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Ordinanza — n. 26660/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on inadmissibility grounds but allows first ground for lack of reasoning, quashing the order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26660/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the defendants' oral participation but accepted the claim that the lower court's order lacked necessary reasoning. The appellant argued the expulsion order was invalid due to missing signatures and procedural defects, while the administration contested these formalities. The court ruled that a binding decision must explicitly state the factual and legal grounds, finding the lower court's order insufficient and quashing it for remand.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 134, n. 1 c.p.c.: A binding administrative order affecting subjective rights must explicitly state the factual and legal grounds; absence of such reasoning constitutes a ground for nullity.

Parole chiave

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lack of reasoning expulsion order administrative nullity binding decision procedural defect divieto di espulsione dei cittadini domanda d'asilo di cittadino albanese espulsione prefettizia

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
24835); checon il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la viola- zione dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 134, n. 1 c.p.c.
Art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Art. 18 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Art. 23 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
445 e dell'art. 23 deld.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. I, 25/10/2018, n. 27124
Cass., Sez. I, 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422
27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez.
Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835
24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835); checon il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la viola- zione dell'art.
Cass., Sez. I, 24/11/2017, n. 28158
Cass., Sez. I, 24/11/2017, n. 28158; 4/08/2010, n.
Cass., Sez. I, 4/08/2010, n. 18108
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26528/2021 R.G. proposto da SKERDI AVDULAJ, rappresentatoe difes o, per procura speciale in calce al ricorso,dall'Avv. Dario Andreoli (p.e.c. ) , con domicilio eletto in Roma, viale G. Mazzini, n.88; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., PREFETTURA – UF- FICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA e QUESTURA DI ROMA, rap- presentati e difesidall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –intimati – avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Roma depositat a il 21 settembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 luglio 2022 dal Consigliere Guido Mercolino.

Rilevato che Avdulaj Skerdi, cittadino dell'Albania , ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso l'ordinanza del 21 settembre 2021, con cui il Giudice di pace di Roma ha rigettato l'opposizione da lui proposta avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti il 21 marzo 2021 dal Prefetto di Roma; che il Ministero dell'interno, la Prefettura e la Questura di Romahanno resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipa- zione alla discussione orale. Considerato che è inammissibile la costituzione in giudizio degl'intimati, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla par- tecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in ca- mera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fasedecisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di me- morie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr.

Cass., Sez. I, 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835); checon il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la viola- zione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., rilevando che l'ordi- nanza impugnata risulta assolutamente priva di motivazione, non recando alcun cenno alle argomentazioni svolte da esso ricorrente ed alle controde- duzioni dell'Amministrazione, né alle ragioni poste a fondamento della deci- sione, ma limitandosi ad affermare la legittimità del decreto impugnato e l'as- senza di motivi ostativiall'espulsione; che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sostenendo di aver dedotto, a sostegno dell'opposizione, l'illegittimità del decreto di espulsione, in quanto non re- cante la firma del Prefetto, ma quella di un funzionario delegato, del quale non era possibile individuare né il nome né la delega;che con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 23 deld.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, rilevando che la conformità all'originale della copia notificata del decreto di espulsione risultava attestata da un funzionario della Questura, anziché della Prefettura, sebbene si trattasse di una copia cartacea non recante alcun rife- rimento ad un originale redatto in formato elettronico; che il primo motivo è fondato; cheanche nell'ipotesi in cui, come nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, la decisione rivesta la forma dell'ordinanza, da motivarsi suc- cintamente ai sensi dell'art. 134, primo comma, cod. proc. civ., il carattere decisorio del provvedimento, destinato ad incidere su diritti soggettivi ed ido- neo ad acquistare efficacia di giudicato, comporta che la relativa motivazione non può prescindere da una sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle statuizioni adottate, la cui assenza costituisce motivo di nullità del provvedimento, allorquando si traduca nell'impossibilità d'individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisioneed il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla stessa (cfr.

Cass., Sez. I, 24/11/2017, n. 28158; 4/08/2010, n. 18108); che la predetta esposizione risulta del tutto assente nell'ordinanza impu- gnata, la quale si limita ad affermare testualmente «la legittimità del decreto opposto», precisando che «non risultano motivi ostativi all'espulsione dello straniero», senza fare alcun cenno ai vizi formali e sostanziali dedotti dal ri- corrente con l'atto di opposizione, neppure per escluderne la sussistenza; che l'ordinanza impugnata va pertanto cassata, restando assorbiti il se- condo ed il terzo motivo d'impugnazione, con cui il ricorrente ha dedotto vizi di legittimità del decreto di espulsione; che la causa va conseguentemente rinviata al Giudice di pace di Roma, che provvederà, in persona di un diverso magistrato, anche al rego lamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primomotivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa l'ordinanza impugnata, e rinvia al Giudice di pace di Roma, in persona di un diverso magistrato, cui demanda di