Cassation appeal dismissed; external res judicata and statutory requirements not met; case remitted to lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding tax credit refunds. The appellant argued for external res judicata and alleged violations of specific statutory requirements regarding objective and subjective elements. The Court found no decisive evidence to support these claims and determined the case lacked sufficient grounds for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 33 D.L. 78/2010: The Court of Cassation may dismiss an appeal if the grounds for cassation are not supported by decisive evidence or if the alleged violation of external res judicata is not established, remitting the case to the lower court for further examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22607-2021 proposto da: PAPPONE MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FREGENE N. 67, presso lo studio dell'avvocato LUPI VIGNOLI COVINO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMILIANO COVINO, ALESSIA VIGNOLI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope - controricorrente - avverso la sentenza n. 713/2/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 22/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Co:
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO Con ricorso il contribuente chiede la cassazione della sentenza della CTR per la Lombardia che aveva riformato la pronuncia della CI P di Milano dove non erano apprezzate le ragioni dell'Agenzia delle entrate in materia di rimborso di ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta sugli emolumenti erogati all'istante. Il ricorso è affidato a tre motivi. L'amministrazione finanziaria dispiega le proprie difese con controricorso. In prossimità dell'adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.
CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta formazione del c.d. "giudicato esterno" a seguito della definitività delle sentenze della C.T.R. della Lombardia n. 1102/20 e n. 368/2020, n. 1033/2020 aventi ad oggetto il medesimo petitum dell'odierno contenzioso con riferimento all'elemento oggettivo per l'applicazione dell'addizionale Irpef in esame. Con il secondo motivo si avanza violazione e falsa applicazione dell'art. 33, D.L. 78/2010 attesa l'assenza del c.d. requisito oggettivo di cui all'art. 33, comma 1, D.L. 78/2010, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Ric. 2021 n. 22607 sez. MT - ud. 06-07-2022 -2- Con il terzo motivo si avanza violazione e falsa applicazione dell'art. 33, D.L. 78/2010 attesa l'assenza del c.d. requisito soggettivo di cui all'art. 33, comma 1, del D.L. 78/2010, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Anche in coerenza dell'ordinanza di questa Corte n. 2914/2021, relativa a fattispecie analoghe, non ricorrono le evidenze decisorie, donde si deve disporre la trasmissione degli atti alla V sezione civile di questa Corte. PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo e dispone la trasmissione degli atti alla V sezione civile della Corte di cassazio