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Ordinanza — n. 27022/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling prescription period extends when payment deadlines are deferred by decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27022/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the INPS's appeal against a lower court decision that had dismissed an opposition to a contribution assessment. The lower court had held that the debt for 2009 contributions had expired due to prescription, applying a decree that exempted certain professionals from sector studies. The court reversed this, citing recent precedent establishing that the prescription period runs from the original deadline, meaning any statutory deferral of that deadline resets or extends the time limit for payment.

Regesto Legislator

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Art. 2935 c.c.; Art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010: In social security matters, the prescription period for contributions to the separate management begins when payment deadlines expire, so the deferral of such deadlines established by the decree is relevant for determining the start of the prescription period.

Parole chiave

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social security prescription payment deadline deferral separate management contributions sector studies exemption Cassation reversal credito di contributi mantenimento della previdenza accredito di vecchiaia

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c.
3, cod.proc.civ., l'INPS lamenta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in relazione in relazione all'art.
Art. 2, commi 26-31, della legge 9 agosto 1995, n. 335
in relazione in relazione all'art. 2, commi 26-31, della legge 9 agosto 1995, n. 335 e dell'art.
Art. 18, D. Lgs. n. 241/97
335 e dell'art. 18, D. Lgs. n. 241/97, dell'art.
Art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435
241/97, dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e del DPCM del 10 giugno del 2010 (pubblicato in G.U.
DPCM del 10 giugno del 2010
435 e del DPCM del 10 giugno del 2010 (pubblicato in G.U.
art. 380-bis cod. proc. civ
Giuseppe Alessi ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; , è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 2935 c.c
3, cod.proc.civ., l'INPS lamenta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10273 del 2021
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 29099-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro ALESSI GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMILIANO MARINELLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 563/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 18/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 29099 sez. ML - ud. 10-06-2022 -2- R.G.29099/2021 RILEVATO CHE: la Corte d'Appello di Palermo, confermando la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha accolto l'opposizione ad avviso di addebito avente ad oggetto l'importo di Euro 3.773,75 a titolo di contributi dovuti alla Gestione Separata da Alessi Giuseppe, avvocato, per i redditi prodotti nell'anno 2009 e allo stesso ingiunti dall'INPS in data 30.06.2015; la Corte territoriale ha accertato che, alla data della richiesta di pagamento, il credito, venuto a scadenza il 16.06.2010, era caduto in prescrizione, non trovando applicazione il d.P.C.M. del 10 giugno 2010 alle attività professionali non soggette agli studi di settore; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un motivo unico;

Giuseppe Alessi ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; , è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, cod.proc.civ., l'INPS lamenta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in relazione in relazione all'art. 2, commi 26-31, della legge 9 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 18, D. Lgs. n. 241/97, dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e del DPCM del 10 giugno del 2010 (pubblicato in G.U. n. 141 del 19 giugno 2010), per avere, la Corte d'Appello, negato il differimento del termine per il versamento contributivo introdotto dal d.P.C.M. indicato in epigrafe, sull'erroneo presupposto che l'attività svolta dall'odierno controricorrente fosse estranea agli studi di settore; il motivo merita accoglimento; un recente orientamento di questa Corte (Cass. n. 10273 del 2021), al quale va data in questa sede continuità, ha stabilito che "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite"; la stessa pronuncia, e quelle successive, hanno altresì chiarito come, a tal fine, la circostanza che il professionista rientri nel novero dei «contribuenti estranei agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi, non rileva, atteso che, giusta la lettera dell'art. 1, comma 1, del d.P.C.M. richiamato, il differimento del termine di pagamento concerne tutti « i contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 e ss., della L. n. 244 del 2007; in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Così decis