Italian Supreme Court quashes tax court judgment for apparent lack of reasoning violating constitutional duty to motivate.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the tax authority's appeal and quashed the lower court's decision due to apparent lack of reasoning. The appellant argued the judgment failed to provide a logical basis for its ruling on a land sale tax case. The court found the reasoning insufficient because it merely referenced urban planning documents without explaining how they applied to the specific facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c. 2 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992; Art. 111 Cost.: A judgment is void if its reasoning is so superficial that it fails to allow the parties to understand the basis of the decision, violating the constitutional duty to motivate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28036/2020 proposto da BURONI FRANCESCO rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Marcello Fagioli (PEC: avvmarcellofagioli@pec.giuffre.it) e dall’avv. Giacomo Mancinelli (PEC: avvgiacomomancinelli@puntopec.it) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Gener ale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso Oggetto: sentenza - motivazione apparente l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 428/02/20 depositata in data 20/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatogli per IRPEF 2008 relativamente ad una plusvalenza derivante da cessione di terreno edificabile; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello; - ricorre a questa Corte il sig. Buroni con atto affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza impugnata in quanto corredata da motivazione apparente in violazione dell’art. 36 c. 2 n. 4 del d.
Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per avere reso la CTR motivazione appunto apparente; - il motivo è fondato; - è evidente l’apparenza della motivazione che non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, appena accennato con riguardo agli elementi di fatto e del tutto privo di riferimenti anche minimi alle disposizioni di cui si è fatta applicazione nel caso concreto; in tal modo l’argomentare della sentenza impugnata non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.; - questa Corte costantemente afferma, in argomento (Cass.
Sez.6 - 1 , Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; in precedenza anche Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 ) che ricorre il vizio dimotivazione apparente della sentenza, quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture; - nel presente caso, il riferimento, del tutto evanescente nel contenuto, riguardante l’approvazione del nuovo PRG del 2002 resta del tutto incompleto, non consentendo, quindi, di verificare se alla stregua del medesimo si fosse verificata l’inclusione del terreno oggetto di compravendita escluso nei precedenti strumenti urbanistici; - all’esito della decisione sul motivo che precede, i restanti motivi sono assorbiti; - la se ntenza è pertanto cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti residui motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudi