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Ordinanza Interlocutoria — n. 26782/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, remanding case to verify inheritance renunciation status.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26782/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the tax agency's interlocutory appeal against a regional tax commission decision. The agency argued that a society's income increase annulment did not automatically invalidate the partner's personal income assessment, while the partner claimed inaccessibility due to a lack of formalized inheritance renunciation. The court ruled that the annulment of the society's assessment was based on formal grounds rather than merit, necessitating a joint review of the partner's specific inheritance status to determine tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2909 c.c.; Art. 5 T.U.I.R.: The annulment of a tax assessment against a partnership company does not automatically invalidate the corresponding assessment against partners if the annulment stems from formal defects rather than substantive merit, requiring a separate examination of the partner's specific legal status, such as inheritance renunciation.

Parole chiave

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tax assessment annulment partnership company liability inheritance renunciation substantive vs formal grounds joint procedural review tax liability determination Cassation remand petizione d'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 2909 c.c.
Art. 5 T.U.I.R. (D.P.R. n. 917 del 1986)
e dell'art. 5 del T.U.I.R.
art. 96 cod. proc. civ
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un motivo di ricorso mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso e in prossimità dell'udienza deposita memorie rinunciando alla richiesta di condanna dell'Ufficio per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ.
artt. 2909 cod. civ
civ., l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, n. 39/04/11
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 4207/2017
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, n. 34/01/2013
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18109-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CARUSO VINCENZA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO, 38 presso lo studio dell'avvocato MONCADA GIANLUCA, rappresentato e difeso dall'avvocato LO GIUDICE SALVATORE; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 3018/14/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 09/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che: Caruso Vincenza, nella sua qualità di erede di Caruso Antonio, legale rappresentante e socio della "Nuova FC Costruzioni s.n.c. di Caruso Antonio e Ferrante Andrea" ricorreva avverso un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate aveva determinato, per l'anno 2006, maggiori componenti positivi di reddito pari ad euro 192.668,00 da imputare alla società e rettificato il reddito di partecipazione di ciascuno dei soci da euro 35.457,00 ad euro 131.801,00; la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, con sentenza n. 34/01/2013 depositata il 14 gennaio 2013 accoglieva il ricorso della parte contribuente rilevando che il reddito di partecipazione accertato conseguiva al maggior reddito della predetta società contestato con un avviso di accertamento annullato dalla sentenza n. 538/01/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento depositata il 10 novembre 2011: quest'ultima sentenza è stata successivamente impugnata ma la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 4207/2017, depositata il 25 ottobre 2017, ha dichiarato inammissibile l'appello e a seguito della mancata impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale è passato in giudicato l'annullamento dell'accertamento effettuato nei confronti della società di persone; la Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 3018/14/2020 depositata il 9 giugno 2020, respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che il valido accertamento del maggior reddito conseguito dalla i:;ocietà di persone costituisce effettivamente un presupposto imprescindibile della presunzione Ric. 2021 n. 18109 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -2- di distribuzione di tale maggior reddito ai soci, di cui l'accertamento notificato ai soci a titolo personale non indichi alcun ulteriore fondamento e poiché, nel caso di specie, l'accertamento effettuato nei confronti della società è stato definitivamente annullato, ne deriva che pure l'accertamento relativo al maggior reddito di partecipazione percepito dal socio deve essere annullato. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un motivo di ricorso mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso e in prossimità dell'udienza deposita memorie rinunciando alla richiesta di condanna dell'Ufficio per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ. e insistendo perché sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso per avere rinunciato all'eredità del padre Caruso Antonio come testimoniato dall'allegata sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 39/04/11 depositata il 14 gennaio 2011 e quindi per non poter essere considerata soggetto passivo dell'imposta dovuta.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e dell'art. 5 del T.U.I.R. (d.P.R. n. 917 del 1986) in quanto dall'annullamento con sentenza passata in giudicato dell'avviso di accertamento nei confronti della società non discende automaticamente la caducazione di quello nei confronti dei soci tutte le volte in cui l'avviso di accertamento nei confronti della società non venga annullato per ragioni afferenti il merito della ripresa tributaria ma per ragioni formali.

Ric. 2021 n. 18109 sez. MT - ud. 06-07-2022 -3- Vista l'allegata sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 39/04/11 depositata il 14 gennaio 2011 - nella quale si afferma che la ricorrente prova di avere rinunciato all'eredità del proprio padre nei confronti del quale è stata avanzata dall'Amministrazione finanziaria l'originaria pretesa tributaria - priva però dell'attestazione del passaggio in giudicato della stessa; ritenuta l'opportunità di rinviare a nuovo ruolo sia per consentire la trattazione congiunta - oltre che con i procedimenti contraddistinti da numero di R.G. n. 18103 del :2021, R.G. n. 18107 del 2021 e R.G. n. 18126 del 2021, discussi alla presente udienza e aventi ad oggetto la stessa controversia - anche con il procedimento numero di R.G. 18120 del 2021 che ha parimenti ad oggetto la stessa controversia ma non è stato fissato alla presente udienza sia perché le parti possano depositare documentazione idonea attestante la rinuncia all'eredità da parte della controricorrente;

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il procedimento n. 18120/2021 R.G., invitando le parti a depositare documentazione idonea attestante la rinuncia all'eredità da parte della controricorren