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Ordinanza — n. 26960/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against default judgment for failure to contest bank certificate proving payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26960/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court allowed the appeal against a default judgment that had dismissed the debtor's opposition to a payment order. The lower court had treated a bank certificate of insolvency as an uncontested fact because the debtor did not explicitly contest it, despite the debtor having produced a bank transfer order as proof of payment. The Court ruled that the principle of non-objection applies only to factual allegations, not to the interpretative evaluation of documentary evidence, thereby remanding the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; The principle of non-objection under Art. 115 c.p.c. applies only to factual allegations and cannot be used to preclude the court's evaluation and interpretation of documentary evidence produced by the parties.

Parole chiave

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non-objection principle default judgment burden of proof documentary evidence payment order opposition tardivo pagamento delle spese fatture impagate prova di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 115 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1 Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art.
Art. 1218 c.c.
1.2 Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso che "ai sensi del combinato disposto di cui aThart. 1218 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.
Art. 167 c.p.c.
Art. 183 c.p.c.
Art. 645 c.p.c.
Art. 1193 c.c.
nonché dell'art. 1193 c.c., in relazione all'art.
art. 115 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1 Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art.
art. 1193 c.c
nonché dell'art. 1193 c.c., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6172 del 2020
Cass. n. 6172 del 2020; Cass.
Cass. n. 35037 del 2021
6172 del 2020; Cass. n. 35037 del 2021; Cass.
Cass. n. 30744 del 2017
35037 del 2021; Cass. n. 30744 del 2017).
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Testo completo

1- 2g. () ORDINANZA sul ricorso 21957/2021 proposto da: DAVIDE CHIARLETTI, rappresentato e difeso dall'Avvocato PAOLO BASSO per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro TERMOACUSTICA BIELLESE S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato SIMONA BAÙ per procura in calce al cont:roricorso; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 182/2021 del TRIBUNALE DI BIELLA, depositata il 21/4/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 16/6/2022, dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA 1.1 Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione proposta da Davide Chiarletti avverso il decreto ingiuntivo che, su ricorso della Termoacustica Biellese s.r.I., gli aveva ingiunto il pagamento della somma di C. 2.727,80 per il manc:ato pagamento della fattura n. 1869/2015. 1.2 Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso che "ai sensi del combinato disposto di cui aThart. 1218 c.c. e 2697 c.c., il creditore, che agisce per l'adempimento„ sia onerato e della prova del titolo posto alla base della propria pretesa e dell'allegazione dell'inadempimento altrui, essendo parte debitrice, per converso, gravata dall'onere della prova in ordine al fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui diritto", e che, più in generale, in forza del principio dispositivo, ciascuna parte, di volta in volta e a seconda del riparto del reciproco onere probatorio, è tenuta a prendere posizione alla prima difesa utile sui fatti posti a fondamento della domanda avversa che, altrimenti, si considerano pacifici, ha rilevato come, nel caso in esame: - Davide Chiarletti, con l'opposizione al decreto ingiuntivo, aveva dedotto di aver provveduto al saldo della indicata fattura stessa, assieme a quello dovuto per altra fattura, mediante bonifico in data 1/2/2016 per l'importo complessivo di €. 3.475,00, producendo in giudizio, a dimostrazione di tale assunto, copia del relativo ordine; - la Termoacustica Biellese s.r.I., per contro, aveva contestato tale circostanza depositando, quale prova contraria, il certificato di insoluto emesso da Banca Sella, senza, però, che su tale "circostanza" l'opponente avesse preso posizione ovvero offerto una controprova; ed ha, quindi, ritenuto che, in difel:to di specifica contestazione "in ordine al certificato di deposito rilasciato da Banca Sella", tale "circostanza" doveva essere considerata come "pacifica", con il conseguente rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata. 1.3 L'opposta, dal suo canto, ha aggiunto il tribunale, si è limitata a formulare mere argomentazioni in merito all'ordine di bonifico cumulativo, e cioè relativo a due fatture, con assorbimento di Ric. 2021 n. 21957 - Sez. 6-2 - C.C. del 16 giugno 2022 ogni altra questione sul punto. 2.1 Davide Chiarletti, con ricorso notificato il 22/7/2021, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. 2.2 Termoacustica Biellese S.r.l. ha resistito con controricorso notificato il 24/9/2021. 2.3.

Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1 Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha applicato il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. non già ad una circostanza allegata da una parte bensì all'interpretazione di un documento, ossia la dichiarazione della banca, la quale, invece, costituendo una prova, avrebbe dovuto essere oggetto di esame e di valutazione da parte del tribunale. 3.2.

D'altra parte, ha aggiunto il ricorrente, il fatto non contestato non è un fatto accertato ma solo un fatto che si assume per vero a meno che le prove raccolte ne smentiscano l'esistenza, come è accaduto nel caso in esame, in cui, proprio in forza delle prove documentali raccolte, il tribunale avrebbe dovuto considerare che la certificazione della banca non si riferiva al bonifico effettuato dal ricorrente. 3.3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, arrestandosi di fronte alla ritenuta mancanza di contestazione, ha omesso di esaminare le prove documentali ed ha, quindi, omesso di esaminare un fatto decisivo, costituito Ric. 2021 n. 21957 - Sez. 6-2 - C.C. del 16 giugno 2022 dall'avvenuta regolare esecuzione del bonifico a pagamento della fattura contestata. 3.4.

Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 167, 183, e 645 c.p.c. nonché dell'art. 1193 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, confermando la statuizione del giudice di pace, ha negato che la Termoacustica Biellese avesse formulato domanda riconvenzionale ravvisando negli atti della parte opposta mere argomentazioni difensive ed ha, quindi, negato sia l'applicabilità della negoziazione ass istita, previsl:a a pena di improcedibilità, sia il principio processuale secondo cui il convenuto opposto, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, non può proporre domande riconvenzionali. 4.1.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri. 4.2. Questa Corte, invero, ha ripetutamente affermato che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., potendo avere per oggetto solo i fatti storici sottesi alle domande e alle eccezioni delle parti, non può essere utilizzato con riguardo alle conclusioni ermeneutiche e ricostruttive da trarre in ordine alla valutazione e all'interpretazione dei documenti prodotti dalle stesse (cfr. Cass. n. 6172 del 2020; Cass. n. 35037 del 2021; Cass. n. 30744 del 2017). 4.3. La sentenza impugnata, pertanto, lì dove ha ritenuto che il certificato di insoluto emesso dalla banca non era stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente ed, in forza di questo solo assunto, ha ritenuto che l'opponente non avesse dimostrato il pagamento che aveva eccepito in giudizio, non si è, evidentemente, attenuta ai principi esposti e dev'essere, pertanto, in accoglimento del ricorso, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al trbunale di Biella che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del Ric. 2021 n. 21957 - Sez. 6-2 - C.C. del 16 giugno 2022 presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assor- biti gli altri; cassa la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Biella che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così