Italian tax court dismisses appeal against tax assessment due to lack of contradictory proceedings with taxpayer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the Regional Tax Commission's decision, which had rejected the taxpayer's appeal against a tax assessment. The taxpayer argued that the Commission failed to address specific defenses raised during the contradictory proceedings regarding the application of industry parameters. The court ruled that the tax assessment was null because the administrative body ignored the taxpayer's arguments without providing reasons, violating the principle of contradictory proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 c.c.; D.P.R. n. 600/1973, art. 39 c. 1 lett. d); In standardized tax assessments using industry parameters, the administrative act is null if it fails to address taxpayer defenses raised in contradictory proceedings without justification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 30554/2020 proposto da GENNARO GIORGIO MICHELE, rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. Salvatore Poidomani (PEC: salvaotre.poidomani@avvocatimodica.legalmail.it) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro - tempore; - intimata - Oggetto: accertamento –parametri -utilizzo Cons. Est. Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 2765/15/20 depositata in data 30/04/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatogli riguardante Iva, Irpef, e Irap per l’anno 2001; - la CTP rigettava il ricorso; tal pronuncia era gravata di appello; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello ritenendo l’atto impugnato adeguatamente motivato e correttamente fondato sullo scostamento, rilevato in forza del DPCM 29 gennaio 1996 (c.d. “parametri”) tra volume di affari e perdita dichiarata, oltre che con riguardo alla consistenza e all’uso dei beni strumentali e dei costi per pezzi di ricambio e accessori; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata;
Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce, sotto un primo profilo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonché degli artt. 39 c. 1 lett.
d) del d.P.R. n. 600 del 1973, 54 c. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 e del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 come modificato dal D.P.C.M. del 27 marzo 1997 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non avere la CTR, malgrado le specifiche doglianze mosse dal contribuente, rilevato che l’accertamento induttivo si doveva ritenere annullabile per mancanza di prova, stante l’assenza di alcuna motivazione quanto alle giustificazione addotte dalla contribuente; comunque era superato a fronte delle risultanze di congruità dei più recenti studi di settore; - con riferimento al primo profilo posto, il motivo è fondato;
Cons. Est. Roberto Succio - invero, effe ttivamente la questione relativa alla mancata presa in esame delle deduzioni del contribuente risulta esser stata proposta a pag. 9 del ricorso di fronte alla CTP e rinnovata a pag. 19 dell’atto di appello; l’avviso di accertamento, poi, pure prodotto a questa Corte nel presente giudizio di Legittimità in osservanza del canone della c.d. “autosufficienza”,insieme agli atti sopra richiamati dei giudizi di merito,effettivamente non fa menzione alcuna di tali deduzioni, mostrando di averle del tutto ignorate senza neppure sommariamente esplicare le ragioni di ciò; - tale questione risulta invero decisiva; - infatti, questa Corte in argomento ha chiarito che in tema di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore, la relativa procedura costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati — meri strumenti di ricos truzione per elaborazione statistica della normale reddittività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, il quale, in tale sede, ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame. (Cass. 22 novembre 2018 n. 30230;
Cass.20 settembre 2017, n. 21754; Cass. 7 giugno 2017, n. 14091; Cass. 12 aprile 2017, n. 9484); - il contraddittorio con il contribuente costituisce un elemento essenziale ed imprescindibile del giusto procedimento, al fine di realizzare il necessario adeguamento alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi Cons. Est. Roberto Succio idonei a commisurare la presunzione alla concreta realtà economica dell’impresa (Cass.13741/13; 12428/12); - ne consegue che la motivazione dell’atto di accertamento n on può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma dev’essere integrata (anche sotto il profilo probatorio), a pena di nullità, con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente (Cass. 27822/13; più di recente Cass. n. Sentenza n. 8033 depositata il 29 marzo 2017); - in esito all’accoglimento di tal profilo di doglianza, l’ulteriore profilo del primo motivo di ricorso e il secondo motivo sono assorbiti; - pertanto, in accogli mento del ricorso, e tenendo presente che la causa può essere definita con rito camerale anche nel caso in cui ricorra una ipotesi (tra quelle indicate dal citato art. 375, n. 5, cod. proc. civ.) diversa da quella opinata dal relatore nella relazione (Cass., Sez.
U, n. 8999 del 16/04/2009), la sentenza è cassata; - non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersi nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i residui motivi; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente; condanna parte intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte Cons. Est. Roberto Succio ricorrente che liquida in euro 2.300 per compensi oltre a eu