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Ordinanza — n. 26926/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court appeal dismissed due to insufficient reasoning violating procedural motivation requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26926/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's decision because it failed to provide adequate reasoning regarding the taxpayer's appeal arguments. The taxpayer argued that the Commission's two-paragraph explanation was incomprehensible and did not address the specific grounds of the appeal or the logical legal path to its conclusion. Consequently, the Court found the judgment violated procedural rules on motivation and quashed the decision, remanding the case for a new examination by a differently composed appellate body.

Regesto Legislator

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Art. 132 c.p.c.; Art. 118 disp. att.ne c.p.c.; Art. 360 c.p.c. n. 4: A judgment must explicitly address the appellant's arguments and demonstrate the logical-legal reasoning leading to the decision; failure to do so constitutes a violation of procedural motivation rules requiring quashing.

Parole chiave

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tax appeal procedure insufficient reasoning procedural motivation quashing decision remittal for new trial impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione riconsiderazione

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.c.
Art. 118 disp. att.ne c.p.c.
Art. 360 c.p.c. n. 4
att.ne c.p.c, in rapporto all’art. 360 c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 2792/2021 proposto da VENDITTO MASSIMO, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Germaine Popolo (PEC: germaine.popolo@forotorre.it) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente – Oggetto: sentenza – motivazione apparente Cons. Est.

Roberto Succio e contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 3322/13/20,depositata in data 29/06/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/05/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso la cartella di pagamento notificatagli ex art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, per l’anno 2016, relativa al disconoscimento di oneri detraibili per euro 4.029,094; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello; - ricorre a questa Corte il sig.

Venditto con atto affidato a quattro motivi; il riscossore è rimasto qui intimato mentre l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso; Considerato che: - va esaminato per primo, in quanto decisivo, il quarto motivo di ricorso che censura la pronuncia gravata per violazione dell’art.132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att.ne c.p.c, in rapporto all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la CTR reso motivazione perplessa; - il motivo è fon dato; - invero, la CTR dedica due scarni periodi all’esame dei fatti di causa, che peraltro riporta in modo sostanzialmente incomprensibile, senza dar atto minimamente dei motivi di appello proposti , che certo il Collegio non può limitarsi a dedurre aliunde (Cass.

Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 ) e senza evidenziare l’iter logico -giuridico che l’ha condotta a decisione; Cons. Est. Roberto Succio - conseguentemente, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame; - i residui motivi sono assorbiti; p.q.m. accoglie il quarto motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione,anche per le spese del presente giudizio di le