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Ordinanza — n. 27041/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax agency regarding insufficient legal fee awards below statutory minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27041/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reduce litigation costs. The taxpayer argued the awarded fees were symbolically low and violated professional decorum, while the tax agency contended the reduction was justified. The court ruled that the appellate judge must apply statutory minimums for legal fees and cannot reduce them without specific grounds, leading to the annulment of the lower court's fee calculation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; d.m. 55/2014: The appellate court must apply statutory minimums for legal fees when reforming a judgment, and such minimums are mandatory and cannot be reduced without specific justification.

Parole chiave

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litigation costs legal fees minimums appellate reform tax agency appeal professional decorum rimborso dei contributi riduzione delle tasse calcolo e tasso di rimborso

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 4 d.m. 55/2014
Va premesso che a norma dell'art. 4 del d.m.
Art. 24 I. n. 794 del 1942
12537 del 2019), ponendosi così in contrasto con il principio della inderogabilità dei minimi edittali sancito dall'art. 24 della I.
artt. 91 c.p
Con il secondo motivo, il contribuente lamenta, con riferimento all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto: violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c., nonché del d.m.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9064 del 12/04/2018
Cass. n. 27056 del 06/10/2021
Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19482 del 23/07/2018
55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle» (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19482 del 23/07/2018, Rv.
Cass. n. 13257 del 2022
650096 - 01; da ultimo Cass. n. 13257 del 2022).
Cass. n. 12537 del 2019
Cass., Sez. L, Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017
Cass., Sez. L, Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 18891-2020 proposto da: CARDASCIA DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PINCIANA 25, presso lo studio dell'avvocato CHIOFALO CRISTIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato FLAVIO DE BENEDICTIS; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2933/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 07/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 18891 sez. MT - ud. 24-05-2022 -2- r ci. 18891/2020 Cardascia Domenico c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Domenico Cardascia ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto all'istanza di rimborso IRAP per le annualità 2005, 2006, 2007, 2008, ha rigettato l'appello dell'Agenzia. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente, con vittoria delle spese. La CTR ha respinto l'appello dell'Ufficio, per avere il contribuente, sin dal procedimento di primo grado, dimostrato di svolgere la propria attività professionale di Promotore di servizi finanziari con mezzi e beni strumentali essenziali e di valore oggettivamente non significativi.

Risultando confermata l'inesistenza dell'autonoma organizzazione, la CTR ha pertanto riconosciuto il diritto al rimborso al contribuente e accolto la domanda dell'appellante quanto alla liquidazione delle spese, statuendo e. , "la condanna subita dall'Ufficio appare non congrua, sproporzionata r spetto al valore della controversia", riducendo conseguentemente le spese per il primo grado in euro 500,00 in luogo dei 1.500,00 euro liquidate dalla CTP, e in euro 500,00 per il giudizio di appello. L'Agenzia si costruisce con controricorso. Il ricorrente deposita memoria radendo la mancanza nella sentenza impugnata 'dei parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso sensibilmente al di sotto dei nlínimi tariffari e comunque ha determinato degli importi simbolici e non conformi al decoro professionale.

Censiderato che:

1. Con il primo motivo del ricorso il contribuente lamenta, con riferimento all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91,92,112 e 324 c.p.c., per avere il giudice d'appello erroneamente riformato la parte di sentenza di primo grado sulla determinazione delle spese di lite poste a carico della parte soccombente, nonostante il rigetto dell'appello e nonostante l'avvenuta formazione del giudicato interno su tale punto, in assenza di contestazione della controparte in relazione al capo concernente la liquidazione delle spese di lite.

2. Il motivo è fondato. Costituisce principio consolidato quello secondo cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione" (Cass. n. 9064 del 12/04/2018; n. 27056 del 06/10/2021).

Nel caso in esame, l'Agenzia delle entrate aveva chiesto in appello la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, ma non aveva formulato alcun motivo di impugnazione relativo all'entità della condanna subita. Pertanto, ai sensi della giurisprudenza sopra citata, il giudice di appello deve procedere d'ufficio a regolamentare le spese dell'intero giudizio ma solo "ALLORCHE' RIFORMI IN TUTTO O IN PARTE LA SENTENZA IMPUGNATA": ipotesi questa non ricorrente nel caso di specie.

3. Con il secondo motivo, il contribuente lamenta, con riferimento all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto: violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c., nonché del d.m. 55/2014, per avere il giudice d'appello erroneamente liquidato il rimborso spese al di sotto del minimo legale relativamente ad entrambi i gradi di giudizio o comunque secondo criteri non consoni al decoro della professione.

4. Il motivo è fondato.

5. Va premesso che a norma dell'art. 4 del d.m. 55 del 2014 (qui applicabile) «Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento». Anche applicando la riduzione massima, l'importo liquidato (di C. 500,00 euro) risulta e inferiore al minimo previsto dal predetto d.m. Pertanto la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle» (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19482 del 23/07/2018, Rv. 650096 - 01; da ultimo Cass. n. 13257 del 2022).

6. Nella fattispecie la CTR ha liquidato a titolo di spese processuali per il secondo grado di giudizio un importo determinato in misura inferiore ai minimi previsti dalla tariffa forense (applicabile nel caso di specie in quanto il contribuente era assistito da un avvocato), peraltro senza adottare alcuna motivazione sull'applicabilità di disposizioni che consentissero la riduzione delle tariffe (Cass. n. 12537 del 2019), ponendosi così in contrasto con il principio della inderogabilità dei minimi edittali sancito dall'art. 24 della I. n. 794 del 1942 (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017, Rv. 645613 - 01).

7. Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Puglia, che provvederà anche alla liquidazione del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

5-EN rEg ZA Accoglie il ricorso, cassa la Félin — impugnata e rinvia, anche per le à spese,