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Ordinanza — n. 26913/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal regarding late signature delegation proof in VAT assessment proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26913/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that had annulled a VAT assessment. The taxpayer argued the tax authority improperly considered new evidence of a signature delegation in the second instance, while the authority contended such evidence was admissible under tax procedural rules. The court ruled the appeal inadmissible because the lower court correctly allowed the new document in the appellate phase and the taxpayer's arguments amounted to a review of the merits, which is prohibited at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 360 c. 1 n. 3, 4, 5 c.p.c.; Art. 58 c. 2 d.Lgs. 546/1992; The court of appeal may admit new documents proving procedural regularity in tax appeals, and appeals to the cassation court cannot serve as a vehicle for re-evaluating the merits of the case.

Parole chiave

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Italian tax procedure signature delegation proof new evidence in appeal error in proceeding review of merits prohibition VAT assessment annulment Cassazione ordinanza indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Art. 53 d.Lgs. n. 546 del 1992
Art. 59 d.Lgs. n. 546 del 1992
Art. 58 c. 2 d.Lgs. n. 546 del 1992
546 del 1992 nonché della falsa applicazione dell’art. 58 c.
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. quale error in iudicando o in subordine in relazione all’art.
Art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.
quale error in iudicando o in subordine in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. quale error in procedendo per avere la CTR erroneamente tenuto conto di un Cons.
Art. 112 c.p.c.
16652/2018); - il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt.
Art. 36 d.P.R. n. 600 del 1973
546 del 1992 in relazione all’art. 360 c.
Art. 56 d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 39 c. 1 lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973
546 del 1992 in relazione all’art. 39 c.
Art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R.
Art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.
546 del 1992 in relazione all’art. 360 c.
Art. 13 comma 1- quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16652/2018
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 31978/2020 proposto da CAFE’ BISTROT s.r.l. in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Ottorino Licci (PEC: ottorino.licci@milano.pecavvocati.it) e con domicilio eletto in Roma, presso l’avv. Stefano d’Acunti (PEC: stefanodacunti@ordineavvocatiroma.org) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Oggetto: delega di firma – prova – documenti prodotti in appello Cons. Est.

Roberto Succio Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; –intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 697/02/20 depositata in data 03/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole con la quale l’Ufficio rettificava l’iva dovuta per l’anno 2010 con metodo analitico-induttivo; - la CTP accoglieva il ricorso annullando l’atto impugnato; l’Ufficio appellava tal pronuncia e insisteva nell’eccezione di tardiva costituzione in giudizio del contribuente in primo grado; - con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile il ricorso originario della società; la contribuente ricorreva a questa Corte che con ordinanza del 13 settembre 2018 lo accoglieva cassando la pronuncia di appello; - riassunto il giudizio di fronte alla CTR, questa accoglieva l’appello dell’Amministrazione Finanziaria; - ricorre a questa Corte l a società con atto affidato a tre motivi di impugnazione; l’Agenzia delle Entrateè rimasta intimata;

Considerato che: -il primo motivo di impugnazione si duole della violazione dell’art.111 Cost. e degli artt. 53 e 59 del d. Lgs. n. 546 del 1992 nonché della falsa applicazione dell’art. 58 c. 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. quale error in iudicando o in subordine in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. quale error in procedendo per avere la CTR erroneamente tenuto conto di un Cons. Est. Roberto Succio documento nuovo comprovante la legittimità della c.d. “delega di firma” dell’atto impugnato; -il motivo è inammissibile; -invero la CTR ha accertato in fatto esser stata fornita la prova della regolarità della delega necessaria alla firma dell’avviso di accertamento da parte del direttore dell’Ufficio; legittima risulta la produzione della delega in parola in sede di impugnazione, vale a dire nel corso del giudizio di appello, sede nella quale è consentito produrre anche nuovi documenti (tra le molte, vedasi Cass. n. 16652/2018); - il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 36 e 56 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 39 c. 1 lett.

d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 per avere la CTR ignorato le critiche mosse all’accertamento nel ricorso di primo grado e riproposte dalla società contribuente appellata in secondo grado, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. quale error in procedendo; -il motivo è inammissibile, in quanto nel concreto suo articolarsi risulta censura di merito, non consentita in questa sede di Legittimità; -il terzo motivo si incentra sull’omesso esame nella sentenza impugnata circa il fatto consistente nell’essere l’anno oggetto dell’accertamento impugnato il primo completo di attività della società contribuente, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.; -anche tale motivo è inammissibile, in quanto tendente a una rivalutazione del meritus causae; in ogni caso il giudice dell’appello ha nel concreto valutato la sussistenza di ragionevoli percentuali di “sfrido” e dell’autoconsumo nell’esercizio dell’attività; -pertanto, il ricorso è rigettato;

Cons. Est. Roberto Succio -non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate; p.q.m. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm