Cassation court allows INPS appeal, ruling prescription starts when contribution payment deadlines expire.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe INPS appealed a Perugia Court of Appeal decision that had declared its claim for unpaid social security contributions prescribed. The court found the appeal valid because the lower court failed to account for a specific decree deferring payment deadlines for 2009 contributions. Consequently, the Court of Cassation overruled the lower court and remanded the case for a new decision on the prescription period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935 c.c.; DPCM 10 giugno 2010: In social security matters, the prescription period for contributions to the separate management begins when the payment deadlines expire, meaning any statutory deferral of those deadlines is relevant for determining the start of the prescription period.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27116-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro MIRABASSO BEATRICE, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO TENERINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 93/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 23/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 27116 sez. ML - ud. 10-06-2022 -2- R.G. 27116/2021 RILEVATO CHE: la Corte d'Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha ritenuto tardiva la richiesta di pagamento dell'INPS nei confronti di Beatrice Mirabasso, avvocato, tenuta al pagamento dei contributi alla Gestione Separata, relativi ai redditi da attività professionale prodotti nell'anno 2009; la Corte territoriale ha accertato che alla data dell'intimazione di pagamento del 30.6.2015, il credito, venuto a scadenza il 16.6.2010, era già caduto in prescrizione; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un motivo unico;
Beatrice Mirabasso ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, cod.proc.civ., l'INPS contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in relazione all'art. 1, comma 1, del DPCM del 10 giugno del 2010 (pubblicato in G.U. n. 141 del 19 giugno 2010), dell'art. 2, comma 26 e ss., della legge 9 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, conv.to con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111", per avere la Corte d'Appello di Perugia trascurato di prendere in considerazione il differimento del termine per il versamento contributivo introdotto dal d.P.C.M. indicato in epigrafe; il motivo merita accoglimento; va in questo caso data continuità al consolidato orientamento di questa Corte, con cui si è stabilito che "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite" (Cass. n. 10273 del 2021); in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legitti