Italian tax court allows appeal against regional commission for improper tax assessment of limited company partners.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Sardinian Regional Tax Commission's decision. The Commission had rejected the taxpayers' argument that they were unaware of the tax assessment notice until after it was served, relying on a presumption of profit distribution to partners in closely held companies. The court ruled that while such a presumption is valid, the Regional Commission erred by treating the company's tax assessment as a logical prerequisite for the partners' liability, rather than an independent factual basis. Consequently, the court quashed the lower decision and remanded the case for a new ruling on the specific facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42 DPR 600/73; Art. 7, comma 1, n. 212/2000: In closely held companies, the presumption of profit distribution to partners is valid but does not violate the ban on second-degree presumptions; the company's tax assessment serves as a factual premise but is not a legal condition for assessing the individual partner's liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1153-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SERVENTI ALESSANDRA, SERVENTI STEFANO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato IGNAZIO BALLAI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 240/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 05/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Co:
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate impugna la sentenza della CTR della Sardegna che respingeva l'appello confermando la pronuncia di primo grado ove erano apprezzate le ragioni dei contribuenti sulla base della circostanza che i soci fossero venuti a conoscenza dell'avviso di accertamento della società solo dopo la notifica dell'avviso di accertamento ai soci, per aver ritenuto riferibile ai soci un accertamento non previamente notificato (senza timbro e senza firma). Secondo la CTR la pretesa verso i soci dipende dalla pretesa verso la società, mentre per l'Amministrazione finanziaria ricorrente l'accertamento trova fondamento nella presunzione di distribuzione ai soci di utili extra bilancio e dalla conoscibilità da parte dei soci degli affari sociali.
Il ricorso è affidato ad unico motivo. I contribuenti spiegano tempestivo controricorso e depositato memoria in prossimità dell'adunanza a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con l'unico motivo si lamenta censura ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 42 DPR 600/73 e art. 7, primo comma, 1. 212/2000. Sulla materia occorre dare atto di un consolidato orientamento di questa Corte in tema di accertamento delle imposte sui redditi secondo cui, nel caso di società di capitali a ristretta base sociale, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la "facoltà del contribuente di offrire la prova del .fatto che i Ric. 2021 n. 01153 sez.
MT - id. 06-07-2022 -2- maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti"(Cass. 5607/2011; tra le tante, anche Cass. 18640/2008 e 17358/2009; Ordinanza n. 17359 del 30 luglio 2014). In particolare, si è precisato, che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzione di secondo grado poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass. 22 aprile 2009, n. 9519).
Ciò determina la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria. Ed infatti la ristretta base presuppone un reciproco controllo ed una conoscibilità dei fatti societari da parte dei soci (cfr. Cass. VI — 5, n. 1947/2019). Peraltro, nel caso di specie, oltre al richiamato principio di conoscibilità e controllo fra soci e società di capitali a ristretta compagine societaria, occorre richiamare l'orientamento di questa Corte in tema di rapporto di interdipendenza fra accertamento societario ed accertamento verso il singolo socio.
Ed infatti, "L'accertamento nei confronti del socio è indipendente da quello svolto nei confronti della società, costituendo quest'ultimo unicamente il presupposto di fatto, ma non condizione dell'accertamento nei confronti del socio stesso" (v. Cass. sez. 5, ord. 3 giugno 2021, n. 15422). Nel prospettare una dipendenza di ordine logico e giuridico della pretesa verso i soci dalla pretesa verso la società, la CTR ha fatto malgoverno del princpio testé richiamato. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per la Sardegna, in diversa Ric. 2021 n. 01153 sez.
MT - ud. 06-07-2022 -3- composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deci