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Ordinanza — n. 26546/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to submit the contested judgment, rendering the appeal procedurally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26546/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal procedurally inadmissible because the contested judgment from the Rome Tribunal was not submitted in either paper or electronic form. Although the appellant argued this was a clerical error, the court rejected the claim as insufficient justification for the mandatory procedural defect. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: An appeal is inadmissible if the contested judgment is not produced, and a mere assertion of a clerical error without specific proof does not justify remitting the case to regularize the submission.

Parole chiave

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procedural inadmissibility failure to submit judgment clerical error defense mandatory procedural defect costs of appeal deposito tardivo allegazioni insufficientemente motivate ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
civ.; Rilevato che preliminarmente, non risulta depositata, né in forma cartacea né in forma telematica, la sentenza impugnata, sicché il ricorso è improcedibile ex art. 369 cod.
Art. 380-bis c.p.c.
Paolo Porreca Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 553 cod. proc. civ
art. 380 bis cod. proc. civ
Paolo Porreca Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che preliminarmente, non risulta depositata, né in forma cartacea né in forma telematica, la sentenza impugnata, sicché il ricorso è improcedibile ex art.
art. 369 cod. proc. civ
civ.; Rilevato che preliminarmente, non risulta depositata, né in forma cartacea né in forma telematica, la sentenza impugnata, sicché il ricorso è improcedibile ex art. 369 cod.
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Testo completo

r ORDINANZA sul ricorso 19101-2021 proposto da: DEL MONTE DANIEL, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere di Pietra Papa n. 21, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - Contro UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI N.72, presso lo studio dell'avvocato ACHILLE BUONAFEDE, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2373/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2021 n. 19101 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che Daniel Del Monte ricorre, sulla base di due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 2373 del 2021 del Tribunale di Roma, esponendo, per quanto ancora importa in questa sede, che: -aveva proceduto a pignoramento presso terzi in danno di Unicredit s.p.a., concluso con ordinanza di assegnazione; -a fronte della richiesta notificata dall'amministrazione erariale, aveva pagato la correlativa imposta di registro, a sua volta domandando al debitore originario la ripetizione degli importi; -il Giudice di pace aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dal Tribunale secondo cui le spese in parola avrebbero dovuto e potuto essere soddisfatte solo nell'ambito della procedura esecutiva, e nei limiti della relativa capienza, come correttamente disposto dall'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ.; resiste con controricorso Unicredit s.p.a. che ha depositato, altresì, memoria;

Rilevato che con il primo e secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 37, d.P.R. n. 131 del 1986, 91 e 95, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato sia affermando che l'ordinanza di assegnazione si era pronunciata sulle spese per l'imposta di registro, sia, comunque, mancando di considerare che l'imposta in parola era legata alla soccombenza e dunque all'originario debitore, risultando estranea al debito e alla responsabilità del terzo, trattandosi di spesa diversa da quelle della procedura coattiva;RG n 19101 del 2021 Cons. rel.

Paolo Porreca Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che preliminarmente, non risulta depositata, né in forma cartacea né in forma telematica, la sentenza impugnata, sicché il ricorso è improcedibile ex art. 369 cod. proc. civ.; in memoria parte ricorrente prospetta, al riguardo, un «probabile» quanto non meglio specificato e risultante, oltre che giustificabile, errore di «digitazione e/o del sistema informativo», ma quest'affermazione apodittica non può legittimare alcuna rimessione in termini per l'inderogabile improcedibilità prevista dalla legge; spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 350,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il