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Ordinanza — n. 26663/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against expropriation compensation claim dismissed for missing 30-day deadline due to provisional offer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26663/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the first ground of appeal, quashing the lower court's dismissal of the expropriation compensation claim. The appellant argued that the 30-day opposition deadline only applies to definitive compensation estimates, whereas the current case involved a provisional offer triggering the standard ten-year prescription period. The court agreed, ruling that the lower court erred by failing to distinguish between provisional and definitive offers when applying the strict time limit.

Regesto Legislator

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Art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011; Art. 54, d.P.R. n. 327/2011: The thirty-day opposition deadline for expropriation compensation applies exclusively to definitive estimates; if only a provisional offer is made, the ordinary ten-year prescription period begins from the expropriation decree.

Parole chiave

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expropriation compensation provisional offer definitive estimate statutory limitation period opposition deadline prescription period public utility eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011
150 del 2011, art. 29, comma 3, opera esclusivamente nell'ipotesi in cui l'indennità sia stata Ric.
Art. 54, d.P.R. n. 327/2011
327, art. 54, nonchè in quello attuale, disciplinato dal D.Lgs.
Art. 158 cod.proc.civ.
Art. 15 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44
Il secondo motivo è infondato perché la sentenza redatta in formato elettronico, recante la firma digitale del giudice a norma dell'art. 15 del d.m.
d.lgs. n. 82 del 2005
44, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, attesa l'applicabilità al processo civile, e ai documenti informatici adottati nel suo ambito, del d.lgs. n. 82 del 2005 (cd.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5340/2021
Cass. n. 16298/2020
Cass. n. 28520/2019
n.16298/2020; Cass. n. 28520/2019; Cass., n.
Cass. n. 23311/2018
Cass. n. 3074/2018
Cass. n. 5517/2017
n.3074/2018; Cass. n. 5517/2017).
Cass. n. 11306/2021
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9637-2021 proposto da: BACCHETTI EZIO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA 51-B, presso lo studio dell'avvocato FERRUCCIO ZANNINI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro ANAS SPA; -intimata - avverso la sentenza n. 427/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 19/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI. Ric. 2021 n. 09637 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -2- RILEVATO CHE:

Ezio Maria Bacchetti, già proprietaria di un fondo sito in Civitella del Tronto e riportato in Catasto al foglio 36, p.lle 564, 567, 570, 573, 576, 579, 581, 584, 586, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello dell’Aquila ha dichiarato inammissibile, in quanto proposta dopo la scadenza del termine di cui all’art.29, comma 3, del d.lgs. n.150/2011, la domanda di determinazione dell'indennità dovuta dal Comune per l'espropriazione dell'immobile, disposta con decreto del 14 maggio 2015 notificato il 16 novembre 2015.

L’ANAS è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE: 1.1. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 27, 28, 50 e 54 del d.P.R. n.327/201 e dell’art.29, comma 3, del d.lgs. n.150/2011 e sostiene che il termine decadenziale di trenta giorni per l’opposizione alla stima è applicabile solo in relazione alla stima definitiva dell’indennità di esproprio e di occupazione, mentre ove la stima definitiva non sia occorsa –come nel caso di specie - il t ermine per proporre l’azione giudiziale corrisponde al termine decennale di prescrizione, a decorrere dalla emissione del decreto di esproprio. 1.2.

Il primo motivo è fondato. 1.3. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine di decadenza di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione alla stima, nel sistema introdotto dal D.P.R. 8 giugno 2011, n. 327, art. 54, nonchè in quello attuale, disciplinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3, opera esclusivamente nell'ipotesi in cui l'indennità sia stata Ric. 2021 n. 09637 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -3- determinata in via definitiva, mentre nel caso in cui sia stata formulata soltanto l'offerta di un'indennità provvisoria, l'azione di determinazione giudiziale dell'indennità resta assoggettata all'ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente dall'emanazione del decreto di esproprio (Cass. n. 5340/2021;

