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Ordinanza Interlocutoria — n. 26626/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to invalid service of process requiring remittal for proper notification within strict time limits.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26626/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case for retrial because the notification of the cassation appeal to the absent company was legally invalid. Although the document was sent via PEC to the company's representative, the recipient was not present in the appellate proceedings, rendering the service ineffective under civil procedure rules. Consequently, the court ordered a new notification within a specific timeframe to ensure the company could properly respond.

Regesto Legislator

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Art. 330, comma 3 c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: Notification of a cassation appeal to a party absent in the appellate instance, performed at a domicile different from that prescribed by law, is null and void, necessitating a renewal of service within the brief appeal period.

Parole chiave

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invalid service of process cassation appeal notification absent party in appeal renewal of notification civil procedure rules remittal for retrial domicile election assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 330, comma 3 c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
330, comma 3, c.p.c., ma non privo di collegamento con il destinatario: ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., che deve avvenire, peraltro, entro la metà del termine cd.
art. 380 bis cod.proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.proc. civ.
art. 291 c.p
330, comma 3, c.p.c., ma non privo di collegamento con il destinatario: ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., che deve avvenire, peraltro, entro la metà del termine cd.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 13546/2020proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Centrale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Fata s.r.l.; -intimata – -avverso la sentenza n. 3189 / 20 19 emess a d a l la C TR Calabr ia in data 17/09/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Ritenuto infatto Avviso accertamento recupero maggiori imposte Irap ed Ires – Prova notifica atto appello a mezzo posta 1 La F.A.T.A. s.r.l. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza avverso l’avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2007, con il quale l’Ufficio di Cosenza aveva recuperato le maggiori imposte IRAP ed IRES.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello, in quanto proposto oltre i termini di legge, per omesso deposito da parte dell’appellante della ricevuta di spedizione, non risultando nell’avviso di ricevimento versato in atti la data di spedizione asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o con proprio timbro datario.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La F.A.T.A. s.r.l. non ha svolto difese. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto - rilevato che il ricorso per cassazione risulta notificato alla Fata s.r.l., a mezzo pec, al dott. Ulio Reggio , il quale la rappresentava nel corso del giudizio di primo grado, laddove la contribuente non si è costituita in sede di appello; -considerato che la notifica del ricorso per cassazione, anche nel processo tributario, alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall'art. 330, comma 3, c.p.c., ma non privo di collegamento con il destinatario: ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., che deve avvenire, peraltro, entro la metà del termine cd. breve per impugnare, salvo circostanze eccezionali delle quali deve essere data prova rigorosa (Sez. 5,Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018);-considerato che occorre, pertanto, rimettere la causa sul ruolo, al fine di consentire alla ricorrente la rinnovazione della notifica nel termine all’uopo concesso;

P.Q.M.

La Corte rimette la causa sul ruolo, concedendo alla ricorrente termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti della Fatas.r.l. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di sua competenza. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema d