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Ordinanza — n. 27043/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling assessment notice lacked sufficient motivation under administrative law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27043/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had dismissed the taxpayer's appeal on grounds of insufficient motivation in the assessment notice. The court held that while the DOCFA procedure allows brief notices when facts are uncontested, a deeper explanation was required here due to differing technical valuations of wind farm elements. Consequently, the lower court's finding of a lack of motivation was overturned, and the case was remanded for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 7 della legge n. 212/2000; Art. 3 della legge n. 241/1990: The administrative act imposing a tax must provide the taxpayer with sufficient knowledge of the tax claim to enable effective defense, requiring specific justification when factual elements differ from those proposed by the taxpayer.

Parole chiave

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tax assessment notice administrative motivation DOCFA procedure taxpayer defense rights remand for new trial factual valuation differences cassation appeal energia eolica

Disposizioni normative citate

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Art. 38, comma 3 and Art. 49 of D.Lgs. n. 546/1992
Art. 327, first paragraph of the Code of Civil Procedure
Art. 46, comma 17 of Law n. 69/2009
(applicabile ratione temporis ex art. 46, comma 17, della lecjc; e n.
Art. 6, comma 11 of D.L. n. 119/2018
69 del 2009, in ragione dell'instaurazione del giudizio di primo grado dopo il 4 luglio 2009), tenuto conto della proroga dello stesso conseguente alla sospensione di cui all'art. 6, comma 11, del d.l.
Law n. 136/2018
Art. 360, first paragraph, letter 3 of the Code of Civil Procedure
Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, 1 comma, n.3 c.p.z., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 7 of Law n. 212/2000
Art. 3 of Law n. 241/1990
Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, 1 comma, n.3 c.p.z., la violazione e falsa applicazione degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 8999/2009
Cass., Sez. 5, n. 7056/2014
Cass., Sez. 5, n. 15633/2014
Cass., Sez. 5, n. 22003/2014
Cass., Sez. 6, n. 12497/2016
Cass., Sez. 5, n. 12777/2018
Cass., Sez. 6, n. 31809/2018
Cass., Sez. 6-5, n. 4807/2021
Cass., Sez. 5, n. 4955/2021
Sez. Un. n. 8999/2009
Sez. Un. n. 8999/2009) va accolto.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24684-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro E2I ENERGIE SPECIALI SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 4755/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 24684 sez. MT - ud. 24-05-2022 -2- Rg n. 24684/2020 Agenzia delle entrate c/ E21 Energie speciali Sri Ritenuto che: L'Ac;,enzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che in controversia su impugnazione di avviso di ac:ertamento di rettifica di classamento, a seguito di Docfa anno 2010, da parte della E21 Energie Speciali S.r.l., ha rigettato l'appello del Ufficio. La CTR, confermando la sentenza di prime cure, ha stal:uito che l'avviso dì azcertamento risulta carente di motivazione, in quanto "l'obbligo di motivare adeguatamente l'avviso di accertamento non può considerarsi adempiuto, come nel caso trattato, tramite la generica indicazione deg i atti e documenti posti a fondamento della rettifica in questione".

L'E 1 Energie Speciali S.r.I è rimasta intimata. Cersiderato che: Va preliminarmente rilevata la tempestività del ricorso rispetto al tETrInine semestrale dalla pubblicazione della sentenza, di cui agli artt. 38, comma 3 e 49 d.lgs. n. 546 del 1992, e 327, primo comma, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis ex art. 46, comma 17, della lecjc; e n. 69 del 2009, in ragione dell'instaurazione del giudizio di primo grado dopo il 4 luglio 2009), tenuto conto della proroga dello stesso conseguente alla sospensione di cui all'art. 6, comma 11, del d.l. n. :1.19 del 2018, convertito con modifiche dalla legge n. 136 del 2018, ove è previsto che « Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra la data di entrata in vigore de resente decreto e il 31 luglio 2019.».

Nella fattispecie la sentenza dela CTR è stata depositata il 20.12.2019, per cui il termine Se T estrale, prorogato di 64 giorni per sospensione ai sensi del dl. sopra cit31:o, risulta tempestivo.

2. Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, 1 comma, n.3 c.p.z., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212/2000 e 3 della legge n. 241/1990, avendo l'Ufficio adeguatamente motivato l'avviso di accertamento ponendo il contribuente nelle condizioni di conoscere la pretesta tributaria in tutti i suoi elementi essenziali. :3. I motivo, diversamente dalla proposta del relatore (cf. Sez. Un. n. 8999/2009) va accolto. :3,1. Va premesso che l'atto di classamento deve essere ÌI\ necessariamente motivato, e l'obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui all'art 7 della I. n. 212/2000, che a sua volta richiama l'art. 3 della legge n. 241/1990, secondo cui l'Amministrazione FinEnziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti i "presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione". 3,21a giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giuciiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an ed il quantum debeatur.

Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine ne provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (ex plurimis: Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7056; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2014, n. 15633; Cass., Sez 5^, 17 ottobre 2014, n. 22003). 3.3.Con riferimento alla materia di estimo catastale, l'obbligo di motivazione in capo all'amministrazione finanziaria si diversifica a secondo che la stessa operi d'iniziativa o su sollecitazione del coniTibuente.

Nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativa del contribuente, la Corte ha più volte ribadito, che, qualora l'attribuzione del) rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elernenti di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei ben, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e sp3cificare le differenze riscontrate sia per consentire A pieno esercizio de diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto del eventuale contenzioso (cfr:

Cass., Sez. 6^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 23 febbraio 2021, n. 4807; Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2021„ n. 4955).

4. JelIa fattispecie la motivazione dell'atto impositivo per maggior rendita catastale in ordine a uno degli area-generatori parte del parco eolco della società contribuente andava valutata sia in relazione all'avviso di accertamento sia in relazione agli allegati tecnici, da considerarsi parte integrante dell'atto impositivo e riportati in atti in Ossequio al principià,autosufficienza del ricorso per cassazione.

5. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata in relazione ad esso, con rinvio alla CTR della Calabria per un nuovo esame. La CTR provvederà anche sulle spese del presente giudizio di lecjittimità.

P.Q.M.

, tut 42. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, anc