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Ordinanza — n. 26869/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses Aeroflot's appeal, confirming jurisdiction based on passenger's internet purchase location under Montreal Convention.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26869/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Aeroflot's appeal against a lower court ruling that confirmed liability for flight delays. The plaintiffs argued for jurisdiction in Germany or Russia based on flight origins, while Aeroflot contended the Italian court lacked authority. The court rejected this, holding that because the tickets were purchased via the internet, jurisdiction correctly vested in Italy where the airline's organization for ticket distribution is located.

Regesto Legislator

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Art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale; la competenza a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale proposta da un passeggero nei confronti del vettore aereo va individuata nel luogo di residenza del passeggero quando il biglietto sia stato acquistato mediante la rete Internet.

Parole chiave

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Montreal Convention airline liability jurisdiction rules internet ticket purchase contractual breach passenger rights Cassation appeal competenza giurisdizionale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale
Art. 7 del regolamento Ce n. 2461/04
04-05-2022 -2- - che avverso la sentenza del Tribunale capitolino ricorre per cassazione la Aeroflot Russian Arlines, sulla base - come detto - di un unico motivo; - che esso denuncia violazione dell'art. 7 del regolamento Ce n.
Art. 7 del regolamento Ce n. 1215/2012
04-05-2022 -2- - che avverso la sentenza del Tribunale capitolino ricorre per cassazione la Aeroflot Russian Arlines, sulla base - come detto - di un unico motivo; - che esso denuncia violazione dell'art. 7 del regolamento Ce n.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
656952-01): - che su tali basi, dunque, il Tribunale di Roma ha affermato la giurisdizione del giudice italiano, donde la manifesta infondatezza del presente ricorso, che ne ha consentito la definizione a norma dell'art. 380-bis cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.
art. 380-bis cod. proc. civ
656952-01): - che su tali basi, dunque, il Tribunale di Roma ha affermato la giurisdizione del giudice italiano, donde la manifesta infondatezza del presente ricorso, che ne ha consentito la definizione a norma dell'art. 380-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-3, ord. 5 novembre 2020, n. 24632
Cass. Sez. Un., ord. 13 febbraio 2020, n. 3561
659913-04), ovvero il "luogo di residenza del passeggero, quando il biglietto sia stato acquistato" - come nel caso che qui occupa - "mediante la rete Internet" (Cass. Sez. Un., ord. 13 febbraio 2020, n. 3561, Rv.
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
228 - della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv.
CUGE, 9 luglio 2009, C-204/08
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25060-2021 proposto da: AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUNTO BAZZONI 3, presso lo studio dell'Avvocato Tatiana DELLA MARRA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro VITRANO FEDERICA, LABARBUTA MANUEL, CORDARO MAURIZIO CALOGERO; - intimati - avverso la sentenza n. 10364/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Stefano Giaime GUIZZI. Ritenuto in fatto - che la società Aeroflot Russian Arlines ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 10364/21, del 14 giugno 2021, del Tribunale di Roma, che - rigettandone il gravame esperito avverso la sentenza n. 37463/18, del 9 novembre 2018, del Giudice di pace di Roma - ha confermato la condanna della stessa a risarcire il danno cagionato a Federica Vitrano, Manuel Labarbuta e Maurizio Calogero Cordaro; - che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce che i predetti Vitrano, Labarbuta e Cordaro - lamentando un ritardo nei voli aerei SU2321 e SU1126, del 14 giugno 2017, da Monaco di Baviera a Sochi (con scalo a Mosca) - adivano il Giudice di pace di Roma per chiedere, a dire della ricorrente, la "compensazione ex art. 7 del regolamento Ce n. 2461/04"; - che eccepito, dall'allora convenuta, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, l'adito giudicante accoglieva la domanda risarcitoria, ravvisando la giurisdizione italiana sul presupposto che la compagnia aerea avesse una sede di rappresentanza in Italia; - che il giudice di appello rigettava il gravame della convenuta soccombente, la quale reiterava - senza successo - l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano;

Ric. 2021 n. 25060 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -2- - che avverso la sentenza del Tribunale capitolino ricorre per cassazione la Aeroflot Russian Arlines, sulla base - come detto - di un unico motivo; - che esso denuncia violazione dell'art. 7 del regolamento Ce n. 1215/2012, come interpretato dalla sentenza della CUGE del 9 luglio 2009, in C-204/08, in particolare reiterando l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, sul presupposto che il giudizio dovesse radicarsi o in Germania o nella Federazione Russa (essendo Monaco di Baviera e Sochi, rispettivamente, il luogo di partenza e di destinazione del volo aereo); - che sono rimasti intimati la Vitrano, il Labarbuta e il Cordaro; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 4 maggio 2022.

Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che quella proposta dai già attori era una "domanda di risarcimento danno" (e non di compensazione pecuniaria, come si legge nel ricorso), trovando, pertanto, applicazione - come ritenuto dalla sentenza impugnata - quanto già affermato da questa Corte, in relazione a tale tipologia di domanda; Ric. 2021 n. 25060 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -3- - che, difatti, "la competenza a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, proposta da un passeggero nei confronti del vettore aereo, va individuata in base ai criteri stabiliti dall'art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale che, a questo fine, detta quattro criteri alternativi, attribuendo la competenza, a scelta dell'attore, anche al giudice avente sede nel luogo dove il vettore possiede una «impresa che ha provveduto a stipulare il contratto», intendendosi per tale quello del luogo in cui il vettore possiede un'organizzazione propria o un soggetto a lui strettamente collegato contrattualmente, per il tramite dei quali distribuisca i biglietti aerei" (Cass.

Sez. 6-3, ord. 5 novembre 2020, n. 24632, Rv. 659913-04), ovvero il "luogo di residenza del passeggero, quando il biglietto sia stato acquistato" - come nel caso che qui occupa - "mediante la rete Internet" (Cass. Sez. Un., ord. 13 febbraio 2020, n. 3561, Rv. 656952-01): - che su tali basi, dunque, il Tribunale di Roma ha affermato la giurisdizione del giudice italiano, donde la manifesta infondatezza del presente ricorso, che ne ha consentito la definizione a norma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.; - che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio, essendo la Vitrano, il Labarbuta e il Cordaro rimasti solo intimati; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre Ric. 2021 n. 25060 sez.

M3 - ud. 04-05-2022 -4- 2012, n. 228 - della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza ca