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Ordinanza Interlocutoria — n. 26549/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to procedural defect requiring communication of draft order to parties.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26549/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's interlocutory appeal, ruling that the draft order referenced in the filing concerned different parties and legal facts. The court noted that the draft order incorrectly listed the current appellants instead of the original litigants involved in the tax dispute. Consequently, the case was remitted to the lower court to ensure proper communication of the draft order to the correct parties before proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; The court must ensure prior adversarial proceedings on the draft order; if the draft concerns different parties or facts, the case is remitted to allow proper communication to the correct parties.

Parole chiave

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procedural defect draft order communication incorrect party listing remittal to lower court adversarial proceedings requirement procedura fiscale assistenza amministrativa fiscale inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380 bis c.p.c.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

e ORDINANZA ,k;711- ',_ sul ricorso 26761/2020 proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391.001). in persona del Direttore Centrale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ric:orrente - contro Rita MATERA, Sebastiano Benedetto MASSIMINO e Santo MASSIMINO, quali soci della "Massimino s.r.l.", già in liquidazione volontaria e cancellata dal Registro delle imprese presso la CCIA di Catania dal 4 febbraio 2013, rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al controricorso, dal Prof. Avv.

Franco Ciufo (C.F.: CFIFNC50C29F2240) del Foro di Cassino e all'Avv. Paolo Giovanni Mirabella (C.F.: MRBPGV78S30C351L) del Foro di Catania ed elettivamente domiciliati a Roma, in Piazzale delle Medaglie d'Oro n. 72 (presso lo studio dell'Avv. Claudio Ciufo); - controricorrenti — -avverso la sentenza n. 930/05/2020 emessa dalla C:TR Sicilia in data 13/02/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott, Andrea Penta. Ritenuto in fatto 1. La Massimino s.r.l. in liquidazione e Massimino Santo proponevano ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso l'avviso di accertamento riferito all'anno di imposta 2005.

2. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo illegittimo l'avviso di accertamento, in quanto non vi era la prova che il funzionario che aveva sottoscritto l'atto fosse munito di valida delega.

3. Sull'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana dichiarava inammissibile l'appello, in quanto notificato presso il domicilio eletto dalla società che risultava estinta per cancellazione dal registro delle imprese.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo. Hanno resistito Matera Rita, Massimino Sebastiano Benedetto e Massiminino Santo, depositando controricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto - rilevato che ai difensori delle parti risulta comunicata una proposta di ordinanza che, per quanto riporti il corretto numero di iscrizione al registro generale della causa (26761/2020), si riferisce ad altri soggetti (Matera Rita + 2) e, soprattutto, ad altra fattispecie; - considerato che occorre assicurare previamente il contraddittorio sulla detta proposta.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, onde consentire alla Cancelleria di comunicare alle parti la proposta di ordinanza. Così deciso in Roma in data 26 aprile