Italian Court remands case to public employment section regarding damages for delayed job entry and proof of unemployment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal, ordering a remand to the public employment section for a public hearing. The plaintiffs sought damages for a six-year delay in their job entry despite a prior court ruling, while the public authorities argued the previous lawsuit did not establish the necessary proof of unemployment required for compensation. The court found the legal issues regarding evidentiary burdens and damage conditions significant enough to require further examination by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; The Court of Cassation may remand a case to the public employment section for a public hearing when the legal issues regarding the conditions and evidentiary burdens for claiming damages for delayed public sector employment entry require further clarification.
Parole chiave
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ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20526/2021 proposto da: DELLA MORTE DOMENICA – DE FAZIO MARIA, rappresentati e difesi dall’Avv. CARMINE MEDICI e domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della sezione lavoro della Corte di Cassazione; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici sono elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3691/2020 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, depositata il 15.1.2021, NRG 2262/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/5/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE 1. Domenica della Morte e Maria de Fazio hanno agito nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’economia e delle finanze per il risarcimento del danno da tardiva ammissione in servizio, facendo presente che, con sentenza definitiva, era stato accertato il loro diritto all’assunzione per effetto dello scorrimento di una preesistente graduatoria e che, ciononostante, l’assunzione era seguita dopo sei anni dalla pronuncia giudiziale;
2. la Corte d’Appello di Napoli, in ordine logico, riteneva che la notifica del ricorso per l’accertamento del diritto all’assunzione, di cui al pregresso giudizio, non potesse essere inteso come costituzione in mora utile a determinare il ritardo colpevole nell’inadempimento e poi, richiamando l’ultimo orientamento della S.C. in materia, ha rilevato che nel ricorso non era stato allegato lo stato di disoccupazione o di occupazione a peggiori condizioni che starebbe alla base del diritto al risarcimento;
3. le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso delle parti pubbliche;
5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO CHE 1. il collegio ritiene che la decisione e le questioni ad essa sottese rivestano rilievo nomofilattico, quanto meno sotto il profilo della definizione delle condizioni e degli oneri probatori cui può riconnettersi il diritto al risarcimento del danno da tardiva assunzione;
P.Q.M.
La Corte dispone rimettersi alla pubblica udienza della quarta sezione, area pubblico impiego. Così