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Ordinanza Interlocutoria — n. 26550/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands VAT case to new role due to irregular notification of appeal to one taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26550/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reject the taxpayers' appeal. The core issue involved irregular notification of the cassation appeal to Di Stasio Raffaele, who was not represented by the same lawyer as other co-owners in lower courts. Consequently, the court ordered the case to be remanded to a new role for procedural correction.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7, della L. 212/2000; Art. 366 c.p.c.: The court remands the case to a new role when the notification of the cassation appeal to a specific taxpayer is irregular, requiring verification of proper representation.

Parole chiave

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VAT assessment irregular notification tax appeal representation defect remand to new role taxpayer rights procedural regularity procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7, della L. 212/2000
contro tale avviso i contribuenti avevano sollevato varie eccezioni tra cui, per quanto interessa, quella di inosservanza dell'art. 12, comma 7, della 1.212/2000;
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7656-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FOLGIERI CIRO, CERALD I GAETANO, CODELLA ROBERTO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato LUCIO MODESTO MARIA ROSSI; - controricorrenti - contro DIANA GIUSEPPE, DIANA GIULIA,, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO COLLI ALBANI N. 32, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO DELLARCIPRETE, che li rappresenta e difende -controricorrenti - contro BIANCO CIRO, CAFASSO MARIO, CANTONE MARIO, CASILLO GIANLUCA, CASTELLANO FULVIO, CAVALIERE ANTONIO, COCCOLI GABRIELE, CURCIO ROSARIO, DE FILIPPO AGOSTINO, DI PIETRO DOMENICO, DI RONZA ANTONIO, DI STASIO RAFFAELE, DIANA GIULIA, DIANA GIUSEPPE, GAMALERIO GIANLUIGI, GIULIANO NATALIA, GRASSIA ANNA MARIA, PERFE 1-1 O FRANCESCO, RAGUCCI MICHELE, RUSSO CLAUDIO, SANTABARBARA GIOVANNI, VALENTINO MARIA TERESA, VINCIGUERRA GIOVANNI, GRIMALDI MASSIMO, LU CCI ANTONIE1 1A, MARTUSCIELLO VINCENZO, MORMILE EMILIO, OLIVA GIUSEPPE, ORSI SERGIO, PAGANO FABIO, PALMA CARMINE; - intimati - avverso la sentenza n. 7943/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 27/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. Ric. 2018 n. 07656 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- Premesso che:

1. con due motivi, l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Ctr della Campania ha respinto l'appello di essa ricorrente contro la decisione della Ctp di Caserta con cui era stato annullato l'avviso di accertamento relativo all'Iva e all'Irap per l'anno 2006 emesso in relazione a redditi non dichiarati conseguiti dalla società di fatto costituita da "Oliva Giuseppe, Cafasso Mario, Cavaliere Antonio e altri 33";

2. contro tale avviso i contribuenti avevano sollevato varie eccezioni tra cui, per quanto interessa, quella di inosservanza dell'art. 12, comma 7, della 1.212/2000;

3. i contribuenti -tranne Di Stasio Raffaele- resistono con c:ontroricorso; considerato che:

1. occorre acquisire il fascicolo del merito per poter controllare la ritualità della notifica del ricorso per cassazione a Di Stasio Raffaele -notifica effettuata presso il Dottor Bruno Errico- alla luce della segnalazione contenuta nel controricorso di Diana Giuseppe e Diana Giulia secondo cui solo questi ultimi e non anche il Di Stasio sono stati rappresentati nei gradi di merito dal Dottor Bruno Errico; PQM la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di