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Ordinanza — n. 26522/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling prescription period extended by contribution payment deferral.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26522/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Palermo Court of Appeal's decision, which had previously dismissed the claim due to prescription. The lower court had determined that the credit for 2008 contributions expired in 2009, but the INPS argued this was incorrect because a specific decree deferred the payment deadline. The court agreed with the INPS, establishing that the prescription period must run from the actual deadline established by the deferral decree, meaning the debt was still valid at the time of the notice.

Regesto Legislator

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Art. 2935 c.c.; Art. 2, commi 26-31, legge 9 agosto 1995, n. 335; Art. 18, D. Lgs. n. 241/97; Art. 17, D.P.R. n. 435/2001; DPCM 4 giugno 2009: In social security matters, the prescription period for contributions to the separate management runs from the date the payment terms expire, meaning any statutory deferral of those terms extends the prescription period accordingly.

Parole chiave

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social security prescription contribution payment deferral separate management statutory deadline extension INPS appeal cassation credito di contributi calcolo del periodo di contribuzione riscossione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c.
3, cod.proc.civ., l'INPS lamenta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in relazione all'art.
Art. 2, commi 26-31, della legge 9 agosto 1995, n. 335
in relazione all'art. 2, commi 26-31, della legge 9 agosto 1995, n. 335 e dell'art.
Art. 18, D. Lgs. n. 241/97
335 e dell'art. 18, D. Lgs. n. 241/97, dell'art.
Art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435
241/97, dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e del DPCM del 4 giugno 2009 pubblicato in GU n.
DPCM del 4 giugno 2009
435 e del DPCM del 4 giugno 2009 pubblicato in GU n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Vincenzo La Rocca è rimasto intimato; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 2935 c.c
3, cod.proc.civ., l'INPS lamenta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10273 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27641-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro LA ROCCA VINCENZO; - intimato - avverso la sentenza n. 540/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 06/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 27641 sez. ML - ud. 10-06-2022 -2- R.G.27641/2021 RILEVATO CHE: la Corte d'Appello di Palermo, confermando la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha accolto l'opposizione ad avviso di addebito avente ad oggetto l'importo di Euro 3.378,24 a titolo di contributi dovuti alla Gestione Separata da Vincenzo La Rocca, ingegnere, per i redditi prodotti nell'anno 2008 e ingiunti dall'INPS in data 4.07.2014; la Corte territoriale ha accertato che alla data della richiesta di pagamento, il credito, venuto a scadenza il 16.06.2009, era caduto in prescrizione; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un motivo unico;

Vincenzo La Rocca è rimasto intimato; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, cod.proc.civ., l'INPS lamenta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in relazione all'art. 2, commi 26-31, della legge 9 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 18, D. Lgs. n. 241/97, dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e del DPCM del 4 giugno 2009 pubblicato in GU n. 137 del 16 giugno 2009", per avere la Corte d'Appello di Palermo, trascurato di prendere in considerazione il differimento del termine per il versamento contributivo introdotto dal d.P.C.M. indicato in epigrafe; il motivo merita accoglimento; va in questo caso data continuità al consolidato orientamento di questa Corte, con cui si è stabilito che "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite" (Cass. n. 10273 del 2021); dalla corretta applicazione del pacifico orientamento sopra richiamato, applicabile anche ai crediti relativi all'anno 2008, scaturisce che, considerando il differimento di cui al d.PCM del 4 giugno 2009, il credito sarebbe caduto in prescrizione il 6.07.2014 e che quindi, alla data di notifica dell'avviso di addebito del 4.07.2014 da parte dell'INPS, esso era ancora esigibile in quanto non prescritto; in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Ro