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Ordinanza — n. 27000/2022 — snciv Generato dall'IA

Court holds that a power of attorney to sell does not transfer property title, denying first-home tax benefits. Verdict: allowed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27000/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Regional Tax Commission's decision that granted first-home tax benefits to a taxpayer who had previously owned a home. The taxpayer argued that transferring a power of attorney to sell his former home satisfied the legal requirement of no longer owning it. The court ruled that such a mandate creates only an obligatory obligation to sell, not an immediate transfer of title, meaning the taxpayer still legally owned the property at the time of the new purchase.

Regesto Legislator

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Art. 1, nota II-bis lett. b) del d.P.R. n. 131/1986; Art. 1719 c.c.: A power of attorney to sell does not constitute an immediate transfer of property title, as it merely imposes an obligatory duty on the agent to execute the sale on behalf of the principal.

Parole chiave

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first home tax benefits power of attorney to sell transfer of title mandatory obligation property ownership status locazione, vendita, cessione trapasso di proprietà contratto di amministrazione d'immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 1, nota II-bis lett. b) del d.P.R. n. 131 del 1986
L'art. 1, nota II-bis, della Tariffa allegata al d.P.R.
Art. 832 c.c.
Art. 1376 c.c.
Art. 1470 c.c.
Art. 1719 c.c.
Art. 360, comma 1, n.3) c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n.3) c.p.c. per avere la CTR ritenuto il mandato a vendere produttivo di effetti immediatamente traslativi pieni in favore del mandatario;

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5981 del 23/04/2001
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10522 del 07/12/1994
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Testo completo

seguente r3/ ORDINANZA sul ricorso 9578-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro DEL SANTE GIANLUCA; - intimato - avverso la sentenza n. 1060/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 14/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 09578 sez. MT - ud. 06-07-2022 -2- Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate notificava a Del Sante Gian Luca un avviso di rettifica e liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in revoca delle agevolazioni c.d. prima casa dallo stesso fruite in relazione all'acquisto, in data 20.10.2014, di un immobile in Reggio Emilia, per avere il contribuente già fruito delle medesime agevolazioni in relazione all'acquisto di altro immobile nello stesso comune, il 10.6.2009, e senza che potesse avere alcun rilievo il fatto che per quest'ultimo immobile il contribuente avesse poi conferito alla moglie, in data 2.10.2014, mandato revocabile a vendere con clausola di "trasferimento fiduciario in adempimento del mandato" medesimo.

2. In accoglimento del ricorso del contribuente l'avviso veniva annullato dall'adita CTP di Reggio Emilia.

3. La decisione veniva confermata dalla CTR dell'Emilia Romagna, con la sentenza in epigrafe, sul motivo che il contribuente "in esecuzione del mandato e in applicazione dell'art.1719 c.c. ... ha alienato la piena proprietà dell'immobile al coniuge mandatario così soddisfacendo la condizione di impossidenza dei diritti reali" al momento del secondo acquisto;

4. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione delle sentenza della CTR lamentando violazione o falsa applicazione della nota II bis lett.

b) dell'art.1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nonché degli artt.832, 1376, 1470, 1719 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n.3) c.p.c. per avere la CTR ritenuto il mandato a vendere produttivo di effetti immediatamente traslativi pieni in favore del mandatario;

5. il contribuente è rimasto intimato; considerato che:

1. il ricorso è fondato. 1.1. L'art. 1, nota II-bis, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 condiziona la possibilità di fruire della agevolazione c.d. prima casa alla non titolarità del diritto di proprietà di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l'immobile da acquistare. Prevede specificamente alla lettera b) che "nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato , l'immobile da acquistare"; 1.2. il contribuente ha reso detta dichiarazione; 1.3. la Ctr ha avallato la condotta del contribuente sul rilievo che egli, con il conferimento del mandato a vendere la casa di abitazione acquistata in precedenza, non aveva perso la titolarità dell'abitazione medesima; 1.4. questa Corte, con sentenza 5981 del 23/04/2001, ha affermato che il mandato a vendere, pur se accompagnato dal conferimento del potere rappresentativo, non determina il trasferimento, in capo al mandatario, della proprietà del bene da alienare, ma ha contenuto meramente obbligatorio, impegnando il mandatario alla successiva stipulazione del contratto traslativo per conto (ed eventualmente anche in nome) del mandante".

In precedenza era stato detto che "Nel mandato ad alienare - come nella commissione, quando abbia ad oggetto tale tipo di mandato - è ravvisabile un contratto in cui l'effetto traslativo dei beni, derivante dal consenso manifestato dalle parti (art.1376 cod. civ.), non si verifica immediatamente, essendo sospensivamente condizionato al compimento dell'alienazione gestoria del bene da parte del mandatario - commissionario, il quale, pertanto, in base alle regole del mandato senza rappresentanza, ha il potere di trasferire validamente il bene, che forma oggetto del contratto, al terzo, in nome proprio e per conto del committente, senza necessità di disvelare l'esistenza del mandato, né di dar luogo ad alcun negozio di ritrasferimento del bene medesimo (Cass Sez.1, Sentenza n.10522 del 07/12/1994); 1.5. il mandato a vendere dunque non integra la condizione imposta dalla legge;

2. il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e non essendovi la necessità di accertamenti fattuali, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso;

3. le spese del merito sono compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale;

4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con il rigetto dell'originario ricorso; compensa le spese del merito; condanna il contribuente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità liquidate in €2300,00 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma