Italian tax court allows VAT refund denial for educational farm activities under pro rata regime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation allowed the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission's partial refund decision. The taxpayer argued that educational farm activities were secondary to agricultural work and thus exempt from the VAT pro rata regime. The court ruled that such activities are not excluded from the pro rata calculation because they do not fall under the specific exemptions listed in the relevant tax decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19, comma 5, e 19-bis del Dpr n. 633 del 1972; Educational farm activities are not exempt from the VAT pro rata regime as they do not constitute operations excluded by law or merely accessory to taxable operations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e fr2i ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro Fattoria Carcaci di Roberta Collura, imprenditrice individuale; - intimata - avverso la sentenza n. 4020, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 15.2.2021, e pubblicata il 3.5.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell'8.6.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:
Fatti di causa 1. La Fattoria Carcaci, in persona del legale rappresentante pro tempore, aveva domandato il rimborso dell'Iva versata in relazione all'anno 2012, nella misura di Euro 23.362,00, che era stato accolto solo parzialmente dall'Agenzia delle Entrate, nella misura di Euro 6.029,73, essendo stato invece negato il diritto dall'Ente impositore in relazione a quanto versato in riferimento ad attività che dovevano essere assoggettate al regime del c.d. pro rata, in particolare l'attività agrituristica didattica. La contribuente aveva sostenuto che tale attività non dovesse rientrare nel regime del pro rata, ai sensi di quanto disposto all'art. 10, n. 20, del Dpr n. 633 del 1972.
2. La contribuente impugnava il diniego parziale di rimborso n. 85660/2014, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, che accoglieva il ricorso della contribuente.
3. L'Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che lo rigettava.
4. L'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi ad uno strumento d'impugnazione. La Fattoria Carcaci non si è costituita nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 5, e 19-bis del Dpr n. 633 del 1972, per avere la CTR erroneamente ritenuto che i proventi conseguenti all'attività agrituristica didattica svolta dalla Fattoria Carcaci non debbano rientrare nell'applicazione del regime del c.d. pro rata, ai fini del calcolo del regime di detraibilità dell'Iva.
2. La impugnata CTR ha rilevato che "il giudice di prime cure ha accolto il ricorso avverso il detto diniego ritenendo la accessorietà della attività agrituristica didattica rispetto alla principale attività agricola e di allevamento esercitate dalla fattoria". Ha quindi ritenuto "che le operazioni di attività didattica sono state effettuate in un arco di tempo ben definito, con accreditamento come attività agricola presso la Regione Sicilia, e, dunque, quali operazioni secondarie e subordinate alla attività principale ed a questa ultima collegate da un nesso di causalità necessaria e diretta" (sent.
CTR, p. 11 s.). La CTR ha quindi confermato la decisione di primo grado nell'affermare che l'esenzione dall'applicazione del regime del pro rata in relazione alle attività didattiche dipendesse dalla loro natura di attività secondarie e subordinate rispetto all'attività principale, e pertanto perché trattavasi di attività accessorie. 2.1. Invero, ai sensi dell'art. 19 bis del Dpr n. 633 del 1973, però, ai fini dell'applicazione del regime del pro-rata, "non si tiene conto ... delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9)" dell'art. 10 del Dpr n. 633 del 1972, "quando formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili".
Diversamente la attività didattiche, come riconosciuto dalla stessa contribuente, rientrano nella previsione di cui all'art. 10, comma primo, n. 20 della norma, e non sono quindi attività escluse dall'applicazione del pro rata.3. Il motivo di ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria appare quindi fondato, e deve essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte di legittimità può decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., rigettando l'originario ricorso proposto dalla contribuente.
4. Tenuto conto della peculiarità della materia trattata e dello svolgimento del processo, le spese di lite dei gradi di merito possono essere integralmente compensate tra le parti, mentre le spese di lite del giudizio di cassazione seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa, delle ragioni della decisione e del valore della causa. La Corte,
P.Q.M.
accoglie il motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., rigetta l'originario ricorso introdotto dalla contribuente. Compensa tra le parti le spese di lite dei gradi di merito del giudizio, e condanna la Fattoria Carcaci di Roberta Collura, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.300