Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27046/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding late payment contribution notice, upholding strict statutory deadlines for tax litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27046/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Umberto Di Marco's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision to deny a unified payment contribution. The lower court ruled that the taxpayer's failure to challenge the initial payment notice rendered the subsequent sanction unappealable, and the taxpayer's argument regarding improper notification to a constituted lawyer was inadmissible. The court affirmed that statutory deadlines for challenging tax acts are absolute and cannot be extended by interlocutory communications or reliance on improper expectations.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 19 D.Lgs. 346/1992; Art. 21 D.Lgs. 546/1992: In tax litigation, the exhaustive list of appealable acts does not preclude challenging other acts that clearly communicate a specific tax claim, but the statutory deadline for such challenge is absolute and cannot be extended by interlocutory communications or reliance on improper expectations.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax contribution notice statutory appeal deadline interlocutory communication tax litigation procedure improper reliance unified payment contribution inadmissible appeal rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 19 D.Lgs. 346/1992
5.:.;ono consolidati i principi di questa Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l'indicazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 d.lgs.
Art. 21 D.Lgs. 546/1992
Art. 16 DPR 115/2002
Art. 212 DPR 115/2002
Art. 248 DPR 115/2002
Art. 249 DPR 115/2002
Art. 100 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
9 Con l'unico motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ia violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 374 c.p.c.
Preliminarmente si prende atto che il Primo Presidente della Corte rigettato l'istanza di rimessione alla Sezioni unite, non ricorrendo presupposti di cui all'art. 374 c.p.c..
art. 374 c.p
Preliminarmente si prende atto che il Primo Presidente della Corte rigettato l'istanza di rimessione alla Sezioni unite, non ricorrendo presupposti di cui all'art. 374 c.p.c..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22431-2021 proposto da: DI MARCO UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO 5, presso lo studio dell'avvocato CARLO CICALA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO RICCIONI; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - contro SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA; - intimata - avverso la sentenza n. 571/16/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 01/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 22431 sez. MT ud. 24-05-2022 -2- Rg 22431/2021 Di Marco Umberto c/ Agenzia delle Entrate Ilkenuto che: Umberto di Marco propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che, su impugnazione avverso il provvedimento di irriDigazione sanzioni - con cui il Ministero Economia e Finanze aveva rici esto il pagamento a titolo di contributo unificai:o per il ricorso iscritto dinanzi alla CTP di Roma - ha respinto l'appello dello stesso. La CTP, dopo aver osservato che:

a) non assumeva valore la sp-oporzione tra l'ammontare della sanzione e quella dell'oggetto del fermo;

b) che l'invito al pagamento era divenuto definil:ivo per mancata impugnazione;

c) che l'istanza di autotutela non sospendeva i termini per il ricorso e di pagamento, rigettava il ricorso del contribuente. La CTR, nel respingere l'appello di Umberto di Marco ha statuito che 'l'eccezione proposta solo in appello circa la mancata notifica del avviso di pagamento effettuata al procuratore costituito invece che alla parte personalmente, appare contraddittoria, oltre che in E rimissibile". L'Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso. Il ricorrente deDDsita memoria con la quale chiede la rimessione della causa alle sez, un. e successiva memoria aggiuntiva. Cc rsiderato che: I. Preliminarmente si prende atto che il Primo Presidente della Corte rigettato l'istanza di rimessione alla Sezioni unite, non ricorrendo presupposti di cui all'art. 374 c.p.c.. 9 Con l'unico motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ia violazione e falsa applicazione dell'art. degli artt:. 16, comma 1- tis, 212, 248, 249 del DPR 115/2002, 19 e 21 del D.Lgs. 546/1992 e 100 c.p.c. per aver la CTR disatteso i principi di diritto di questa Corte.

3. F motivo è infondato. 4. 5.:.;ono consolidati i principi di questa Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l'indicazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 346 del 1992, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, con i quali l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni/attuali e iuridiche, dovendo intendersi la tassatività riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati ma alle categorie a cui cuesti ultimi sono astrattamente riconducibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici o con "nomen iuris" diversi da quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici, ed anche gli atti prodromici degli atti impositivi, sicché è da ritenersi impugnabile, quale diniego di agevolazione, l'atto di diniego parziale ci estinzione di tributi iscritti a ruolo, essendo immediatamente ii3SiVO dei diritti del contribuente" (Cass., 30/01/2020, n.2144). a.

Conseguentemente l'invito al pagamento del contributo unificato, notificato, da parte della segreteria della Commissione di merito, costituendo un atto con il quale si porta a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva ben determinata, è come tale impugnabile (Cass. 22971/2021), ma nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 21 del D.Igs. 546/1992. Ai fini della decorrenza c:el termine di decadenza è del tutto irrilevante che il contribuente avvii una interlocuzione con l'Amministrazione al fine di provocare il ritiro o la modificazione dell'atto stesso.

Ciò in quanto la decadenza calla facoltà di impugnare un atto può essere impedita soltanto c all'esercizio del diritto, cioè dalla presentazione dell'impugnazione, C non già da atti interlocutori: si tratta di un principio generale c ell'ordinamento che non può essere eluso invocando l'affidamento, in questo caso non legittimo ma soggettivo e ingiustificato, sulla non r ecessità di impugnare l'atto nei termini (Cass. n. 16288/2021).

6. Nel caso di specie, la CTR ha correttamente rilevato come, a seguito cella omessa impugnazione da parte del privato dell'invito di pagamento, con cui l'Ufficio aveva richiesto il contributo unificato covuto in relazione ad un controversia tributaria pendente, la spettanza di tale contributo dovesse ritenersi ormai non più contestabile, con conseguente inammissibilità delle censure svolte, tardivamente, soltanto in sede di impugnazione del successivo e consequenziale provvedimento di irrogazione delle sanzioni dovute per non aver versato il contributo richiesto con l'invito di p:,agamento.

7. La CTR si è pertanto attenuta ai suddetti principi giurisprudenziali ritenendo altresì inammissibile l'eccezione di notifica soltanto nei confronti del procuratore costituito poiché dedotta soltanto in ppello. Le argomentazioni svolte dal ricorrente nel richiamare Cass.23532 del 2020 e Cass n. 16288 del 2021 non colgono nel segno, perché entrambe le pronunce (la prima alle pagg. 7 e 8, e la seconda E pag.

4) affermano una tesi esattamente contraria a quella esposta.

8. Conclusivamente il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 1.400,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002„ si dà atto della su -ssistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del rico-rente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del coi- ma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Rcr;ia, 24 maggio 2022 Il Presi nte L