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Ordinanza Interlocutoria — n. 26783/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on procedural grounds, ordering joint retrial of tax society and partner cases.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26783/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision to annul the partner's income assessment. The authority argued that a prior annulment of the society's income assessment did not automatically invalidate the partner's personal assessment if the original society assessment was annulled for formal rather than substantive reasons. The court rejected this distinction, ruling that the procedural defect in the society's assessment necessitated a joint retrial of all related proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2909 c.c.; Art. 5 T.U.I.R.: When a tax assessment against a partnership company is annulled for formal defects, the corresponding assessment against partners must be retried jointly to ensure procedural consistency.

Parole chiave

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tax appeal dismissal partnership income assessment procedural defect annulment joint retrial order tax partner liability assoggettamento del contribuente quota sociale contributo personale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 2909 c.c.
Art. 5 T.U.I.R. (D.P.R. n. 917 del 1986)
e dell'art. 5 del T.U.I.R.
artt. 2909 cod. civ
civ., l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18126-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CARUSO CALOGERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO, 38 presso lo studio dell'avvocato MONCADA LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato LO GIUDICE SALVATORE; • - controricorrente - avverso la sentenza n. 3020/14/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 09/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che: Caruso Calogero, nella sua qualità di erede di Caruso Antonio, legale rappresentante e socio della "Nuova FC Costruzioni s.n.c. di Caruso Antonio e Ferrante Andrea" ricorreva avverso un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate aveva determinato, per l'anno 2006, maggiori componenti positivi di reddito pari ad euro 192.668,00 da imputare alla società e rettificato il reddito di partecipazione di ciascuno dei soci da euro 35.457,00 ad euro 131.801,00; la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, con sentenza n. 36/01/2013 depositata il 14 gennaio 2013 accoglieva il ricorso della parte contribuente rilevando che il reddito di partecipazione accertato conseguiva al maggior reddito della predetta società contestato con un avviso di accertamento annullato dalla sentenza n. 538/01/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento depositata il 10 novembre 2011: quest'ultima sentenza è stata successivamente impugnata ma la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 4207/2017, depositata il 25 ottobre 2017, ha dichiarato inammissibile l'appello e a seguito della mancata impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale è passato in giudicato l'annullamento dell'accertamento effettuato nei confronti della società di persone; la Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 3020/14/2020 depositata il 9 giugno 2020, respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che il valido Ric. 2021 n. 18126 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -2- accertamento del maggior reddito conseguito dalla società di persone costituisce effettivamente un presupposto imprescindibile della presunzione di distribuzione di tale maggior reddito ai soci, di cui l'accertamento notificato ai soci a titolo personale non indichi alcun ulteriore fondamento e poiché, nel caso di specie, l'accertamento effettuato nei confronti della società è stato definitivamente annullato, ne deriva che pure l'accertamento relativo al maggior reddito di partecipazione percepito dal socio deve essere annullato.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un motivo di ricorso mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso e in prossimità dell'udienza deposita memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e dell'art. 5 del T.U.I.R. (d.P.R. n. 917 del 1986) in quanto dall'annullamento con sentenza passata in giudicato dell'avviso di accertamento nei confronti della società non discende automaticamente la caducazione di quello nei confronti dei soci tutte le volte in cui l'avviso di accertamento nei confronti della società non venga annullato per ragioni afferenti il merito della ripresa tributaria ma per ragioni formali.

Ritenuta l'opportunità di rinviare a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta - oltre che con i procedimenti contraddistinti da numero di R.G. n. 18103 del 2021, R.G. n. 18107 del 2021 e R.G. n. 18109 del 2021, discussi alla presente udienza e aventi ad oggetto la stessa controversia - anche con il Ric. 2021 n. 18126 sez. MT - ud. 06-07-2022 -3- /0( procedimento numero di R.G. 18120 del 2021 che ha parimenti ad oggetto la stessa controversia ma non è stato fissato alla presente udienza.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il procedimento n. 18120/2021 R.G. Così deci