Italian Court dismisses appeal for material error correction due to lack of notification to opposing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appellant's request for material error correction inadmissible because it was improperly filed as a formal appeal rather than an administrative correction. The appellant argued the lower court cited a non-existent judge, but the Court ruled that such requests require specific procedural handling and mandatory notification to all parties. Consequently, the lack of notification to the opposing party rendered the request procedurally invalid under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: A request for correction of material errors filed by a party must be notified to the opposing parties to qualify as a formal appeal; otherwise, it is inadmissible as it bypasses the specific procedure for ex officio corrections.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE nel procedimento n. 894-2022, vertente tra: VALPETROLI SRL 04720390659, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato a ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO FORLANO, -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, PREFETTURA DI SALERNO 80025150659; -intimate - avente ad oggetto l’ordinanza 40561/21 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 17/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCO ROSSETTI. Rilevato che: la società Valpetroli s.r.l. ha depositato un atto intitolato “istanza per correzione di sentenza”, segnalando la presenza d’un errore materiale presente nell’ordinanza di questa Corte 17 dicembre 2021 n. 40561; ha rappresentato che la suddetta ordinanza, a p. 6, contiene un dispositivo nel quale si dichiara la competenza del “Giudice di pace di Battipaglia”, ufficio giudiziario in realtà inesistente; Ritenuto che: la suddetta “istanza”, alla luce del suo tenore letterale, è stata iscritta a ruolo dalla Cancelleria, e va qualificata da questo Collegio, come “ricorso”, con la conseguenza che essa si sarebbe dovuta notificare alle altre parti ai sensi dell’art. 391 bisc.p.c., che richiama espressamente gli artt. 365 e ss. c.p.c.; un diverso procedimento è previsto per la correzione di errori materiali disposta d’ufficio; di conseguenza,il suddetto ricorso (così qualificato l’atto iscritto a ruolo dalla società Valpetroli) va dichiarato inammissibile per il difetto di notifica alle controparti (così già Sez. 1, Sentenza n. 17565 del 31.5.2022;
Sez. 6 -3, Ordinanza n. 17453 del 23.7.2010); non vi è luogo a provvedere per le spese del presente procedimento, P.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso - così qualificato - per correzione di errore materiale proposto dalla Valpetroli s.r.l.. Co