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Ordinanza — n. 26526/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court cassates lower court for omitting to address taxpayer's valid objection regarding the tax notice's lack of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26526/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the first ground challenging the lower court's apparent reasoning but allowed the second ground alleging a violation of law. The taxpayer successfully argued that the tax authority failed to address a specific defect in the tax notice's motivation, which was raised timely in prior proceedings. Consequently, the Court held that the lower court erred by ignoring this valid objection and by failing to recognize that the tax notice's defects could not be cured by post-judgment motivation.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c. n. 3; Art. 360 c.p.c. n. 4: The Court of Cassation must set aside a judgment if the lower court omits to address a valid objection regarding the lack of motivation in the tax notice, as such defects cannot be remedied by post-judgment reasoning.

Parole chiave

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tax notice motivation defect omission of objection post-judgment motivation taxpayer defense rights violation of law ground apparent reasoning Cassation procedure tassazioni fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.c.
Roberto Succio - venendo quindi all’esame de l ricorso, il primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
132 c.p.c., dell’art. 118 disp.
Art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992
ne c.p.c., dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art.
Art. 360 c.p.c. n. 3
546 del 1992 in relazione all’art. 360 c.
Art. 360 c.p.c. n. 5
546 del 1992 in relazione all’art. 360 c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 360 c.p.c. n. 4
546 del 1992 in relazione all’art. 360 c.
Art. 7 della L. n. 212 del 2000
e della violazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art.
art. 132 c.p
Roberto Succio - venendo quindi all’esame de l ricorso, il primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 7662 del 02/04/2020
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020
Cass. sez. 5, ord. 7 aprile 2022, n. 11284
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 11060/2020 proposto da FINCRES S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. Alessandro Riccioni e dall’avv. prof. Carlo Cicala con domicilio eletto presso i ridetti difensori in Roma, via Properzio n. 5 (PEC: alessandroriccioni1@ordineavvocatiroma.org) –ricorrente – Contro ANDREANI TRIBUTI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti Oggetto: motivazione avviso di accertamento Cons. Est.

Roberto Succio dall’avv. Franco Carile e dall’avv. Alberto Tasso (PEC: franco.carile@pec-ordineavvocatiancona.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5111/04/19 depositata in data 18/09/2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole dalla società concessionaria del Comune di Tivoli, Andreani Tributi s.r.l., per TARSU/TIA 2009- 2011; - la CTP rigettava il ricorso; tal pronuncia era impugnata dalla contribuente; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte la FINCRES s.p.a. con atto affidato a due motivi; la società concessionaria Andreani Tributi s.r.l. resiste con controricorso che illustra con memoria;

Considerato che: - va preliminarmente disattesa l’eccezione proposta in memoria da parte controricorrente, secondo la quale il vizio di motivazione dell’atto impositivo sarebbe stato dedotto solo con riferimento alla mancata allegazione dell’atto di affidamento del servizio, riferito alla diversa questione dell’eccepito difetto di legittimazione dell’Andreani tributi S.r.l., ormai coperta dal giudicato interno; invero, ritiene il Collegio che comunque quanto dedotto nel ricorso per cassazione costituisca censura che resta collocata nell’ambito della medesima causa petendidi cui alla domanda originaria;

Cons. Est. Roberto Succio - venendo quindi all’esame de l ricorso, il primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. ne c.p.c., dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR motivato la propria decisione in modo apparente; - il motivo è infondato; - dal momento che la sentenza oggetto di gravame risulta depositata in data successiva all’11 settembre 2012 trova qui applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. (come modificato dal d.

L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto "Decreto Sviluppo", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni,dalla L. 7 agosto 2012, n. 134pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 - 08 - 2012); tal disposizione, per l’appunto applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall’11 settembre 2012, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; - è costante l’orientamento di questa Corte nel ritenere (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014) c he la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le Cons. Est.

Roberto Succio risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto della motivazione che qui si eccepisce in ricorso; - il secondo motivo si duole della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. e della violazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di accertamento, erroneamente, non sulla base della motivazione ivi contenuta ma in forza di inammissibili circostanze addotte e documenti depositati (mai neppure menzionati nell’avviso stesso) dalla Andreani Tributi s.r.l. in sede contenziosa e per non avere la CTR rilevato il difetto di motivazione dell’atto, che si ritiene sarebbe stata integrata solo in giudizio col riferimento al verbale di sopralluogo mancante nell’avviso di accertamento; - il motivo è fondato; - effettivamente , a fronte dell’eccezione relativa al vizio di motivazione, posta tempestivamente in ricorso di fronte alla CTP e ribadita in appello (come si evince da quanto trascritto in ricorso e allegato in questa sede di legittimità) la CTR ha in concreto omesso di prender posizione in ordine al denunciato vizio di motivazione, che non ha esaminato neppure implicitamente, fondando la propria oscura statuizione unicamente sul diverso profilo relativo all’onere della prova (Cass.

Sez. 5 , Ordinanza n. 7662 del 02/04/2020; ma per vero Cons. Est. Roberto Succio in argomento si veda anche Cass. Sez.5, Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020); - inoltre, quanto al profilo di censura relativo al denunciato vizio di violazione di legge, per non avere rilevato il difetto di motivazione dell’atto impositivo, conseguente all’impossibilità di motivazione postuma di avviso di accertamento, questa Corte ritiene costantemente (cfr., più di recente, Cass. sez. 5, ord. 7 aprile 2022, n. 11284), che l’atto impositivo debba contenere "ab origine" la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda, con un grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta al contribuente l'esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa, di talché eventuali lacune non possono essere colmate dall'amministrazione finanziaria con una motivazione postuma, resa nel corso del giudizio di impugnazione; - per le sopra esposte ragioni, il secondo motivo di ricorso va pertanto accolto; - la sentenza è quindi cassata; poiché non risultano necessari ulterioriaccertamenti in fatto, la controversia può decidersi nel merito con l’accoglimento del ricorso originario della società contribuente; - sussistono giuste ragioni per compensare le spese dei gradi del merito; - le spese del giudizio di l egittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; p.q.m. rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e , decidendo nel Cons. Est.

Roberto Succio merito, accoglie l’originario ricorso della co ntribuente; compensa le spese dei gradi del merito; condanna parte controricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che