition within the statutory 20-day period. Although the tax agency filed a counter-petition, the Court held that the strict deadline for filing a cassation appeal cannot be waived even if the opposing party is notified. Consequently, the appeal was rejected as procedurally impossible, and the appellant was ordered to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 375, 387 c.p.c.: The failure to deposit a cassation appeal within the twenty-day period prescribed by law renders it inadmissible, a defect that the court may declare ex officio regardless of whether the opposing party has been notified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1668-2022 proposto da: MERCURIO GISELDA, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituita - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricarrente- avverso il provvedimento n. 167/2/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 14/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Don.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2022 n. 01668 sez. MT - ud. 24-05-2022 -2- R.T1668/2022 Mercurio Giselda c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Come si evince dal controricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, Giselda Mercurio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sell:enza della CTR della Calabria n. 167/02/2021 - depositata il 14.04.2021 - ma ne ha omesso il deposito in cancelleria come da cedificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c. (ai sensi del qua e il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pen3 di improcedibilità [artt. 375, 387c.p.c.], nel termine di giorni ven:i dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto).
Cc il siderato che: Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'imrocedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza dela Corte l'esistenza con il controricorso. Cosituisce infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 369 c.p.c., che il deposito t:arcivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sa 33toria derivante dalla costituzione dei controricorrente ex art. 156 c.p.c.. (v. (cfr.
Cass. n. 25453/2017; Cass.26529/2017; Cass. n. 252- 01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019). In cnseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso - ipotesi più grave de: deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Cas3. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. n. 15544/2012). ricorso principale, dunque, deve essere dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Va escluso che il giudice dell'impugnazione debba rendere l'a:testazione della sussistenza del presupposto processuale previsto da l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, qualora la pronuncia adottata sia di improcedibilità del ricorso principale, per omesso deposito di quest'ultimo, e la mancata iscrizione a ruolo del rico-so precluda la debenza stessa del contributo unificato iniziale (Cass. n. 8728 del 2022).
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento de;le spese, liquidate in C. 700,00 oltre spese prenotate a debito. Rcma, 24 maggio 2022 Il Presi ente t. Lucio ciotti \r 5•C Deposi