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Ordinanza — n. 26656/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation order to include attorney's fee deduction for self-represented lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26656/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request for material correction to a previous order regarding attorney fees. The petitioner, Jeddi Sami, had requested that his self-represented lawyer, Alessandro Ferrara, be awarded a fee deduction, but the original order omitted this provision. The court ruled that the omission was a material error and ordered the correction to include the deduction for the lawyer.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: A material error in a Cassation order omitting a request for attorney fee deduction for a self-represented party must be corrected to ensure the lawyer obtains the enforceable title they are entitled to.

Parole chiave

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material correction request self-represented lawyer attorney fee deduction enforceable title Cassation order amendment rettificazione della decisione impugnazione di decisioni amministrative ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Art. 366 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 41931/2021
Cass. n. 12184/2020
Cass. n. 12184/2020; Cass.n.
Cass. n. 14/2016
Cass. n. 21213/2013
14/2016; Cass. n. 21213/2013).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 7351-2022 proposto da: JEDDI SAMI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FERRARA (p.e.c. ; fax 06.69409699), che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso nel giudizio di cassaz ione RG 9404/2020; -ricorrente - contro MINISTERO INTERNO, -intimato - avverso l'ordinanza n. 5087/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/02/2022; Ric. 2022 n. 07351 sez.

M1 -ud. 08-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI. RITENUTO CHE: Con ordinanza n.5087/2022 del 16/02/2022 questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in epigrafe indicata, condannando il Ministero alla rifusione delle spese di giudizio in favore di Jeddi Sami, rappresentato e difeso dall’Avvocato Alessandro Ferrara. L’Avvocato Alessandro Ferrara ha presentato ricorso ex art.391 bis c.p.c.

Il Ministero è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE: Il ricorso è fondato e va accolto. Così come prospettato dal ricorrente nella richiesta di correzione dell’errore materiale, in sede controricorso svolto nell’ambito del procedimento R.G.N. 9404/2020, Jeddi Sami chiese l’attribuzione delle spese e del compenso per il giudizio di legittimità con distrazione in favore dell’Avvocato Alessandro Ferrara, dichiaratosi antistatario, e dalla lettura dell’ordinanza n.5087/2022 emerge che questa Corte, nel pronunciare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ha omesso di prendere in esame la richiesta di distrazione.

Pertanto, la richiesta di correzione dell’errore materiale avanzata dall’Avvocato Ferrara, dichiaratosi antistatario, va accolta perché l'avvocato difensore, che ha diritto alla distrazione, può ben procedere per le vie celeri del procedimento di correzione materiale delle sentenze e delle Ric. 2022 n. 07351 sez. M1 -ud. 08-07-2022 -3- ordinanze -anche di quelle di Cassazione - al fine di ottenere il titolo esecutivo cui ha diritto (Cass. n.41931/2021). Va, pertanto, disposta la correzione dell'errore materiale, con l'aggiunta della pronuncia di distrazione al dispositivo dell'ordinanza, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese del presente procedimento, la cui natura amministrativa esclude la possibilità di individuare una parte soccombente in senso proprio (cfr.

Cass. n. 12184/2020; Cass.n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 5087/2022, emessa il 16 febbraio 2022, nel senso che laddove, nel dispositivo, si legge “Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 2.100,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge” debba invece leggersi ed intendersi “Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 2.100,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge, con attribuzione all’Avvocato Alessandro Ferrara, antistatario.”. Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza,