Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought factual re-evaluation rather than legal error correction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it attempted to re-evaluate factual findings made by the lower tribunal. The agency argued that a specific professional qualification should not have been transferred between two related agricultural companies, while the lower court had found the company met all statutory requirements for agricultural status. The court rejected this request, ruling that the appeal improperly sought to substitute the lower court's factual assessment with a new evaluation of historical facts, which is outside the scope of a cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 1, comma 3, D.Lgs 99/2004: A cassation appeal is inadmissible if it attempts to re-evaluate the facts or substitute the lower court's factual findings with a new assessment, thereby transforming the review of legality into a third instance of fact-finding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25884-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro TENUTA SAN PIETRO IN TASSAROLO AZIENDA AGRICOLA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRONTO 32, presso lo studio dell'avvocato GIULIO MUNDULA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO BRANZOLI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1251/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 16/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE.Ric. 2019 n. 25884 sez. MT ud. 25-05-2022 -2- r.g. 25884/2019 Agenzia delle entrate c/ Tenuta San Pietro in Tessarolo azielda agricola srl Rkenuto che: L'Acenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CM del Piemonte, che su impugnazione da parte di Tenuta San Pietro in Tessarolo azienda agricola srl, di quattro avvisi di liquidazione emessi ai fini dell'imposta di registro per l'anno 2015, ha accolto l'appello della contribuente. La C:TP aveva rigettato i ricorsi della Tenuta di San Pietro in Tassarolo AZiE nda agricola srl, ritenendo l'operato dell'Ufficio esente da censure, aveldo agito gli accertatori nel rispetto del dettato normativo, in quanto Giuseppina Scaccuto, in possesso della qualifica di IAP per altra società, Le terre di San Pietro srl, non poteva utilizzare tale qualifica ancile in relazione agli atti di compravendita stipulati per Tenuta an REA -o srl, con conseguente corretto recupero delle agevolazioni ex art. 2 cumnna 4 bis I. 194/2009.
La CTR ha ritenuto meritevole di accoglimento l'appello della Tenuta di San Pietro in Tassarolo Azienda agricola srl, riscontrando la presenza di tutti i requisiti previsti per le società agricole, ex art. 1 D.Lgs 99/2004, in vigore nell'anno di riferimento. La c:ontribuente si costituisce con controricorso. Ccr siderato che:
1. Con l'unico motivo del ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione del art.1, comma 3 bis del D.Lgs 99/2004, in relazione all'art.360, CU T ma 1, n.3, per avere la CTR ritenuto che la spendita della qualifica 1A3 fosse legittima rispetto alla "Tenuta San Pietro in Tassarolo - az Einda s.r.l.", mentre fosse illegittima rispetto alle "Terre di San Piet-o", società che "indebitamente ha beneficiato della riduzione di inngsta". Ciò in quanto la qualifica di imprenditore agricolo in capo alla so:età discende solo dalla presenza delle condizioni previste dalla I cc e. II motivo è inammissibile. :1.3 Va premesso che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.n.8758/2017); pertanto non è consentito dedurre sotto l'aDoarente violazione di legge una richiesta di rivalutazione analitica tanto del contenuto dei fatti storici quanto delle valutazioni di quei fatti esDresse dal giudice di merito al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006). :1.4, Nella fattispecie l'Agenzia delle Entrate chiede in realtà di accertare il momento in cui è avvenuto l'apporto della qualifica IAP da pale della signora Scaccuto al fine di riformare la sentenza della CTR, lac:c ove la CTR ha statuito in maniera conforme ai principi di diritto, riscontrando la presenza di tutti i requisiti previsti per le società agricole, ex art. 1 D.Lgs 99/2004, in vigore nell'anno di riferimento.
CR) in quanto la società agricola Tenuta srl aveva ad oggetto es:lusivamente l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 c.c. con l'esposizione nella propria denominazione sociale della indicazione di 'società agricola" (ex art. 2 comma 1); la qualifica di "imprenditore ag-icolo professionale" ex art.1, comma 3; un amministratore con qua ifica IAP nella persona di Giuseppina Scaccuto, in possesso di iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, e.qu parata al coltivatore diretto ai fini delle agevolazioni in materia di impDste indirette e creditizie, ex art. 1, comma 4.
La spendita della qua ifica di IAP della Scaccuto in favore della società Tenuta srl prima E? della società Le terre srl poi, è stata ritenuta illegittima dalla CTR, potendosi beneficiare dell'agevolazione in relazione ad una sola so :ietà. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Itando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito de: contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dan'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 5.(300,00 oltre spese generali nella misur