Cassation court dismisses appeal regarding missed 40-day opposition deadline for INPS contribution notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Arianna Leonardi's appeal against the Court of Appeal of Turin, which had dismissed her opposition to an INPS administrative notice. Leonardi argued the appeal was based on a violation of the law regarding the opposition deadline, while INPS contended the 40-day limit under D.Lgs. 46/1999 had expired. The court ruled that the appellant failed to prove the opposition was timely filed, upholding the lower court's decision on procedural preclusion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999; In opposition to tax notices for social security contributions, the opposing party bears the burden of proving the timeliness of the opposition within the statutory period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19426-2021 proposto da: LEONARDI ARIANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 19, presso lo studio dell'avvocato SARA GIACOBBE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO TONETTI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI) Spa, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 38/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata 1'08/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 19426 sez. ML - ud. 10-06-2022 -2- R.G. 19426/2021 RILEVATO CHE: la Corte di Appello di Torino, in riforma della pronuncia del Tribunale di Verbania, ha respinto il ricorso in opposizione a preavviso di fermo amministrativo proposto da Arianna Leonardi radicato sull'avviso di addebito, notificato dall'INPS alla stessa in data 21.01.2019 - e non opposto nel termine perentorio di 40 giorni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 - per contributi alla gestione separata con riferimento ai redditi prodotti dalla professionista nell'anno 2011; la Corte territoriale ha ritenuto che l'appellata non potesse far valere in giudizio il decorso del termine di prescrizione maturato antecedentemente alla notifica dell'avviso della cartella di pagamento, in quanto decaduta dal temine perentorio di legge per esercitare l'azione di opposizione; la cassazione della sentenza è domandata da Arianna Leonardi sulla base di un unico motivo; l'INPS ha depositato tempestivo controricorso; l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata;
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod.proc.civ., contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, lett. B) L. 335/1995", per avere il giudice dell'appello decretato la preclusione dell'esame del merito della pretesa creditoria in assenza della tempestiva opposizione all'avviso di addebito; il motivo è infondato; nel caso in esame va data continuità al principio di diritto, già espresso da questa Corte, in base al quale: "In tema di opposizione a cartella esattoriale, per il mancato pagamento di contributi previdenziali, la parte opponente ha l'onere di dimostrare la tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ed il relativo accertamento, involgendo la verifica della proponibilità della domanda, può essere eseguito d'ufficio, ex artt. 421 e 437 cod. proc. civ., anche mediante acquisizione di elementi ricavati aliunde" (Cass. n. 21153 del 2019); la Corte d'appello ha, pertanto, agito correttamente nel caso in esame e, pertanto, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo in favore della parte costituita, seguono la soccombenza; non si provvede sulle spese in favore della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.200,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, all