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Ordinanza — n. 26543/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows appeal, ruling a null citation interrupts prescription if it expresses creditor's will to sue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26543/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by Riscossione Sicilia S.p.A. against the Second Instance Court of Catania, which had declared the lawsuit extinguished due to a procedural defect in the initial citation. The appellant argued that the nullity of the citation did not prevent the interruption of the five-year prescription period because the document still demonstrated the creditor's intent to enforce their claim. The court agreed, establishing that a null citation can interrupt prescription if it effectively serves as a demand for performance, distinguishing this from cases where the defect prevents the debtor from knowing the lawsuit.

Regesto Legislator

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Art. 2943, 1219 c.c.; Art. 164 c.p.c.: A null citation interrupts the five-year prescription period if, despite its procedural invalidity, it expresses the creditor's will to satisfy their claim and constitutes a demand for performance.

Parole chiave

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interruzione prescrizione citazione nulla costituzione in mora azione revocatoria art. 163 c.p.c. volontà creditrice usucapione revoca del brevetto

Disposizioni normative citate

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Art. 2943 c.c.
Art. 1219 c.c.
Art. 164 c.p.c.
Art. 163 n. 7 c.p.c.
6974), ciò nondimeno con la citazione seppure nulla per una ragione in rito (nel caso, per mancanza dell'avviso ex art. 163 n.
art. 380 bis cod. proc. civ
Paol.d Porreca Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;
art. 163 cod. proc. civ
7 dell'art. 163 cod. proc. civ.» (pag.

Giurisprudenza citata

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Cass., 08/01/2020, n. 124
Cass., 14/06/2007, n. 13966
124, Cass., 14/06/2007, n. 13966, Cass., 07/08/1989, n.
Cass., 07/08/1989, n. 3616
13966, Cass., 07/08/1989, n. 3616); fattispecie diversa è quella della nullità della notifica della citazione (cfr.
Cass., 12/07/2018, n. 18485
Cass., 26/07/2012, n. 13302
Cass., 26/07/2012, n. 13302, Cass., 17/03/2017, n.
Cass., 17/03/2017, n. 6974
13302, Cass., 17/03/2017, n. 6974), ciò nondimeno con la citazione seppure nulla per una ragione in rito (nel caso, per mancanza dell'avviso ex art.
Cass. 30/07/2021, n. 21929
Cass. 30/07/2021, n. 21929, ha chiarito che sebbene «l'interruzione del termine per usucapire può derivare, oltre che dal riconoscimento dell'interessato, soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale, essendo inidonea, a tal fine, la costituzione in mora o la diffida RG n 32335 del 2020 Cons.
Cass., Sez. U., 27/07/2005, n. 15661
Cass., 05/08/2013, n. 18602
15661, Cass., 05/08/2013, n. 18602, Cass., 30/06/2015, n.
Cass., 30/06/2015, n. 13335
18602, Cass., 30/06/2015, n. 13335, Cass., 07/06/2018, n.
Cass., 07/06/2018, n. 14755
13335, Cass., 07/06/2018, n. 14755, Cass., 10/10/2019, n.
Cass., 10/10/2019, n. 25434
14755, Cass., 10/10/2019, n. 25434); spese al giudice del rinvio;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 32335-2020 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO FURCI; - ricorrente - contro LIZZIO ROSARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DARDANELLI 46, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO SPINELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONINO CIA VOLA; - controricorrente - contro GRASSO SEBASTIANO; - intimato - avverso la sentenza n. 1723/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2020 n. 32335 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -2- ( Corte di cassazione Sezione Terza Considerato che: Riscossione Sicilia s.p.a. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1723 del 2000 della Corte di appello di Catania esponendo che: - aveva convenuto in giudizio Sebastiano Grasso, suo debitore per quasi 200 mila euro, e la moglie Rosaria Lizzio, esercitando l'azione per la revoca di un atto di vendita immobiliare del primo alla seconda; - il Tribunale aveva ordinato la rinnovazione della citazione per mancanza dell'avviso ex art. 163 n. 7, cod. proc. civ., e, atteso il mancato adempimento dell'onere processuale, aveva dichiarato estinto il giudizio; - non essendosi estinta l'azione, aveva quindi notificato altra omologa citazione; - il Tribunale aveva accolto la domanda; - la Corte territoriale aveva accolto il gravame interposto osservando che la mancata sanatoria dell'originaria citazione nulla, conseguente all'omessa rinnovazione, aveva inibito il prodursi degli effetti processali e anche sostanziali come quello dell'interruzione della prescrizione, la quale era pertanto decorsa; resiste con controricorso, corredato da memoria, Rosaria Lizzio;

Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 1219, cod. civ., 164, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che ai fini dell'interruzione della prescrizione, nel caso quinquennale, era idonea anche una citazione nulla sebbene non sanata con rinnovazione, manifestando la volontà del creditore diretta a soddisfare ovvero tutelare la sua pretesa; RG n 32335 del 2020 3 Cons. rel. Paol.d Porreca Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;

Rilevato che: il ricorso è fondato; questa Corte ha chiarito un atto processuale come la domanda giudiziale contenuta nella citazione, anche se invalido e, dunque, inidoneo a produrre effetti processuali, può tuttavia valere come atto di costituzione in mora e avere, perciò, efficacia interruttiva della prescrizione qualora, per il suo specifico contenuto ovvero per i risultati cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta di adempimento rivolta dal creditore al debitore (Cass., 08/01/2020, n. 124, Cass., 14/06/2007, n. 13966, Cass., 07/08/1989, n. 3616); fattispecie diversa è quella della nullità della notifica della citazione (cfr.

Cass., 12/07/2018, n. 18485), che inerisce alla idonea conduzione nella sfera di conoscibilità del debitore della richiesta creditoria; logicamente nulla sposta, in questa cornice, il fatto che si tratti di azione, quella revocatoria, che necessita di esperimento giudiziale; infatti, seppure si tratta dell'esercizio di un diritto potestativo, la cui prescrizione come tale può essere interrotta solo dalla domanda giudiziale (cfr. Cass., 26/07/2012, n. 13302, Cass., 17/03/2017, n. 6974), ciò nondimeno con la citazione seppure nulla per una ragione in rito (nel caso, per mancanza dell'avviso ex art. 163 n. 7 cod. proc. civ.) non incidente sull'espressione processuale della volontà di esercitare quel diritto, l'effetto da ricollegare a quest'ultima non può venire meno; in omologo senso è intervenuta di recente questa Corte sia pure in materia parzialmente contigua:

Cass. 30/07/2021, n. 21929, ha chiarito che sebbene «l'interruzione del termine per usucapire può derivare, oltre che dal riconoscimento dell'interessato, soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale, essendo inidonea, a tal fine, la costituzione in mora o la diffida RG n 32335 del 2020 Cons. r I. Paolo orreca stragiudiziale, il cui effetto interruttivo è circoscritto ai diritti di obbligazione e non concerne í diritti reali» (pag. 8)...resta viceversa ferma l'idoneità interruttiva in parola nell'ipotesi di «nullità dell'atto di citazione... individuata nella non corretta formulazione dell'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 cod. proc. civ.» (pag. 9); ciò in quanto si tratta di un «vizio che se può in concreto precludere il pieno esercizio delle garanzie difensive nel processo da parte del convenuto...però non può reputarsi che abbia impedito al suo destinatario la conoscenza del giudizio e la volontà, esercitata in via processuale, di voler far valere il diritto, di cui si pretende invece l'acquisto per usucapione» (stessa pagina); parte controricorrente deduce, inoltre, che il concessionario, non essendosi costituito nel giudizio di appello, non avrebbe utilmente riproposto l'eccezione d'interruzione della prescrizione; premesso che non è stato svolto al riguardo, come necessario, un ricorso incidentale in tesi condizionato, in senso contrario vale comunque osservare che si tratta di eccezione in senso lato e dunque rilevabile d'ufficio anche in appello (Cass., Sez.

U., 27/07/2005, n. 15661, Cass., 05/08/2013, n. 18602, Cass., 30/06/2015, n. 13335, Cass., 07/06/2018, n. 14755, Cass., 10/10/2019, n. 25434); spese al giudice del rinvio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania perché, in diversa co