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Ordinanza Interlocutoria — n. 26779/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares nullity of service due to missing bankruptcy administrator notification and remands case.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26779/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the notification of the cassation appeal null and void because the bankruptcy administrator was not properly notified. The tax agency appealed a regional court decision denying VAT penalties based on force majeure, while the bankrupt cooperative's defense counsel had died before the appeal stage. The court ruled that under civil procedure law, the bankruptcy entity must be notified in person of its administrators, necessitating a remand for correct service.

Regesto Legislator

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Art. 291 cod. proc. civ.; Art. 380-bis cod. proc. civ.: When a party in bankruptcy is not notified in person of its administrators, the notification is null and the case must be remanded for proper service.

Parole chiave

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bankruptcy administrator notification nullity of service force majeure defense VAT penalty appeal remand for new service omissione del contribuente sottrazione dell'iva dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 291 cod. proc. civ.
La Corte, letto l'art. 291 cod. proc. civ., dichiara la nullità della notifica del ricorso nei confronti del FALLIMENTO COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA SOC.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art.
art. 380-bis cod. proc. civ
che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art.
art. 291 cod. proc. civ
La Corte, letto l'art. 291 cod. proc. civ., dichiara la nullità della notifica del ricorso nei confronti del FALLIMENTO COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA SOC.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 16836-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro FALLIMENTO COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA SOC. COOP., in persona dei Curatori p.t.; - intimato - avverso la sentenza n. 503/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 15/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA C:HIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA SOC. COOP. una cartella di pagamento per riprese I.V.A. relative all'anno 2008; che la contribuente impugnò detta cartella innanzi alla C.T.P. di Cagliari che, con sentenza n. 405/2013, accolse parzialmente il ricorso, riconoscendo la non debenza delle sanzioni, a cagione della sussistenza dell'esimente della forza maggiore; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Sardegna, la quale, con sentenza n. 503/2020, depositata il 15.12.2020, rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come nella specie ricorressero tanto l'elemento oggettivo, quanto quello soggettivo per riconoscere la sussistenza della scriminante della forza maggiore ex art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 e, conseguentemente la non debenza delle sanzioni; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. ci'.;

è rimasto mntimato il FALLIMENTO COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA SOC. COOP. che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 5 e 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 nonché 8 e 10 della I. n. 212 del 2000, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto giustificato l'omesso versamento dell'I.V.A. in conseguenza di una situazione di illiquidità determinata da Ric. 2021 n. 16836 sez.

Sesto civile - T - ud. 22-06-2022 -2- accadimenti non imprevedibili ma, al contrario, del tutto fisiologici; Considerato, tuttavia, che in via del tutto preliminare appare opportuno disporre la rinotifica del ricorso nei confronti del FALLIMENTO COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA SOC. COOP., in persona dei Curatori p.t., considerati gli intervenuti (a) fallimento e (b) decesso del difensore costituito per la società in bonis nelle more dello svolgimento del giudizio di appello, non dichiarati né rilevati nel precedente grado di lite;

P.Q.M.

La Corte, letto l'art. 291 cod. proc. civ., dichiara la nullità della notifica del ricorso nei confronti del FALLIMENTO COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA SOC. COOP., in persona dei Curatori p.t. e rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alla parte ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinotifica del ricorso al FALLIMENTO COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA SOC. COOP., in persona dei Curatori p.t. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sez