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Ordinanza — n. 26921/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal on lawyer fees, ruling lower award below statutory minimums invalid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26921/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed Stelo Fabrizio's appeal against the Lazio Regional Tax Court's decision regarding tax collection costs. The lower court had awarded fees that fell below the statutory minimums for the first and second instances of the proceedings. The Court ruled that without specific justification, the lower court must adhere to the minimum tariff values, thereby invalidating the original fee calculation.

Regesto Legislator

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Art. 4 comma 1 d.m. n. 55 del 2014; In tax litigation, the judge must quantify lawyer fees within the statutory minimum and maximum ranges, and a decision awarding fees below the minimum without specific motivation is invalid.

Parole chiave

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tax collection costs lawyer fee minimums Cassation Court statutory tariff limits procedural economy spese secondo la LStrl risarcimento per errore giudiziario spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 4 comma 1 d.m. n. 55 del 2014
4782 del 24/02/2020); 3)ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021
Sez. 6 -2, Ordinanza n. 34575 del 16/11/2021
Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021
Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021
Sez. 1, Ordinanza n. 4782 del 24/02/2020
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018
55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018; conf.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35270 del 18/11/2021
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11774/2021proposto da: Stelo Fabrizio, nato a Roma il 06.04.1964 (C.F.:STLFRZ 6 4D06H501E), rappresentato e difeso dall'Avv. Delfo Maria Sambataro del Foro di Roma (C.F.: SMBDFM71P03C351Q), in virtù di procura in calce al ricors o, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Delfo Maria Sambataro, in Romaalla Piazza dei Martiri di Belfiore n. 4 ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate- Riscossione ; -intimata – avverso la sentenza n. 963/2021 emessa dalla CTR Lazio il 16 / 02 /20 2 1 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Cartella pagamento per contrarietà all’art. 3 d.l. n. 2/1986 –Spese processuali al di sotto dei minimi tariffari Ritenuto infatto 1. Stelo Fabrizio proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso una cartella di pagamento per contrarietà alle disposizioni di cui all’art. 3 del d.l. n. 2/1986.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, compensando tra le parti le spese processuali.

3. Sull’appello del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale Lazio accoglieva il gravame, condannando l’Agenzia delle Entrate- Riscossione a rimborsare allo Stelo le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidandole in euro 200,00 per il primo grado e in euro 300,00 per il grado d’appello.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione Stelo Fabrizio sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate- Riscossione non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Preliminarmente, va evidenziato che, in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore ex lege dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione, è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra unanullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata (Sez.

U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021). Nel caso di specie, il ricorso per cassazione risulta notificato, oltre che all’Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede legale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

2. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 d.m.n. 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR liquidato cumulativamente, in maniera onnicomprensiva e al di sotto dei minimi tariffari le spese relati ve ai due gradi di merito del giudizio, senza adempiere all’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci operata. 2.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione. Va preliminarmente evidenziato che, non avendo il ricorrente dedotto di aver depositato in appello una notula delle spese (peraltro, comunque, non riprodotta), la CTR non era tenuta ad indicare le ragioni per le quali aveva operato una “eliminazione” o “riduzione” di voci.

In secondo luogo, per quanto sia vero in astratto che, in tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19482 del 23/07/2018), è altrettanto vero che, nel caso di specie, alla stregua di quanto verrà dedotto, la liquidazione del compenso in base ai minimi tariffari rappresenta il frutto di un mero calcolo matematico. 2.2.

Ciò debitamente premesso, la presente controversia va risolta alla luce dei seguenti principi: 1)in materia di spese di giustizia, la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase (Sez. 6 -2, Ordinanza n. 34575 del 16/11/2021); 2)in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è, invece, doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; conf.

Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, secondo cui l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella); invero, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (Sez. 1, Ordinanza n. 4782 del 24/02/2020); 3)ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018; conf.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35270 del 18/11/2021); Orbene, considerato che il valore della causa era pari ad euro 645,43 e che i valori medi di cui all’allegata tabella possono essere diminuiti fino al 50%, i valori minimi intangibili, per compensi,sarebbero stati pari, avuto riguardo al primo grado di giudizio dinanzi alla CTP, a complessivi euro 262,50 e, avuto riguardo al secondo grado di giudizio dinanzi alla CTR, a complessivi euro 270,00. Da ciò consegue che la CTR, mentre con riferimento al grado d’appello, ha riconosciuto un importo (euro 300,00) superiore al minimo previsto per compenso che, in assenza di impugnativa specifica, deve essere confermato, in relazione al primo grado, ha liquidato una somma (euro 200,00) inferiore al minimo secondo i menzionati parametri.

A ciò va aggiunto che è fondata la doglianza relativa alla liquidazione, tanto per il primo grado quanto per l’appello, delle spese in maniera onnicomprensiva, non essendosi, evidentemente, tenuto conto, da parte della CTR degli esborsi e del rimborso delle spese generali. Il ricorso vapertanto accolto nei termini di cui alla motivazione che precede.3. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata nei limiti esposti e la causa rimessa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Lazio, che su uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Lazio in differente composizione. Cos