Cassation court remits case to public hearing due to unresolved tax nature issue requiring specific administrative resolution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal by remitting the case to a public hearing rather than issuing a final ruling. The Agency of Revenue argued that travel reimbursements were retributive and subject to tax withholding, while the taxpayer claimed they were compensatory. The court deferred judgment because the precise legal nature of these payments remains unsettled and requires a specific administrative resolution to clarify.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 375, comma 1 c.p.c.: When a case involves the exact determination of a legal status or right that requires a specific administrative resolution, the court must remit the case to public hearing instead of deciding on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 1894/2021proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Centrale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Ciacca Alessandro; -intimato – -avverso la sentenza n. 85/03 /20 20 emessa dalla CTR Um bria il 16/06/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Ritenuto che Diniego richiesta rimborso ritenute Irpef – Somme corrisposte a titolo di spese di viaggio 1. Ciacca Alessandro proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia avverso il diniego ricevuto sulla richiesta di rimborso delle ritenute Irpef operate dal sostituto d’imposta per gli anni 2012-2016 sulle somme corrispostegli a titolo di rimborso delle spese di viaggio, previste negli accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti con i medici specialisti.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.
3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale Umbria rigettava il gravame, richiamando integralmente l’ordinanza n. 6793/2015 della Suprema Corte, che aveva riconosciuto la natura risarcitoria – come tale, non ogge tto di ritenute Irpef - , anziché retributiva, alle somme in oggetto.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. Ciacca Alessandro non ha svolto difese.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
6. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 51 Tuir e 35 dPR n. 271/2000, attuativo dell’art. 48 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, stipulato in data 9.3.2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR riconosciuto alle somme corrisposte ai medici specialisti ambulatoriali a titolo di rimborso spese di viaggio, per incarichi svolti in Comuni diversi dalla propria residenza, natura risarcitoria, anziché retributiva.
7. Le questioni giuridiche poste dal ricorso dell'Agenzia con l’unico motivo rendono evidente l'opportunità che sulle stesse — involgenti l'esatta individuazione della natura (risarcitoria o retributiva) delle somme percepite dal contribuente — la Corte pronunci in pubblica udienza, considerato peraltro che l'unico precedente giurisprudenziale rinvenibile in materia (Cass. n. 6793 del 2015, che richiama 9107 del 2002, quest'ultima neppure strettamente in termini), ha costituito materia di specifica risoluzione dell'Agenzia delle entrate, n. 106/E del 21 dicembre 2015, che propone argomentazioni critiche che fanno venire meno i presupposti per definire la causa ai sensi dell'art. 375, primo comma, nn. 1-5, c.p.c. (in tal senso altresì Sez. 6 -5, Ordinanza interlocutoria n. 5032 del 2018 ).
P.Q.M.
La Corte dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-VSezione civile della