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Ordinanza — n. 26925/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency's appeal, permitting inductive assessment due to late tax return filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26925/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal's decision, ordering the case remitted for retrial. The agency argued that a late-filed tax return should be treated as non-filed, justifying the use of inductive assessment methods. The court ruled that such a late filing indeed equates to non-filing, thereby authorizing the administration to use presumptions and inductive methods without requiring grave incongruities.

Regesto Legislator

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Art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: When a taxpayer fails to file a tax return, the tax authority is authorized to determine income using inductive methods and simple presumptions, shifting the burden of proof to the taxpayer to rebut the presumption.

Parole chiave

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inductive assessment late tax return tax burden of proof simple presumptions omitted declaration tax administration powers retrial order contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
633/1972, 2 dPR 322/1998 e 2697, 2722 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
633/1972, 2 dPR 322/1998 e 2697, 2722 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 38, comma 2, lett. d), dPR n. 600/1973
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
Art. 54, commi 1 e 3, dPR n. 633/1972
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 4785 del 24/02/2017
600 del 1973, sicchè incombe sul contribuente, a fronte di tale prova presuntiva, l'onere di dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria (Sez. 5, Sentenza n. 4785 del 24/02/2017).
Sez. 5, Sentenza n. 20708 del 03/10/2007
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12310/2020proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Centrale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Dell’Aquila Salvatore; -intimato – -avverso la sentenza n. 2101/6/2019emessa dalla CTR Siciliail 04/04/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Ritenuto infatto Avviso accertamento maggiori ricavi ai fini Iva e maggior reddito – Dichiarazione tardiva redditi –Metodo induttivo 1. Dell’Aquila Salvatore proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva accertato, per l’anno d’imposta 2001, maggiori ricavi ai fini IVA e un maggior reddito ai fini Irpef, addizionali ed Irap, a seguito di tardiva dichiarazione dei redditi.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, invitando l’Agenzia a rielaborare l’accertamento sulla base della documentazione contabile fornita dal contribuente.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale Sicilia – sez. staccata Catania - rigettava il gravame, evidenziando che la tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi, sostanzialmente corretta, non poteva giustificare un accertamento induttivo, al quale si poteva ricorrere solo in presenza di una “grave incongruenza”.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. Dell’Aquila Salvatore non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39, comma 2, lett. d), dPR n. 600/1973, 54 e 55, commi 1 e 3, dPR n. 633/1972, 2 dPR 322/1998 e 2697, 2722 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto illegittimo l’accertamento induttivo posto in essere dall’Ufficio, nonostante la dichiarazione dei redditi presentata tardivamente a distanza di anni dovesse essere equiparata alla mancata presentazione della stessa.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la CTR ritenuto insufficiente l’elemento indiziario dell’avvenuta emissione di fatture solo nei confronti di soggetti consumatori finali, laddove nell’avviso di accertamento era stato dedotto l’esatto contrario (vale a dire, che le fatture erano state emesse soltanto nei confronti di soggetti passivi titolari di partita Iva, e non anche di consumatori finali).

3. I due motiv i, da trattarsi congiuntamente, data la loro stretta connessione,sono fondat i . La dichiarazione fuori termine da parte del contribuente (nel caso di specie, la dichiarazione relativa all’anno 2002 è stata presentata in data 8.5.2006), essendo equiparata alla sua omessa presentazione, abilita l'Ufficio a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo con metodo induttivo, utilizzando, in deroga alla regola generale, anche presunzioni semplici, prive dei requisiti di cui all'art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicchè incombe sul contribuente, a fronte di tale prova presuntiva, l'onere di dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria (Sez. 5, Sentenza n. 4785 del 24/02/2017).

In particolare, nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l'Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sul presupposto dell'inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti, di tal che, a fronte della legittima prova presuntiva offerta dall'Ufficio, incombe sul contribuente l'onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della predetta pretesa (Sez. 5, Sentenza n. 20708 del 03/10/2007).

Ha, dunque, errato la CTR nel ritenere che, in presenza di una dichiarazione dei redditi presentata a distanza di cinque anni dall’anno di imposta di riferimento, fosse preclusa per l’Amministrazione finanziaria la possibilità di ricorrere al metodo dell’accertamento induttivo e, per l’effetto, che l’Ufficio fosse tenuto a fondare la valutazione di inattendibilità complessiva della dichiarazione su circostanze gravi, precise e concordanti.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Sicilia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Sicilia –sez. staccata Catania – in diversa composizione. Cosi deciso in Roma, nella camera