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Ordinanza — n. 26513/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence regarding tax notice delivery methods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26513/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific evidence proving the tax notice was not properly delivered. While the appellant argued the notice was sent to an incorrect address and received by an unauthorized person, the court found the complaint lacked the necessary factual specificity required by procedural law. Consequently, the lower court's decision upholding the validity of the notification was maintained without further review.

Regesto Legislator

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Art. 26 DPR 602/73; Art. 60-bis DPR 600/73: An appeal challenging the validity of a tax notice is inadmissible if the appellant fails to specify the exact legal provision violated or provide concrete evidence disproving the delivery to a qualified recipient.

Parole chiave

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tax notice validity procedural inadmissibility lack of specificity delivery to family member Cassation appeal dismissal ricupero d'imposta rimborso fiscale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 26 DPR 602/73
Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del DPR 602/73 e dell'art.
Art. 60-bis DPR 600/73
26 del DPR 602/73 e dell'art. 60 b Bis del DPR 600/73, in quanto nella fattispecie s verte in ipotesi di notifica inesistente, evincendosi dalla relata prodotta da parte resistente che la stessa è stata effettuata presso un indirizzo (Via A.
Art. 360 c.p.c.
2.1.A parte la mancata indicazione del parametro normativo di riferimento alhart. 360 c.p.c.
Art. 2700 cod.civ.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L.
art. 2700 cod.civ

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020
Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti).
Cass. nn. 632 del 2011, 24852 del 2006 e 22607 del 2009
Cass. n. 4160/2022
Cass. n. 2377 del 27/01/2022
sez. un. 22184/2017
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 31000-2020 proposto da: MARCHESE SALVATORE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE STASSI; - ricorrente- contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 1155/8/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 31000 sez.

MT - ud. 07-06-2022 -2- Rg 31000/2020 Marchese Salvatore c/ Riscossione Siclia s.p.a. Ritenuto che: Saivatore Marchese ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia che in controversia su impugnazione di estratto di ruolo e sottostante cartella di pagamento per bollo auto anno 2003, ha respinto l'appello del contribuente, ritenendo regolarmente e ritualmente notificata ne le mani della zia del contribuente la cartella, che si è resa definitiva per mancata impugnazione, con conseguente impossibilità di contestare un rapporto ormai esaurito.

Riscossione Siclia s.p.a. è rimasta intimata. Considerato che:

1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del DPR 602/73 e dell'art. 60 b Bis del DPR 600/73, in quanto nella fattispecie s verte in ipotesi di notifica inesistente, evincendosi dalla relata prodotta da parte resistente che la stessa è stata effettuata presso un indirizzo (Via A. De Gasperi 251 in Sciacca) che non è riconducibile alla residenza del Marchese, fin dal 2005 residente in Sciacca, Via Aldo Moro 68, come dal certificato di residenza prodotto fin dal primo grado di giudizio. In aggiunta a ciò la persona che ha ricevuto la notifica non era legittimata a ricevere alcun atto o notifica: in tal caso comunque avrebbe dovuto la Riscossione inviare raccomandata informativa al fine di dare notizia all'interessato defavvenuta notifica.

2. Il motivo è inammissibile. 2.1.A parte la mancata indicazione del parametro normativo di riferimento alhart. 360 c.p.c. cui ricondurre la doglianza, che non consente di inquadrare la tipologia di vizio denunciato nemmeno dalla complessiva iettura del ricorso, il ricorrente afferma, ma non supporta idoneamente quanto affermato in relazione alle modalità di notifica della cartella, con VaHegazione o la riproduzione degli atti di causa relativi, anche al fine di ve-ificare la proposizione nei gradi di merito del predetto motivo, onde escluderne la novità della sua proposizione, non risultante peraltro dalla sentenza impugnata.

Il ricorrente non ha in particolare dimostrato che l'atto è stato notificato all'indirizzo indicato - a fronte della statuizione contenuta nella sentenza che la notifica è stata ritualmente effettuata- e non chiarisce, in particolare, se la notifica sia stata effettuata ex art 26 dpr 600/1973 ovvero ex art. 60 dpr 600/1973, sicchè sul punto - rilevante ai fini della decisione- sussiste un difetto di specificità, con conseguente inammissibilità del motivo. 2.2.11 motivo è peraltro carente di autosufficienza. Va sul punto ribadito che in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass.n. 31038 del 30/11/2018; conf.

Cass. n. 5185 del 28/02/2017). Né il difetto di autosufficienza può essere superato dalla produzione degli atti de giudizio di appello, in mancanza peraltro della localizzazione dei documenti rilevanti ai fini della verifica della doglianza. Fra i documenti al'egati manca peraltro la ricevuta di notifica della cartella.

3. Nella fattispecie, tenuto conto che trattasi di impugnazione di estratto di ruolo, atto non autonomamente impugnabile contenendo qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta, per cui l'impugnazione, nella sostanza deve intendersi rivolta a far valere l'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento (sez. un. 22184/2017; Cass. 31240/2019), la CTR ha ritenuto validamente notificate a mani di familiare (zia del contribuente) tali atti presupposti, in quanto la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 3.:_.Va sul punto ribadito che il regime differenziato della notificazione diretta ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte cost. n. 175 del 2018); e che, a mente della disciplina del d.m. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e del d.m. 1 ottobre 2008, artt. 20 e 26, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario senz'altro adempimento, ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna dela corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente. 3.2.Che il domicilio del destinatario non fosse quello presso il quale la notifica è stata effettuata non è stato dimostrato.

Questa Corte ha anche affermato, a tale proposito, che pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito da l'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod.civ., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v.

Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti). 3.3.La consegna del piego raccomandato a mani di familiare convivente con il destinatario determina, quindi, la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, mentre il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza eventualmente resa dal consegnatario dell'atto, con conseguente onere della prova contraria a carico del destinatario; 3.4.tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di rissJItanze anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, suiDerabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario (Cass. nn. 632 del 2011, 24852 del 2006 e 22607 del 2009).

4. Correttamente la Corte territoriale si è dunque attenuta ai principi sopra individuati nel ritenere la validità della notifica così come effettuata a mani de la madre del contribuente (v. Cass. n. 4160/2022). 4.:„È vero che - come afferma il ricorrente- la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati da l'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna a soggetto abilitato alla ricezione, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata: ma trattasi di raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cass. n. 2377 del 27/01/2022).

5. Di tale questione non vi è traccia nella sentenza impugnata, né il ricorrente, come sopra già rilevato, ha dimostrato la modalità di notifica de l'atto impugnato né ha riportato gli atti di causa nei quali la doglianza sarebbe stata proposta.

6. Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'Ente intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Cos d