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Ordinanza — n. 26904/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax authority appeal, dismissing taxpayer's defense on synthetic income assessment limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26904/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering a retrial. The taxpayer argued the assessment was invalid due to procedural time limits and insufficient evidence, but the court found the authority's use of the synthetic method legally sound. The court ruled that the burden of proof rested on the taxpayer to demonstrate the existence and amount of undisclosed income, which they failed to do.

Regesto Legislator

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Art. 43 comma 2 dPR 600/1973; Art. 38 dPR 600/1973: In synthetic income assessments, the tax authority is exempt from further proof regarding index factors, placing the burden on the taxpayer to demonstrate the non-existence or reduced amount of presumed income.

Parole chiave

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synthetic income assessment tax authority burden of proof tax declaration rectification procedural time limits tax capacity determination contenzioso tributario diritti del contribuente lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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Art. 43 comma 2 dPR n. 600/1973
Il primo motivo è fondato.In base all’art. 43 del dPR n.
Art. 38 dPR n. 600/1973
Sulla propostaavanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla propostaavanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 2728 c.c

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16912 del 10/08/2016
In applicazione di tale principio, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16912 del 10/08/2016 ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva accolto il ricorso del contribuente soltanto in ragione della meradiscordanza tra alcuni elementi posti a base dell'accertamento (conf.
Sez. 5, Sentenza n. 27811 del 31/10/2018
Sez. 5, Sentenza n. 27811 del 31/10/2018).
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29067 del 13/11/2018
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16035/2020proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Boffoli Domenico Claudio; -intimato – -avverso la sentenza n. 3395/2 /20 19 emessa dalla CTR Pugl ia il 11/12/2019e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Ritenuto infatto Avviso accertamento rettifica dichiarazione redditi – Dies a quo decorrenza prescrizione 1. Boffoli Domenico Claudio proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva proceduto, attraverso il cd. redditometro, a rettificare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2008.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale Puglia rigettava il gravame, evidenziando, da un lato, che l’avvenuta percezione di redditi per l’anno d’imposta 2008 non era stata accertata dall’Ufficio nei termini di legge (vale a dire, entro il 31.12.2013) e, dall’altro, che il contribuente aveva risposto puntualmente al questionario inviato dall’Ufficio, precisando di non avere altre fonti di reddito e giustificando adeguatamente la minima disponibilità economica accertata, e che i veicoli aventi oltre sette anni non erano più significativi ai fini del tenore di vita e della capacità di spesa, laddove il valore dell’autovettura di quattro anni doveva quantomeno essere abbattuto del 60%.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. Boffoli Domenico Claudio non ha svolto difese.

5. Sulla propostaavanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 43, comma 2, e 1, comma 4, dPR n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto l’Amministrazione finanziaria decaduta dal potere accertativo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, commi 4, 5 e 6, dPR n. 600/1973 vigente ratione temporis e dei collegati ministeriali del 1992 (art. 1 dm 10.9.1992 e dm 19.11.1992) e 2728 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR annullato l’accertamento sintetico pur in assenza di una concreta e valida prova contraria fornita dal contribuente.

3. Il primo motivo è fondato.In base all’art. 43 del dPR n. 600 del 1973, “1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. […]”. Orbene, premesso che nel caso di specie l’anno di imposta in discussione è il 2008, sicchè il contribuente avrebbe dovuto presentare la relativa dichiarazione dei redditi nel 2009, il termine ultimo (a pena di decadenza) per l’accertamento degli stessi era il 31 dicembre 2014 (trattandosi di omessa dichiarazione). Essendo incontestato e, comunque, risultante ex actis che l’avviso di accertamento nella presente sede impugnato è stato notificato in data 20 giugno 2014, non è revocabile in dubbio che l’Amministrazione finanziaria non sia incorsa in alcuna decadenza dal potere accertativo.

4. Il secondo motivo è anch’esso fondato. La CTR ha, infatti, operato una non corretta applicazione del principio, ormai consolidato in seno a questa Corte (fra le tante, si segnalano Sez. 5, Sentenza n. 16284 del 23/07/2007 e Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17487 del 01/09/2016, quest’ultima in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, in cui l’accertamento era stato basato sulla disponibilità di un alloggio e di un autoveicolo), secondo cui In tema di accertamento dei redditi, costituiscono -ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 29 sette mbre 1973, n. 600, nel testo applicabile nella fattispecie ratione temporis - "elementi indicativi di capacità contributiva", tra gli altri, specificamente la "disponibilità in Italia o all'estero" di "autoveicoli", nonché di "residenze principali o secondarie".

La disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce, quindi, una presunzione di "capacità contributiva" da qualificare "legale" ai sensi dell'art. 2728 c.c., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una "capacità contributiva". Pertanto, il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali "elementi" la capacità presuntiva "contributiva" che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma .

In particolare, in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

In applicazione di tale principio, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16912 del 10/08/2016 ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva accolto il ricorso del contribuente soltanto in ragione della meradiscordanza tra alcuni elementi posti a base dell'accertamento (conf. Sez. 5, Sentenza n. 27811 del 31/10/2018). In quest’ottica, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto, è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull'entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29067 del 13/11/2018).

Orbene, nel caso di specie, da un lato, il contribuente non risulta che abbia dimostrato il possesso di mezzi finanziari al fine di giustificare la capacità contributiva determinata sinteticamente dall’Ufficio (non potendosi ritenere a tal fine sufficiente la generica affermazione secondo cui il contribuente avrebbe “risposto puntualmente al questionario inviato dall’Ufficio […] precisando di non avere altre fonti di reddito e giustificando adeguatamente la minima disponibilità economica accertata”) e, dall’altro, la CTR si è limitata a valutare la vetustà e l’obsolescenza dei veicoli (sostenendo che, mentre quelli aventi oltre sette anni non erano più significativi ai fini del tenore di vita e della capacità di spesa, il valore dell’autovettura di quattro anni doveva quantomeno essere abbattuto del 60%), senza minimamente prendere in considerazione l’incidenza che aveva l’immobile detenuto dal Boffoli in locazione, nonostante lo stesso rappresentasse una componente importante dell’avviso di accertamento.

Senza tralasciare che erronea è altresì la valutazione espressa dalla CTR con riferimento all’esorbitanza con la quale sarebbe stato indicato il valore dell’autovettura KIA Carnival (euro 25.536,22, in luogo di euro 5.000,00), se solo si considera che la cifra riportata dall’Ufficio nell’avviso di accertamento non si riferiva all’evidenza al prezzo di acquisto dell’autovettura.

5. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Puglia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Puglia in diversa composi