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Decreto — n. 26978/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 26978/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Campioni Logistica Integrata S.p.A., voluntarily relinquished the right to contest the lower court's judgment against the bankrupt defendant. The court ruled that such withdrawal satisfies the statutory requirements for extinguishing the case without further proceedings.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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Code of Civil Procedure formal withdrawal extinction of proceedings plaintiff's right appeal dismissal abbandono del procedimento condono delle spese procedurali chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/2016
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Testo completo

TO R.G. 19850/2019 Roma sul ricorso proposto da: CAMPIONI LOGISTICA INTEGRATA S.P.A. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pizzutelli ed elettivamente domiciliata in Roma, via Pasubio n. 2 presso lo studio legale Galella, come da procura speciale it atti RICORRENTE contro: NUOVA MA.NA.R0 S.P.A. in fallimento TAMBURINI S.P.A. INTIMATE avverso: la Sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1693/2019 emessa il 5/3/2019, pubblicata il 22/5/2019 e notificata in data 30/5/2019 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; Ritenuto che non si deve provvedere sulle spese stante la mancata attività difensiva delle intimate;

P.Q.M.

la corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Coordinatore oggi , Pres ndr a Scaldaferri 20 o"- j35 11 Fun z