Cassation court allows INPS appeal, ruling prescription starts when payment deadlines expire, including deferred terms. Verdict: allowed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the INPS's appeal against the Second Instance Court's decision, which had declared the social security contributions prescribed. The lower court had ruled that the debt expired because the payment deadline had passed, but the INPS argued that a specific decree deferred this deadline. The Court held that the prescription period must be calculated from the actual expiration of the payment term, meaning the deferral extended the time available to pay and prevented the debt from becoming time-barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935 c.c.; Art. 421 c.p.c.; In social security matters, the prescription of contributions due to the separate management begins when the payment deadlines expire, so the deferral of such terms, as provided by the relevant DPCM, is relevant for determining the start of the prescription period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26570-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI; - ricorrente - contro CAPITELLI PATRIZIA; - intimata - avverso la sentenza n. 2207/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 26570 sez. ML - ud. 10-06-2022 -2- R.G.26570/2021 RILEVATO CHE: la Corte d'Appello di Napoli, confermando la pronuncia del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ha accolto l'opposizione ad avviso di addebito avente ad oggetto l'importo di Euro 1.101,70 a titolo di contributi dovuti alla Gestione Separata da Patrizia Capitelli, avvocato, per i redditi prodotti nell'anno 2009 e ingiunti dall'INPS in data 1.07.2015; la Corte territoriale ha accertato che, alla data della richiesta di pagamento, il credito, venuto a scadenza il 16.6.2010, era caduto in prescrizione; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un motivo unico;
Patrizia Capitelli è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, cod.proc.civ., contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 421 c.p.c. in relazione all'art. 1, comma 1, del DPCM del 10 giugno del 2010 (pubblicato in G.U. n. 141 del 19 giugno 2010); dell'art. 2, comma 26 e ss., della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, conv.to con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111", per avere, la Corte d'Appello, trascurato di prendere in considerazione il differimento del termine per il versamento contributivo introdotto dal d.P.C.M. indicato in epigrafe; il motivo merita accoglimento; va in questo caso data continuità al consolidato orientamento di questa Corte, con cui si è stabilito che "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite" (Cass. n. 10273 del 2021); in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di le