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Ordinanza — n. 26490/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal inadmissible for failing to address the ratio decidendi and lacking autosufficiency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26490/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible for failing to address the core reasoning of the lower court's decision. The authority argued for a ten-year prescription period, but the court found the appeal lacked autosufficiency by assuming facts not proven and ignoring the specific issue of partial annulment. Consequently, the appeal was rejected without ruling on the merits of the prescription period dispute.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 3 c.p.c.; Art. 2946 cod. civ.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to address the ratio decidendi of the contested judgment or lacks autosufficiency in its factual reconstruction.

Parole chiave

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inadmissible appeal ratio decidendi autosufficiency tax prescription period partial annulment Cassation procedure factual reconstruction notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto nel caso di specie, trattandosi di crediti erariali, la prescrizione si compie in dieci anni, Ric.
Art. 2946 cod. civ.
con il primo motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 cod. civ. in relazione all'art.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso pr
art. 2946 cod. civ
con il primo motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 28072 e 24048 del 2021
Cass. n. 5819 del 2022
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23690-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro VILARDO BATTISTA; - intimato - avverso la sentenza n. 4710/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria notificato il 2 marzo 2016 a seguito del mancato pagamento di varie cartelle, ritenendo maturato il termine di prescrizione quinquennale con riferimento ai crediti di cui alle cartelle di pagamento notificate oltre i cinque anni dalla suddetta data; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello 1J\t1(.099',ousì dell'Agenzia delle entrate affermando che, essendo stata data prova della validità della notifica solo per alcune cartelle, l'atto impugnato è stato correttamente parzialmente annullato.

Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza deposita memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre la parte contribuente non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: J)99i0 uk. con il primo motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto nel caso di specie, trattandosi di crediti erariali, la prescrizione si compie in dieci anni, Ric. 2020 n. 23690 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -2- la cartella esattoriale n. 03420100046412256000 era stata notificata in data 7 ottobre 2010 e l'avviso di iscrizione ipotecaria è stato notificato il 2 marzo 2016, mentre la sentenza impugnata ha erroneamente applicato il termine di prescrizione quinquennale; con il secondo motivo d'impugnazione, proposto in via subordinata rispetto al primo, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 623, della legge n. 147 del 2013 e dell'art. 2946 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., laddove ha ritenuto trascorso il termine di prescrizione quinquennale, senza tenere conto che, ai sensi del citato comma 623, il termine di prescrizione è rimasto sospeso, al fine di consentire la definizione agevolata, dal primo gennaio 2014 al 15 giugno 2014.

Il primo motivo di impugnazione è inammissibile sia perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata sia perché è carente dal punto di vista dell'autosufficienza. Secondo questa Corte, infatti: è inammissibile il motivo di impugnazione che non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata in quanto il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 31236 del 2021;

Cass.n. 24092 del 2021; Cass. n. 18421 del 2009; Cass. n. 15952 del 2007). Nella specie, mentre il punto decisivo nel ragionamento della sentenza della Commissione Tributaria Regionale concerne la circostanza che essendo stata data prova della validità della notifica solo per alcune cartelle, l'atto impugnato è stato correttamente parzialmente annullato, il motivo di impugnazione della parte \-C-ont-ri bue nte f dà invece per presupposto che la cartella esattoriale Ric. 2020 n. 23690 sez. MT - ud. 08-06-2022 -3- oggetto di specifica doglianza (ossia la n. 03420100046412256000) sia stata correttamente notificata, mediante una ricostruzione dei fatti peraltro apodittica e quindi carente dal punto di vista del rispetto del principio di autosufficienza (cfr., ex multis, Cass. nn. 28072 e 24048 del 2021), per poi lamentare l'applicazione di un termine di prescrizione errato da parte della sentenza impugnata.

Il secondo motivo di impugnazione, analogamente al primo, è inammissibile sia perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata sia perché è carente dal punto di vista dell'autosufficienza. Nella specie, mentre il punto decisivo nel ragionamento della sentenza della Commissione Tributaria Regionale concerne la circostanza che essendo stata data prova della validità della notifica solo per alcune cartelle, l'atto impugnato è stato correttamente parzialmente annullato, il motivo di impugnazione della parte 'v. ,contritrtrernnr dà invece per presupposto che la cartella esattoriale oggetto di specifica doglianza (ossia la n. 03420100046412256000) sia stata correttamente notificata, mediante una ricostruzione dei fatti peraltro apodittica e quindi carente dal punto di vista del rispetto del principio di autosufficienza per poi lamentare l'applicazione di un termine di prescrizione errato da parte della sentenza impugnata.

D'altra parte è infondata l'eccezione, contenuta per la prima volta nella memoria dell'Agenzia delle entrate, con al quale si sostiene che, avendo la sentenza di primo grado statuito che alcune cartelle sarebbero state notificate oltre la scadenza del termine prescrizionale di cinque anni, si sarebbe formato un giudicato interno quanto alla implicita circostanza della validità delle notifiche della cartelle stesse. Infatti questa Corte ha affermato che in materia di impugnazione, quando la domanda è rige1:tata in primo grado in applicazione del termine di prescrizione correlato alla sua Ric. 2020 n. 23690 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -4- qualificazione giuridica, se il giudice d'appello procede d'ufficio ad una diversa qualificazione della stessa, alla quale è riferibile un differente termine prescrizionale, non opera il giudicato interno sul termine di prescrizione individuato dal primo giudice in correlazione alla qualificazione originaria della domanda (Cass. n. 5819 del 2022). Deve infine rilevarsi che la sentenza impugnata non chiarisce a quali tributi si riferisca la cartella oggetto di doglianza (circostanza questa rilevante perché a seconda del tributo può cambiare il termine di prescrizione) e su questo punto il ricorso è carente dal punto di vista dell'autosufficienza perché non riporta il contenuto della cartella così da permettere a questa Corte di comprendere di quali tributi si tratti.

Pertanto il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente. PQM dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso pr