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Ordinanza — n. 26548/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation corrects a clerical error in a party's name within a previous order's heading.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26548/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a prior order regarding a condominium dispute. The error consisted of a misspelling of a party's name in the document's heading, which the lower court had identified as a mere clerical slip. The court ruled that such minor inaccuracies must be rectified to ensure the legal record accurately reflects the parties involved.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; The court may correct material errors in its own orders when they consist of mere clerical slips, such as misspellings of party names, without affecting the substantive rights of the litigants.

Parole chiave

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material error correction clerical slip remedy party name misspelling court order amendment procedural correction correzione di errore materiale errore amministrativo errore di calcolo

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
39077 del 2021 di questa Corte; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
39077 del 2021 di questa Corte; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso dev'essere accolto trattandosi di mero refuso nell'indicazione del nome di una delle parti nella sola intestazione del provvedimento;
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Testo completo

o la seguente ORDIANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 988-2022 proposto da: RODRIQUEZ MARIA DELL'ARCO SILVIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SOMALIA 35, presso lo studio dell'avvocato ANDREA CARANCI, rappresentata e difesa dall'avvocato FELICE LEONE; - ricorrente - contro GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in OMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio dell'avvocato FRANCO TASSONI, che larappresenta e difende; - controficorrente nonchè contro GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA , domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati MIRANDA NUNZIO; - controricorrente - nonchè contro CONDOMINIO II TRAVERSA PRIVATA FUMAROLI 12 NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso lo studio dell'avvocato EDUARDO NAPOLITANO, che lo rappresenta e difende; - resistenti - avverso l'ordinanza n. 39077/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2022 n. 00988 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -2- Rilevato che il Condominio sito in Napoli alla II Traversa Privata Fumaroli n. 12, ricorre, anche con illustrazione in memoria, per la correzione di un errore materiale indicato come presente nell'ordinanza n. 39077 del 2021 di questa Corte; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso dev'essere accolto trattandosi di mero refuso nell'indicazione del nome di una delle parti nella sola intestazione del provvedimento;

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell'errore materiale nell'ordinanza n. 39077 del 2021 di questa Corte nel senso che, nella relativa intestazione, dove si legge «RODRIGUEZ DELL'ARCO Maria Silvia», deve leggersi «RODRIQUEZ MARIA Dell'Arco Silvia». Roma, 14 giugno 2022 Ilpres