Cass. n.16298/2020; Cass. n. 28520/2019; Cass., n. 23311/2018; Cass. n.3074/2018; Cass. n. 5517/2017). 1.4. Il carattere provvisorio o definitivo dell'indennità di espropriazione non dipende dalla qualifica attribuitale nel decreto di esproprio, ma dalla funzione assegnata alla relativa stima dal legislatore, che nel primo caso si esaurisce con la formulazione dell'offerta in misura congrua all'espropriando, al fine di addivenire alla cessione volontaria dell'immobile, che ne sostituisce comunque l'ammontare, mentre nel prosieguo, qualora l'indennità offerta non venga accettata dal proprietario, presuppone il procedimento di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 21, attivato ad iniziativa dell'autorità espropriante, che conduce alla determinazione dell'indennità definitiva, destinata a divenire incontestabile ove non tempestivamente impugnata dinanzi alia corte d'appello (cfr. in riferimento al procedimento disciplinato dalla legge n.865/1971, Cass. n. 28520/2019;

Cass.n. 2193/2016; Cass. n.21886/2011). 1.5. A fondamento della dichiarazione d'inammissibilità della domanda giudiziale delle indennità, la sentenza impugnata ha affermato «Ai fini della tempestività ed ammissibilità della domanda prevede che l’opposizione alla stima va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima definitiva, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio, il che in concreto non è avvenuto» (fol. 3 della sent. imp.).

Ric. 2021 n. 09637 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -4- E’ evidente che la decisione impugnata, lungi dal prendere in esame- come la norma richiede ed i precedenti di legittimità richiamati hanno chiarito - il carattere “definitivo” o meno dell’indennità riportata all’interno del decreto di espropriazione notificato, per valutare la tempestività o meno dell’opposizione, si è focalizzata – errando - solo sul dato dell’avvenuta noti fica del decreto di esproprio, senza considerare affatto se detto decreto contenesse o meno la liquidazione della indennità definitiva, circostanza contestata dal ricorrente.

Invero, solo il carattere “ definitivo ” dell'indennità indicata nel decreto di espropriazione notificato avrebbe potuto conseguentemente comportare la decorrenza del termine decadenziale di trenta giorni per l'opposizione alla stima, ma ciò non è stato preso in considerazione dalla Corte territoriale nell’applicare la disciplina in esame. 2.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio di costituzione del giudice in relazione all’art.158 cod.proc.civ., secondo il quale la decisione può essere presa solo dai magistrati dinanzi ai quali si è svolta la discussione; rappresenta, all’uopo, che, come estensore del Collegio, figura il dott.

Alberto Iachini Bellisarii, mentre in calce alla sentenza il Consigliere estensore risulta il dott. Francesco S. Filocamo, non indicato come componente del Collegio giudicante. 2.2. Il secondo motivo è infondato perché la sentenza redatta in formato elettronico, recante la firma digitale del giudice a norma dell'art. 15 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, attesa l'applicabilità al processo civile, e ai documenti informatici adottati nel suo ambito, del d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. Codice dell'amministrazione digitale), sicché, in applicazione dell'art. 23 Ric. 2021 n. 09637 sez.

M1 -ud. 15-06-2022 -5- d.lgs. cit., deve ritenersi provata fino a querela di falso la sottoscrizione da parte del giudice della sentenza redatta in formato elettronico, quando su ogni pagina della copia estratta su supporto analogico vi siano i segni grafici (coccarda e stringa) che attestano la presenza della firma digitale –come nel caso di specie per la firma del consigliere relatore Alberto Iachini Bellisarii - (Cass. n. 11306/2021), risultando addebitabile a mero errore materiale l’indicazione in calce del nominativo del dott. Filocamo.

3. In conclusione, infondato il secondo motivo del ricorso, va accolto il primo; la sentenza impugnata va cassata, con il rinvio della causa alla Corte d'appello dell’Aquila, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, infondato il secondo motivo; cassa la se